La Particolare Tenuità del Fatto nei Reati di Droga: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice, specialmente in materie delicate come quella degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano questa valutazione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per l’Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/90). La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere la minima gravità della condotta, violando così la legge e presentando un vizio di motivazione.
La Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto: i Criteri dei Giudici
L’articolo 131-bis c.p. richiede al giudice di valutare due aspetti principali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. La decisione di escludere o meno tale beneficio deve basarsi su un’analisi concreta di tutti gli elementi della fattispecie. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano negato l’applicazione della norma sulla base di una valutazione complessiva della gravità del comportamento tenuto dall’imputata.
Gli Elementi Oggettivi della Condotta
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su specifici elementi oggettivi, ritenuti indicativi di un ‘disvalore oggettivo’ non trascurabile. Questi elementi, poi confermati dalla Cassazione, includevano:
* Il numero di dosi detenute.
* Le modalità della condotta, in relazione specifica al luogo in cui l’imputata era stata sottoposta a controllo.
* Le modalità di presentazione della sostanza stupefacente.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato i giudici a ritenere che il fatto, seppur qualificabile come di ‘lieve entità’ ai sensi della legge speciale, non fosse così tenue da meritare la completa esclusione della punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi non hanno riesaminato i fatti, compito che non spetta alla Corte in sede di legittimità, ma hanno controllato la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha stabilito che la valutazione operata dalla Corte d’Appello era immune da vizi logici e giuridici, essendo basata su argomentazioni coerenti con le risultanze processuali.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono chiare: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata validamente esclusa. La decisione dei giudici di merito di negare il beneficio si fonda su un’attenta considerazione del ‘disvalore oggettivo’ della condotta. Il numero di dosi, il contesto del controllo e il modo in cui la droga era confezionata sono stati ritenuti indicatori sufficienti di una gravità che supera la soglia della ‘particolare tenuità’. L’argomentazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e coerente, rendendo l’intera decisione incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come ‘di lieve entità’ (art. 73, comma 5) non comporta automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve analizzare concretamente tutti gli indici della condotta. Elementi come la quantità di dosi, il luogo e le modalità dell’azione possono rivelare una gravità oggettiva che, pur non essendo elevata, impedisce di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’. La decisione finale è dunque l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo è stato presentato ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto per contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che era stata negata nei precedenti gradi di giudizio.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione basata su elementi oggettivi quali il numero di dosi detenute, le modalità della condotta in relazione al luogo del controllo e le modalità di presentazione della sostanza stupefacente.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata(numero di dosi detenute, modalità della condotta in relazione al luogo in cui la imputata è stata controllata, modalità di presentazione della sostanza);
considerato che tali circostanze sono state apprezzate con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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