Particolare tenuità del fatto: non applicabile se le false dichiarazioni mirano a eludere l’espulsione
Con l’ordinanza n. 26387/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, chiarendo i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la gravità del fine perseguito dall’imputato possa escludere il beneficio, anche in assenza di una condotta abituale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale. L’imputato, durante un controllo, aveva fornito generalità false a un pubblico ufficiale. La condanna, confermata in secondo grado, veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte.
Il Ricorso in Cassazione e la particolare tenuità del fatto
L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il ricorso su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato di lieve entità, tale da non meritare una sanzione penale. Questo istituto, infatti, mira a escludere la punibilità per reati che, pur essendo formalmente previsti dalla legge, risultano concretamente inoffensivi o di minima gravità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato generico e incapace di cogliere la vera ragione della decisione dei giudici di merito (la ratio decidendi). La Suprema Corte ha chiarito che il diniego della particolare tenuità del fatto non era basato sull’abitualità del comportamento dell’imputato, bensì sulla gravità intrinseca del fatto e sull’intensità del dolo.
I giudici hanno desunto questi elementi da una circostanza cruciale: l’imputato aveva mentito sulla propria identità non per una semplice leggerezza, ma per un fine ben preciso e grave. Egli intendeva eludere un ordine di respingimento dal territorio nazionale e, contemporaneamente, sottrarsi alle conseguenze legali derivanti dal possesso di sostanze stupefacenti di due diverse tipologie, rinvenute in quantità non minimali. Questa finalità, secondo la Corte, conferisce al reato una gravità tale da renderlo incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’. L’intensità del dolo, ovvero della volontà criminale, è stata quindi valutata come elevata, escludendo la possibilità di applicare il beneficio.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere astratta, ma deve tenere conto di tutte le circostanze concrete del reato, inclusi i motivi e gli scopi dell’agente. Un reato formalmente ‘minore’, come la falsa dichiarazione di identità, perde la sua connotazione di tenuità quando diventa uno strumento per commettere illeciti più gravi o per sottrarsi a conseguenze giuridiche significative. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, non si può applicare quando il fatto, pur rientrando nei limiti di pena previsti, presenta una gravità e un’intensità del dolo tali da escludere la tenuità. Nel caso specifico, la finalità di eludere un ordine di espulsione e le conseguenze del possesso di droga è stata considerata un indice di gravità ostativo al beneficio.
Fornire false generalità per sottrarsi a un controllo è sempre un reato grave?
Non necessariamente, ma la gravità viene valutata caso per caso. Come dimostra questa ordinanza, se le false dichiarazioni sono finalizzate a conseguire un obiettivo illecito significativo (come evitare un’espulsione), il reato assume una gravità che impedisce di considerarlo di ‘particolare tenuità’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologn il 3 febbraio 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della causa di non punibil di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico, posto che non coglie la ratio decidendi della statuizione al riguardo, non consistente nell’abitualità del comportamento tenuto dall’imputa ma nella gravità del fatto e nell’intensità del dolo, non illogicamente desunte dalla circos che il ricorrente avesse dichiarato generalità false per eludere l’ordine di respingimento e sottrarsi alle conseguenze del riscontrato possesso da parte sua di sostanze stupefacenti di du diverse tipologie in quantità non minimali (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente