Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6130 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6130 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Cerignola DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/2/2025 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il febbraio 2025 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME nei confronti della sentenza del 14 settembre 2022 del Tribunale di Foggia con la quale, tra l’altro, lo stesso NOME era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 504 del 1995 (ascrittogli per avere detenuto, nel serbatoio di alimentazione della propria automobile, oli minerali denaturati, consistenti in 25 litri di gasolio per uso agricolo agevolato, in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; in Stornara, il 28 giugno 2017).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del Brigadiere della Guardia di Finanza NOME, che aveva affermato di ritenere qualificabile come gasolio per uso agricolo quello rinvenuto nel serbatoio della automobile del ricorrente, pur avendone richiesto le analisi, con la conseguente contraddittorietà della motivazione sul punto, stante l’incertezza esistente in ordine alla natura del combustibile rinvenuto nel serbatoio dell’automobile del ricorrente, non essendo noto l’esito di dette analisi.
2.2. Con secondo motivo si lamenta la violazione e l’errata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., di cui era stata esclusa l’applicabilità sottolineando la condotta successiva al controllo e l’assenza di resipiscenza, omettendo di considerare la modesta offensività della condotta, la confessione resa dall’imputato e la sua incensuratezza, nonché l’occasionalità della condotta, con la conseguente insufficienza e contraddittorietà della motivazione riguardo all’esclusione di tale beneficio.
2.3. Con un terzo motivo si deduce un ulteriore vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in modo insufficiente con l’inattendibilità della versione del ricorrente, senza considerare, anche a questo proposito, l’incensuratezza del ricorrente, le modalità della condotta e la sua occasionalità, oltre che la modesta offensività della condotta, che aveva riguardato solamente 25 litri di gasolio agricolo sottratto al pagamento delle accise in quanto impiegato per un uso diverso da quello al quale era destinato.
2.4. Infine, con un quarto motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato, interamente decorso il 28/12/2024.
3. Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere estinto per prescrizione il reato ascritto al ricorrente, sottolineando l’insufficienza della motivazione, in quanto priva della prescritta valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è manifestamente infondato e, quindi, poiché consente la costituzione di un valido rapporto processuale anche innanzi al giudice dell’impugnazione, impone il rilievo della estinzione del reato ascritto al ricorrente per prescrizione, essendo decorso il relativo termine massimo, decorrente dal 28/6/2017, il 19/4/2025, tenendo conto di 112 giorni di sospensione di tale termine (64 giorni per il rinvio dell’udienza del 25/3/2020 per l’emergenza epidemiologica da SARSCOVID19, e 48 giorni per il rinvio dell’udienza del 9/12/2021 al 26/1/2022 per impedimento legittimo del difensore dell’imputato).
La Corte d’appello di Bari, nel disattendere la richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., si è limitata, pur dando atto della modesta quantità di combustibile oggetto della condotta (pari a 25 litri di gasolio per uso agricolo) e della incensuratezza del ricorrente, a sottolineare la condotta di quest’ultimo successiva al controllo compiuto dalla polizia (senza, peraltro illustrarla né analizzarla) e l’assenza di una reale presa di distanza da tale condotta.
Si tratta di motivazione che non può dirsi sufficiente, essendo stata omessa la prescritta valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi della condotta, necessaria, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01; conf., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01; v. anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01).
La Corte d’appello, infatti, oltre a valorizzare indebitamente la condotta successiva al reato (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01, cit.), trattandosi di fatto commesso nel 2017, si è limitata a rilevare come la condotta processuale non abbia avuto alcuna incidenza in ordine alla valutazione dell’entità dell’offesa prodotta dalla condotta contestata, senza
individuare elementi significativi che diano conto della complessiva valutazione richiesta dalla disposizione e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, e, soprattutto, omettendo di considerare tutti gli indicatori selezionati dalla giurisprudenza a tal fine, tra cui la natura e la gravità dell’illecito, la tipologia del bene giuridico protetto, le finalità e le modalità esecutive della condotta, le motivazioni e le conseguenze che ne sono derivate, l’intensità del dolo e la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti reato (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01, cit.).
Ne consegue l’insufficienza della motivazione su tale punto, che richiederebbe un nuovo esame, che, però, è precluso dal compimento del termine massimo di prescrizione, non ravvisandosi cause evidenti di proscioglimento, in considerazione della genericità, del contenuto rivalutativo delle risultanze istruttorie e della manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla affermazione di responsabilità (fondata in modo pienamente logico su quanto riferito in modo univoco dal teste COGNOME che eseguì gli accertamenti.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere estinto per prescrizione il reato addebitato al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/1/2026