Particolare tenuità del fatto: la fuga dalla Polizia esclude il beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una condotta di reato accompagnata da comportamenti pericolosi, come la fuga dalle forze dell’ordine, è incompatibile con il requisito della tenuità dell’offesa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La difesa dell’imputato, non contestando la materialità del fatto, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta, ma si è fermata a un gradino prima, rilevando un vizio procedurale insanabile nel modo in cui l’atto di ricorso era stato formulato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono duplici e toccano sia aspetti procedurali che sostanziali, offrendo importanti spunti di riflessione.
Il Difetto di Specificità del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità è di natura prettamente processuale. La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse del tutto generico e non si confrontasse minimamente con le argomentazioni esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano, infatti, già spiegato dettagliatamente perché non ritenessero applicabile il beneficio della particolare tenuità del fatto. La difesa, invece di contestare punto per punto quella motivazione, si è limitata a riproporre la propria tesi in modo astratto. Questo comportamento viola l’onere motivazionale che impone al ricorrente di criticare specificamente la decisione che intende impugnare.
Incompatibilità tra Fuga Pericolosa e Particolare Tenuità del Fatto
Entrando nel cuore della questione, la Corte ha sottolineato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello. Per negare il beneficio, i giudici di merito non si erano basati solo sulla personalità dell’imputato, ma avevano valorizzato elementi concreti della sua condotta. Nello specifico, l’imputato non si era fermato all’alt della polizia, dandosi a una “precipitosa fuga” che aveva costretto i militari a un “pericoloso inseguimento”, mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale. Una condotta di questo tipo, che aggiunge un ulteriore e significativo disvalore al reato di guida senza patente, è logicamente incompatibile con il concetto di “tenuità” dell’offesa richiesto dalla norma.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi giuridici di fondamentale importanza pratica. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, ma deve criticare la logica della decisione impugnata. In secondo luogo, e più sostanzialmente, afferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere dalle modalità concrete della condotta. Comportamenti accessori al reato, come la fuga dalle forze dell’ordine con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, aggravano il fatto a tal punto da renderlo immeritevole del beneficio della non punibilità.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di guida senza patente?
In linea di principio sì, ma la sua applicazione è esclusa se la condotta concreta si rivela particolarmente pericolosa. Come chiarito dalla Corte, la fuga dalle forze dell’ordine e l’inseguimento che ne deriva sono elementi che impediscono di considerare l’offesa come ‘tenue’.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per un vizio formale: era generico e non si confrontava con le specifiche motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva già negato il beneficio. Mancava, cioè, una critica puntuale alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOMENOME NOME mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna emessa a s carico dal Tribunale di Messina in relazione al reato ex art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio).
Il NOMEnte articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazi di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibi ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul pu
Il ricorso risulta inammissibile. Del tutto assente nel ricorso, infatti, fronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussi dei presupposti di cui all’art. 131 bis, cod. pen. [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Fo glietta e altro, Rv. 273678).
Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa NOMEnte, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell’imputato, ma attingendo agl menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando che il NOMEnte omesso di arrestarsi all’alt delle forze dell’ordine dandosi a precipitosa fug che i militari erano stati costretti a un pericolo inseguimento, che poneva in pe la sicurezza della circolazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del NOMEnte al paga-m delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia ria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle sp processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente