Particolare Tenuità del Fatto: Inapplicabile al Furto Pluriaggravato
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7812 del 2024, ha fornito un’importante precisazione sui confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, escludendola categoricamente per il reato di furto pluriaggravato. Questa decisione ribadisce il rigore interpretativo della norma, sottolineando come i limiti di pena previsti dalla legge siano un ostacolo insormontabile, indipendentemente da altre valutazioni.
I Fatti del Caso: Furto e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina appunto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto escludere la punibilità del proprio assistito in virtù della scarsa offensività della condotta. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile.
La Decisione della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La settima sezione penale della Cassazione ha respinto la tesi difensiva sulla base di due argomenti giuridici netti e insindacabili. La decisione si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 131-bis c.p., come modificato dalla recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
Le Motivazioni: Analisi dei Limiti Normativi
Le motivazioni addotte dalla Corte per rigettare il ricorso sono chiare e si concentrano su due pilastri fondamentali della norma in questione.
Il Limite della Pena Edittale
Il primo, e decisivo, ostacolo all’applicazione della particolare tenuità del fatto nel caso di specie è rappresentato dalla cornice edittale del reato contestato. Il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione. L’articolo 131-bis, comma primo, c.p., così come novellato, stabilisce che la causa di non punibilità si applica ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Poiché la soglia minima del furto aggravato (tre anni) supera quella massima consentita dalla norma (due anni), l’istituto non può trovare applicazione. La Corte sottolinea come questo sia un limite oggettivo e invalicabile.
L’Irrilevanza del Bilanciamento delle Circostanze
Il secondo argomento, utilizzato per confutare un’ulteriore argomentazione difensiva, riguarda l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze (ex art. 69 c.p.). Il ricorrente sosteneva che, attraverso il bilanciamento, la pena avrebbe potuto essere ridotta al di sotto della soglia rilevante. La Cassazione ha prontamente smentito questa interpretazione, richiamando l’espressa previsione normativa dell’art. 131-bis, comma quinto, c.p. Tale disposizione stabilisce in modo inequivocabile che, ai fini della determinazione della pena per l’applicazione della causa di non punibilità, non si deve tener conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La pena da considerare è quella prevista dalla legge per il reato, al netto di tale valutazione discrezionale del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Le implicazioni pratiche sono significative: per reati come il furto pluriaggravato, la cui soglia di pena minima è fissata dalla legge al di sopra dei due anni, non vi è alcuno spazio per invocare la particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce che il legislatore ha inteso porre dei paletti numerici precisi, la cui valutazione precede qualsiasi considerazione sulla concreta offensività del fatto o sulla personalità dell’autore. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di furto pluriaggravato?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni, superiore al limite massimo di due anni fissato dall’art. 131-bis del codice penale per l’applicabilità di tale istituto.
Ai fini dell’applicazione della particolare tenuità del fatto, il giudice può considerare il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No. L’art. 131-bis, al comma quinto, esclude espressamente che si possa tener conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze (ex art. 69 c.p.) per determinare la pena rilevante ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per quest’ultimo di pagare le spese processuali e versare una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn.2 e 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto:
il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione e pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dall’art. 131-bis comma primo, cod. pen. come modificati dal d. Igs. n. 150 del 2022 (pena detentiva non superiore al minimo a due anni);
a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini in rassegna non può tenersi conto, per espressa previsione normativa (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.), del giudizio di bilanciamento ex art. 69, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024