Particolare tenuità del fatto: quando non si applica al reato di evasione?
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse nel diritto penale. Questa norma consente di escludere la punibilità per reati di lieve entità. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutti gli elementi del caso concreto, specialmente in relazione a reati come l’evasione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto a una misura restrittiva presso la propria abitazione, si allontanava dalla stessa per quasi ventiquattro ore. L’azione, secondo la difesa, era finalizzata esclusivamente a recarsi in carcere per costituirsi. A seguito della condanna per il reato di evasione, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, l’imputato presentava ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta fosse di minima offensività.
L’Applicazione della particolare tenuità del fatto e i limiti
Il difensore dell’imputato ha basato il suo ricorso sulla violazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di lieve entità. La tesi difensiva poggiava sull’idea che l’allontanamento, sebbene illecito, fosse motivato dall’intenzione di rientrare in carcere e quindi non rivelasse una particolare pericolosità sociale. Si trattava, secondo la difesa, di una condotta che, per le sue specifiche modalità, avrebbe meritato di essere considerata non punibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi difensiva. I giudici hanno sottolineato come la valutazione della Corte d’Appello fosse corretta e priva di vizi logici. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali:
1. La durata dell’evasione: L’assenza dall’abitazione per un periodo di quasi ventiquattro ore è stata ritenuta “significativa” e incompatibile con il concetto di tenuità. Un’assenza così prolungata, senza una giustificazione valida, non può essere considerata un’offesa minima al bene giuridico tutelato dalla norma sull’evasione.
2. I precedenti specifici: La Corte ha dato grande peso ai precedenti penali specifici dell’imputato. Il fatto che egli avesse già commesso plurimi delitti di evasione in anni precedenti (2012, 2013 e 2016) è stato considerato un indicatore di una tendenza a delinquere che osta all’applicazione del beneficio. L’art. 131-bis, infatti, esclude dal suo ambito di applicazione i comportamenti abituali.
La Suprema Corte ha chiarito che il tentativo della difesa di fornire una “lettura alternativa” dei fatti non è ammissibile in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione, non a un riesame del merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola condotta contestata, ma deve considerare un quadro più ampio che include la durata dell’illecito, l’assenza di giustificazioni e, soprattutto, il comportamento passato dell’imputato. La presenza di precedenti specifici per lo stesso reato è un elemento fortemente ostativo all’applicazione di questa causa di non punibilità, poiché indica una persistenza nel violare la legge che è incompatibile con la finalità dell’istituto, pensato per condotte occasionali e di minima gravità.
Quando può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere applicata quando l’offesa è di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, a condizione che il comportamento non sia abituale.
Perché nel caso specifico è stata esclusa la particolare tenuità del fatto per il reato di evasione?
È stata esclusa per due motivi principali: la significativa durata dell’evasione, protrattasi per quasi ventiquattro ore senza giustificazione, e la presenza di precedenti penali specifici del ricorrente per lo stesso reato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma della condanna decisa nei gradi di merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 17/01/1984 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione dell ‘art. 131 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione con RAGIONE_SOCIALE. riferimento all ‘ omessa applicazione dellaron punibilità per particolare tenuità del reato di evasione commesso in Trani in data 19 ottobre 2018, in quanto il ricorrente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione solo per far rientro in carcere;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità;
Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della significativa durata dell ‘ evasione, durata quasi ventiquattro ore, nonché dell ‘ assenza di una giustificazione i questo contegno e dei precedenti specifici del ricorrente per plurimi delitti di evasione commessi negli anni 2012, 2013 e 2016;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.