Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Intensità del Dolo Blocca il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131 bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’intensità dell’elemento soggettivo, ovvero il dolo, possa essere un fattore decisivo per negare tale beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano confermato la sua condanna, negando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione operata dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte sulla particolare tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente non fossero idonee a scalfire la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno evidenziato che l’impugnazione si limitava a contrastare il giudizio della Corte d’Appello senza però confrontarsi analiticamente e puntualmente con le ragioni esposte nella motivazione.
La Corte di merito aveva negato la particolare tenuità del fatto sulla base di una valutazione specifica: l’elevata intensità del dolo che aveva caratterizzato la condotta dell’imputato. Secondo i giudici d’appello, tale intensità era inconciliabile con la tenuità dell’offesa richiesta dalla norma. La Cassazione ha sottolineato che questa è una valutazione di merito, che, se sorretta da argomentazioni non illogiche e puntuali, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso, non riuscendo a dimostrare vizi logici nel ragionamento dei giudici di grado inferiore, si è rivelato inefficace.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo di Cassazione: un ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve specificamente individuare le illogicità o le contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma che l’intensità del dolo è un elemento cruciale nella valutazione della particolare tenuità del fatto. Un’elevata determinazione nel commettere il reato può essere considerata dal giudice un indice di gravità tale da precludere l’accesso a questo beneficio, anche se il danno o il pericolo cagionato dal reato è oggettivamente modesto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava in modo puntuale e critico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a contrastare il giudizio di merito senza evidenziarne specifiche illogicità.
Qual è stato il motivo principale per cui non è stata concessa la particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte di merito ha riscontrato un’elevata ‘intensità del dolo’ nella condotta dell’imputato, ritenendo tale elemento soggettivo incompatibile con la tenuità dell’offesa richiesta dall’art. 131 bis c.p.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il giudizio reso nel denega l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’alt 131 bis cp senza confrontarsi, dovuta puntualità, con la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito, diretta a rimarcar con argomentazioni non illogiche e puntuali, l’intensità del dolo riscontrata, ritenuta inconcil con la citata causa di non punibilità con valutazione di merito per tali ragioni non censurabil questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.