Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10809 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in Messico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammi ssibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, depositate dal difensore del ricorrente, che si è ripor- tato ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 24 novembre 2023, a seguito di giudizio ordinario, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 4 luglio 2021), per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
A seguito di appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 28 febbraio 2025, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, applicando le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, per la durata di un anno, e della confisca del veicolo.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., nullità della sentenza per omessa rinnovazione della prova dichiarativa e omessa motivazione «rafforzata», in violazione degli artt. 6 CEDU, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 603, comma 3bis , 605 cod. proc. pen.
Più specificamente, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen. laddove la Corte barese, nella parte motiva della sentenza impugnata, ha ritenuto che non fosse necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, non sussistendo « l’esigenza di valutare diversamente le prove fondanti la responsabilità dell’imputato, in quanto sulle stesse, il Giudice di primo grado si è espresso, ritenendo la sussistenza del fatto, salvo poi valutarlo ‘particolarmente tenue’» (pag. 4 dell a sentenza).
Per il ricorrente, tuttavia, la chiave di lettura esposta dalla Corte di appello non può essere condivisa in quanto, contrariamente a quanto asserito, la stessa ha operato una diversa lettura di una prova dichiarativa ritenuta decisiva ai fini assolutori in primo grado, e, segnatamente, la deposizione resa dal verbalizzante Vice Brigadiere AVV_NOTAIO.
Si sostiene, inoltre, richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, che la Corte territoriale, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, è venuta meno all’obbligo di motivazione «rafforzata», limitandosi a mere formule di st ile, che rendono l’apparato giustificativo soltanto apparente , non avendo confutato adeguatamente le ragioni del giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nell’applicare la suddetta sanzione, in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, si è limitata a richiamare, in maniera generica, la pericolosità della condotta del giudicabile, senza considerare la documentazione depositata in udienza, da cui risultava che il COGNOME era già stato sottoposto ad un periodo di sospensione della patente di guida su disposizione della Prefettura.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla disposta confisca del veicolo.
Si osserva che dagli atti (verbale di sequestro e verbale di dissequestro, allegati anche al ricorso) risulta che il veicolo condotto dal ricorrente è di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante NOME COGNOME, persona diversa dall’imputato, sicché la confisca non poteva essere disposta, ex art. 213, comma 9, cod. strada.
Si chiede , pertanto, l’annullamento , con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
In data 28 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte.
Il primo motivo, con cui si lamenta l’omessa rinnovazione dell’istruttoria e la mancanza di una motivazione rafforzata, risulta in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico.
2.1. In linea di principio, in ordine al primo profilo, va ricordato che, secondo l’interpretazione letterale dell’art. 603 , comma 3bis , cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrato in vigore il 3 agosto 2017), tutt’ora valida anche a seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riguardanti principalmente il giudizio abbreviato, non rilevanti nel caso di specie), l’appello del pubblico ministero basato su censure che attengono alla valutazione della prova dichiarativa, impone al giudice del gravame di disporre la rinnovazione della relativa istruttoria dibattimentale.
La ratio legis de ll’intervento riformatore è stato quello di assicurare, recependo le istanze provenienti dalle pronunce giurisprudenziali nazionali e sovrana-
ziona li dell’ultimo decennio , il principio di immediatezza, onde consentire al decidente di secondo grado – come già il primo giudice – di apprezzare personalmente l’atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande, formulate dalle parti, nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente, pervenendo in tal modo a quella «valutazione logica, razionale e completa», imposta dal canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La giurisprudenza che ha fatto seguito alla novella legislativa ha, su tali presupposti, condivisibilmente chiarito che, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui al comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione istruttoria in sede di appello si impone in relazione ai «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», laddove tale espressione evoca un concetto ampio di valutazione, non ristretto alla questione della diversa valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative, ma in ogni caso di diversa valutazione della prova stessa, compiuta dal giudice d’appello rispetto al primo giudice.
Una simile interpretazione del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consente di soddisfare appieno le istanze difensive dell’imputato assolto in primo grado, che potrà contrastare, eventualmente, la fondatezza dei motivi di gravame sulla portata probatoria delle fonti dichiarative attraverso la viva voce dei soggetti, le cui dichiarazioni, secondo l’assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice. Essa, inoltre, appare coerente con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza Sez. U, n. 14426 del 28/01/19, Pavan, Rv. 275112, secondo cui «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d’appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l’obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l’istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell’imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l’istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l’imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità». Tale pronuncia ha, altresì, precisato che la prova, agli effetti di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l’unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l’informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, in linea con quanto
già ritenuto da Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa «proscioglimento-condanna»; d) di essa il giudice d’appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d’appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria (cfr. Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, NOME, Rv. 279146 – 01; in termini, Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987 – 01).
