Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Assoluzione per Guida in Ebbrezza è Intoccabile
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sicurezza del nostro sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati di minima entità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6652/2024) ha ribadito i confini invalicabili della valutazione del giudice di merito in questo ambito, soprattutto in un contesto comune come la guida in stato di ebbrezza. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere quando una decisione di assoluzione basata su questa causa di non punibilità diventa definitiva e non attaccabile.
I Fatti di Causa: Assoluzione per Guida in Ebbrezza
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Asti, che aveva assolto un imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. La decisione del giudice di primo grado non era basata sull’innocenza dell’imputato, ma sull’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. 
Il Tribunale aveva motivato la sua scelta valorizzando due elementi chiave:
1.  Le modalità dell’azione: la condotta di guida non aveva creato situazioni di pericolo concreto.
2.  Il lieve scostamento dalla soglia: il tasso alcolemico riscontrato superava solo di poco il limite di legge che fa scattare la sanzione penale.
In sostanza, pur essendo il fatto reato, la sua offensività complessiva era stata giudicata talmente minima da non meritare una sanzione penale.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e la Decisione della Cassazione
Contro questa sentenza di assoluzione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione. L’accusa non condivideva la valutazione del giudice sulla tenuità del fatto, ritenendo che la condotta dovesse essere punita.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha però respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: i limiti del giudizio di legittimità.
Le ragioni dell’inammissibilità e l’applicazione della particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso del Pubblico Ministero non evidenziava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza del Tribunale. Al contrario, si limitava a esprimere un semplice “dissenso” rispetto a una valutazione che rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il giudice di primo grado aveva infatti fornito una motivazione congrua e coerente, ancorata a elementi fattuali concreti e utilizzabili (le modalità della condotta e l’entità del superamento della soglia). La sua decisione era in linea con i principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Tushaj, n. 13681/2016) e dalla giurisprudenza successiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha condotto il processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento del giudice sia logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è intrinsecamente legata all’analisi delle circostanze concrete. Il giudice di merito ha esercitato il suo potere discrezionale in modo corretto, giustificando la sua scelta con argomenti solidi. Il tentativo del Procuratore di contestare questa valutazione si è tradotto in una richiesta, inammissibile in quella sede, di una nuova e diversa lettura dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 6652/2024 rafforza un importante baluardo a tutela della discrezionalità del giudice di merito nell’applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce che, una volta che il giudice abbia fornito una motivazione logica e coerente basata su elementi concreti, la sua scelta è, di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Per poter contestare con successo un’assoluzione di questo tipo, non è sufficiente essere in disaccordo con il giudizio del Tribunale; è necessario dimostrare che tale giudizio è viziato da un’evidente illogicità, da una palese contraddizione o da un’errata interpretazione della norma giuridica, un onere probatorio molto difficile da assolvere.
 
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorso non contestava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma esprimeva unicamente un dissenso rispetto alla valutazione discrezionale e ben motivata del giudice di merito sulla tenuità del fatto, valutazione che non è sindacabile in sede di Cassazione.
Quali elementi ha usato il giudice per assolvere l’imputato per particolare tenuità del fatto?
Il giudice ha basato la sua decisione su due elementi fattuali: le modalità della condotta di guida e il lieve scostamento del tasso alcolemico rispetto alla soglia di rilevanza penale.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro un’assoluzione per particolare tenuità del fatto?
No. Sulla base di questa ordinanza, il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice sui fatti, senza dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o in violazione dei principi di diritto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6652  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale NOME NOME NOME assolto dal reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Villanova d’Asti, il 17/2/2019), perché non punibile per particol del fatto, avendo il giudice valorizzato a tal fine le modalità dell’azion contestata e il lieve scostamento dalla soglia di rilevanza penale della condot ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, pen., perché il ricorrente ha inteso formulare un dissenso rispetto a una v discrezionale che, tuttavia, risulta congruamente giustificata dal giudice, con elementi fattuali certamente utilizzabili (modalità della condotta, lieve sc dalla soglia), con un argomentare scevro da contraddizioni o manifeste illogic che coerente con i principi di diritto formulati nella materia (Sez. U, n 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-0 sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01); 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso il 17 gennaio 2024