Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 07/05/2024 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 07/05/2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 27/11/2023, il Tribunale di Roma aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendo altresì la sospensione della patente di guida.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del NOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di
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ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen.
Sostiene, in specie, che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui è denegata l’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, contrasterebbe con il disposto della norma evocata nell’ernneneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, per argomentare l’affermata insussistenza dei presupposti applicativi di tale causa di non punibilità, si sarebbe illegittimamente attribuito rilievo a fattori – quali l’aggressività manifestat dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, la gravità del pericolo da lui generato e i precedenti penali esistenti a suo carico – non indicativi ex se della non particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento del soggetto agente.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione oggetto d’impugnativa, nella parte reiettiva della richiesta di applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, contrasterebbe con il disposto della norma indicata nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, per argomentare l’affermata insussistenza dei suoi presupposti applicativi, si sarebbe illegittimamente attribuito rilievo a fattori d per sé non indicativi della particolare rilevanza dell’offesa recata o della non occasionalità del comportamento dell’agente.
Ritiene in proposito il Collegio che l’agitata doglianza, con la quale, dietro lo schermo di un’ipotizzata violazione di norma giuridica di cui si deve tener conto
dell’applicazione della legge penale, si prospetta, invero, un vizio motivazionale, non coglie nel segno.
Ciò perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha argomentato in maniera esaustiva, piana e lineare, il mancato riconoscimento della menzionata esimente, ponendo in rilievo che costituivano insuperabili fattori ostativi sia le modalità della condotta tenuta dall’imputato, che, dopo essersi posto alla guida in un veicolo in condizione di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, aveva discusso aspramente con un altro utente della strada e, all’arrivo del personale di polizia, aveva manifestato, a più riprese, una censurabile aggressività, sia la non lieve entità del pericolo per la circolazione dallo stesso ingenerato in ragione dell’elevato tasso alcolico riscontrato sulla sua persona e delle peculiari condizioni di tempo e di luogo in cui ebbero a svolgersi i fatti.
Tali elementi, all’evidenza indicativi della causazione di un’offesa tutt’altro che tenue, risultano ex se giustificativi del mancato riconoscimento dell’esimente in parola.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024