2.2. Così delineata la cornice normativa di riferimento, va rilevato che, nel caso di specie, l’appello del P.M. non era fondato sulla valutazione delle prove dichiarative acquisite, limitandosi ad invocare, nel quadro di fatto accertato, una diversa perimetrazione giuridica dell’art. 131 bis cod. pen.
Vale la pena di sottolineare come il caso di specie risulti, del tutto, assimilabile a quello in cui la Corte di appello si sia limitata ad operare una diversa qualificazione giuridica del fatto; ciò, anche in considerazione della peculiare natura della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., che presuppone l’accertamento di un fatto reato tipico.
In tali ipotesi, l’orientamento ormai consolidato di questa Corte esclude l’applicabilità dell’art. 603, comma 3 -bis , cod. proc. pen., proprio in ragione del fatto che la condotta contestata «in fatto», come nel caso in esame, resta invariata nel corso di tutta la progressione processuale, sicché anche se si produce un aggravamento della posizione dell’imputato, la situazione non è riconducibile al ribaltamento della sentenza assolutoria che è alla base della invocata giurisprudenza della Corte Edu, oltre che di quella espressa delle sezioni unite della Cassazione, poiché non si effettua alcuna rivalutazione del fatto, che rimane lo stesso, mutando solo la qualifica giuridica (vedasi, tra le più recenti, Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 -01).
2.3. La censura relativa all ‘ assenza di una motivazione «rafforzata» risulta del tutto generica.
In fatto, la vicenda oggetto di esame può essere così ricostruita.
In data 4 luglio 2021 i Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE Monopoli, nel percorrere la S.P. 146 notavano un’autovettura Audi A5 che zigzagava tra le carreggiate e frenava bruscamente . Il conducente, fermato ed identificato nell’attuale imputato, appariva in stato di ebbrezza (alito vinoso, occhi arrossati, difficoltà di linguaggio, barcollante) ma, all’arrivo della volante equipaggiata di apparecchio etilometro, rifiutava di sottopors i all’accertamento.
Il giudice di primo grado, pur ritenendo provata la sussistenza del reato, riteneva di valorizzare, ai fini della riconducibilità della condotta all’alveo dell’art. 131 bis cod. pen., la circostanza che il ricorrente non avesse provocato danni a sé o ad altri e la presenza di un unico precedente, sia pure specifico, risalente nel tempo.
La C orte territoriale, nell’accogliere le doglianze avanzate dal pubblico ministero nell’atto di gravame, ha osservato, con ragionamento conforme ai parametri dettati dall’art. 131 bis cod. pen. e idoneo a scardinare il ragionamento del giudice di primo grado, in quanto ancorato alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910 -01), che l’accertata condotta di guida del ricorrente, altamente significativa delle sue condizioni di alterazione, tali da escludere che si dovesse porre alla guida di un veicolo, e la natura del reato (di pericolo e non di evento) non consentissero di apprezzare positivamente la circostanza che non avesse fatto alcun incidente, non arrecando danni a sé o ad altri. Di contro, la particolare gravità della sua condotta per l’elevato pericolo cagionato alla sicurezza della circolazione stradale ed il rifiuto opposto all’accertamento , risultavano incompatibili con la tenuità dell’offesa che costituisce la ratio dell’istituto previsto dall’art. 131 bis cod. pen.
A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente si limitano a richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti della motivazione in caso di riforma di una pronuncia assolutoria, senza alcun reale rilievo critico o confronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di ricorso afferente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è manifestamente infondato.
3.1. I n materia di sanzioni amministrative accessorie trova applicazione, al pari di quanto avviene per la determinazione della pena principale, il principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l’applicazione del minimo, essendo un’ovvietà logica che (in assenza dì una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada). Si è affermato che, anche nell’ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla congruità della sanzione, costituisce giustificazione
sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa -fra il minimo ed il medio edittale appunto -all’interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. Diversamente, quando ci si discosta da quella media (e tanto più ci si discosta), è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la «media» ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 -02).
3.2. Nel caso di specie, la durata della sanzione è stata determinata in misura superiore al minimo, ma inferiore alla media edittale, per cui può ritenersi senz’altro sufficiente il richiamo della Corte territoriale alla pericolosità dell’agire del ricorrente, congruamente argomentato nell a parte relativa all’affermazione di responsabilità.
Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo del ricorrente al principio di proporzionalità ed alla circostanza che la sanzione in oggetto era stata applicata dal Prefetto per la durata di sei mesi, trattandosi di misura di natura provvisoria e cautelare, la cui durata viene detratta da quella inflitta dal giudice a seguito della condanna.
Il terzo motivo di ricorso, afferente alla confisca del veicolo, risulta generico in ordine alla dedotta «appartenenza» del veicolo a terzi, essendosi il ricorrente limitato ad evocare la intestazione formale del veicolo, che di per sé non ne esclude la concreta disponibilità.
In merito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui «ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 -01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762 -01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 -01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME