Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa per Occupazione di Edilizia Popolare
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicabilità non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sui limiti di questo istituto, in particolare quando il reato commesso incide su beni destinati alla collettività, come gli alloggi di edilizia popolare.
I Fatti del Caso: Occupazione Abusiva e Condanna
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 639-bis c.p.), a seguito dell’occupazione abusiva di un immobile di edilizia popolare. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze del reato avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità dell’istituto, argomentando che il danno cagionato alla collettività non poteva considerarsi di lieve entità. Sottrarre un immobile di edilizia popolare alla sua destinazione istituzionale, ovvero fornire un alloggio a soggetti bisognosi, costituisce un pregiudizio sociale significativo che va oltre il mero danno materiale all’immobile stesso.
Questa valutazione si fonda sul principio di diritto, consolidato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie. Ai sensi dell’art. 133 del codice penale, il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza dell’agente e l’entità del danno o del pericolo che ne è derivato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, evidenziando come l’impugnazione sollevasse, in realtà, questioni di merito non consentite in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata, logica e priva di contraddizioni.
Il punto centrale della decisione è che l’offesa al bene giuridico protetto non può essere considerata tenue quando il reato lede interessi collettivi di primaria importanza. L’occupazione di un alloggio popolare non è un semplice illecito contro il patrimonio, ma un atto che ostacola l’attuazione di politiche sociali volte a garantire il diritto all’abitazione per le fasce più deboli della popolazione. Il danno, quindi, non è solo patrimoniale ma anche sociale, rendendo inappropriata l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale importante: la valutazione della tenuità del fatto non può limitarsi a un’analisi quantitativa del danno, ma deve tener conto della natura del bene giuridico leso e delle ripercussioni della condotta sulla collettività. Quando un reato, seppur con pene edittali contenute, incide su beni o servizi di rilevanza pubblica e sociale, è difficile che possa essere qualificato come “particolarmente tenue”. La decisione impone quindi una riflessione sul bilanciamento tra le esigenze di deflazione processuale, che ispirano l’art. 131-bis c.p., e la necessità di tutelare efficacemente gli interessi fondamentali della comunità.
Perché l’occupazione abusiva di un immobile di edilizia popolare non è stata considerata un fatto di particolare tenuità?
Perché, secondo la Corte, il danno cagionato alla collettività, sottraendo un alloggio alla sua destinazione istituzionale per soggetti bisognosi, non può essere ritenuto di lieve entità. L’offesa va oltre il mero danno patrimoniale, assumendo una rilevanza sociale.
Quali criteri si devono usare per valutare la particolare tenuità del fatto?
La valutazione richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo causato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No. Il compito della Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non è quello di riesaminare o ‘rileggere’ gli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITT,
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 27/09/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/10/2023 del Tribunale di Termini Imerese, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Deduce:
1.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo d’impugnazione è manifestamente infondato e al contempo solleva questioni non consentite in sede di legittimità.
2.1. Invero, la Corte di appello ha escluso la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. osservando che non poteva ritenersi particolarmente tenue il danno cagionato alla collettività sottraendo un immobile di edilizia popolare alla istituzionale destinazione a soggetti bisognosi. In tal senso i giudici dell’impugnazione di merito hanno fatto corretta applicazioné del principio di diritto secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta,l, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
2.2. A ciò aggiunga che il motivo solleva questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi sopra riassunti.
A tale riguardo va ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della ‘Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente