Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa se il Dolo è Intenso
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’intensità del dolo dell’imputato sia un fattore determinante per escludere tale beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ai sensi dell’art. 385 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, la condotta contestata avrebbe dovuto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., comportando l’archiviazione del procedimento senza alcuna condanna penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo di impugnazione non presentava elementi di novità, ma si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Intensità del Dolo e la Particolare Tenuità del Fatto
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dell’elemento psicologico del reato. La Corte di Cassazione ha validato il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in ragione dell’elevata intensità del dolo che caratterizzava la condotta dell’imputato.
Il giudice di merito aveva infatti evidenziato come l’agente non si fosse limitato a violare le prescrizioni imposte, ma avesse agito con l’intenzione di commettere un ulteriore e distinto reato, specificamente delle lesioni ai danni della parte civile. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per qualificare la condotta come non tenue.
L’intensità del dolo, intesa come la forza e la determinazione della volontà criminale, diventa quindi un parametro fondamentale per il giudice nella valutazione della gravità complessiva del fatto. Un’intenzione criminale che va oltre la semplice violazione della norma incriminatrice e si proietta verso la commissione di altri illeciti è sintomatica di una pericolosità sociale e di un disvalore del fatto tali da rendere inapplicabile il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non può essere meramente quantitativa (ad esempio, basata solo sull’entità del danno), ma deve essere qualitativa e globale. Il giudice è tenuto a scrutare la personalità dell’autore del reato e la sua condotta nel suo complesso.
L’insegnamento pratico che se ne trae è che la difesa non può limitarsi a invocare la scarsa gravità dell’esito materiale del reato per ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. È necessario dimostrare che anche l’atteggiamento psicologico dell’agente sia stato di minima offensività. La presenza di un dolo intenso, o addirittura di un’intenzione di commettere altri reati, costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento della particolare tenuità, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte in questa pronuncia.
L’intensità dell’intento criminale può escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo l’ordinanza, un’elevata intensità del dolo, manifestata dall’intenzione di commettere non solo il reato contestato ma anche altri illeciti (in questo caso, lesioni), è incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla corte d’appello, senza introdurre nuove e valide critiche giuridiche alla decisione impugnata.
Cosa viene valutato per concedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La decisione si basa su una valutazione complessiva che include non solo l’entità dell’offesa ma anche, e soprattutto, l’intensità del dolo dell’imputato. Un’intenzione criminale forte e orientata a commettere ulteriori reati indica una gravità della condotta che va oltre la soglia della tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 11030/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito, là dove rappresenta la intensità del dolo, posto che non solo l’imputato aveva int violare le prescrizioni ma anche commettere altro reato (lesioni nei confronti della parte ci
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024