Particolare tenuità del fatto: esclusa per guida in ebbrezza grave
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse, specialmente in relazione ai reati stradali. Con la recente ordinanza n. 12619/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una condotta di guida in stato di ebbrezza connotata da un tasso alcolemico elevatissimo e da un’intrinseca pericolosità non può essere considerata di lieve entità. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I fatti del caso: guida in autostrada con tasso alcolemico elevatissimo
Il caso riguarda una conducente che ha impugnato la sentenza di condanna della Corte di Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Il punto centrale del suo ricorso in Cassazione era il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Gli elementi fattuali erano particolarmente gravi: la conducente era stata fermata mentre si trovava alla guida in autostrada in un palese stato di alterazione. Le analisi avevano rivelato un tasso alcolemico pari a 2,57 g/l, un valore estremamente superiore al limite legale di 0,5 g/l e ben al di sopra della soglia più grave prevista dalla norma (1,5 g/l).
La questione giuridica e la particolare tenuità del fatto
L’articolo 131-bis del codice penale consente al giudice di non procedere alla punizione quando l’offesa è, appunto, di ‘particolare tenuità’. Per valutare tale tenuità, il giudice deve considerare due indici principali:
1. Le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.
2. La non abitualità del comportamento.
Nel determinare la gravità del fatto, si fa riferimento ai criteri indicati dall’art. 133, primo comma, del codice penale, che includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, nonché la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: uno processuale e uno di merito.
Sotto il profilo processuale, i giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio, definito ‘aspecificità’, conduce all’inammissibilità del ricorso.
Nel merito, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione compiuta dai giudici di secondo grado.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e rigorosa. I giudici di merito hanno correttamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su elementi oggettivi e inequivocabili. Non è necessario, afferma la Corte, un’analisi dettagliata di tutti i parametri dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso di specie, sono stati ritenuti determinanti:
* Le modalità oggettive della condotta: l’essersi messa alla guida in un evidente stato di ebbrezza alcolica.
* L’elevatissimo tasso alcolemico (2,57 g/l): un dato che, da solo, indica un’alterazione psicofisica profonda e un’assoluta incapacità di guidare in sicurezza.
* Il contesto di guida: la circolazione in autostrada, un luogo dove le velocità sono elevate e i rischi di incidenti gravi sono maggiori.
* L’enorme pericolosità: la condotta è stata definita ‘altamente imprudente’ e ‘foriera di enorme pericolosità per la circolazione stradale’.
Questi elementi, complessivamente considerati, delineano un’offesa di notevole gravità, del tutto incompatibile con la nozione di ‘tenuità’ richiesta dalla legge per l’applicazione del beneficio.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in modo indiscriminato, soprattutto in contesti che mettono a repentaglio beni primari come la vita e l’incolumità pubblica. La guida con un tasso alcolemico così elevato, specialmente in autostrada, crea un pericolo concreto e inaccettabile che il legislatore ha inteso punire severamente. La decisione della Cassazione serve da monito: la gravità oggettiva della condotta e il pericolo generato sono i fattori chiave che precludono l’accesso a questo istituto premiale, riaffermando la necessità di una risposta sanzionatoria adeguata a comportamenti di tale disvalore sociale.
È possibile ottenere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ in caso di guida in stato di ebbrezza?
In linea di principio sì, ma la Corte di Cassazione ha confermato che non è applicabile quando la condotta è particolarmente grave. Fattori come un tasso alcolemico molto elevato (in questo caso 2,57 g/l), la guida in autostrada e un’evidente condotta imprudente escludono la ‘tenuità’ del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Questo è considerato un vizio di ‘aspecificità’ del ricorso.
Quali criteri sono stati decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto?
I criteri decisivi sono stati le modalità oggettive della condotta: l’essersi messa alla guida in stato di ebbrezza alcolica, il tasso alcolemico elevatissimo (2,57 g/l), la guida in autostrada e la palese imprudenza e pericolosità della condotta per la circolazione stradale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Rieti ordine al reato di’ cui all’art. 186, comma 2, sexies D.Igs. 285/92 e succ. mod.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabili 131 bis cod pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropost questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e dis motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuris questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute info giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. L3 mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Canna non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 1 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burz 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifest illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per pa del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. p necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essend l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). GLYPH Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto del palese stato di alterazione riscontrato dagli oper positivo del primo test, ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta dall’essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica, connotato da elevatissimo tass (2,57 g/l), in autostrada, in evidente stato di alterazione constatato dagli operant condotta altamente imprudente e foriera di enorme pericolosità per la circolazione st
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s
del -13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma dì euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres*b nte