Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INTERNICOLA NOME NOME NOME RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 186 bis, commi 1 1-quater, C.d.S., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con due motivi, vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica, e quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha rilevato che l’imputato era stato trovato, al momento del controllo, in possesso – unitamente agli altri occupanti la medesima vettura- di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) e lo stato di alterazione era stato verificato dagli operanti, che avevano riferito che l’imputato respirava affannosamente, che si esprimeva con linguaggio non nitido, manifestava difficoltà nei movimenti, tanto che fu chiesto di sottoporsi all’esame delle urine. Tali indizi andavano letti unitamente ai dati obbiettivi derivanti dagli esami clinici espletati, che hanno attestato l’avvenuto utilizzo degli stupefacenti.
La motivazione non reca sul punto il grave vizio che le si oppone.
Allo stesso modo, quanto al secondo motivo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 551
del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offen sività della condotta, le modalità della stessa, relative alla circostanza che l’imputato aveva circolato in stato di alterazione psicofisica, dovuto ad assunzione di stupefacenti, in orario notturno, sulla pubblica via e con passeggeri a bordo. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, nel senso della pericolosità della condotta stesa, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2025