Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33653 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Custonaci il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 del Tribunale di Trapani
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l ‘annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 ottobre 2024, il Tribunale di Trapani dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 279, d. lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato (quale legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di lavorazione blocchi di marmo per l’ottenimento di lastre, fasce, gradini e marmette, destinataria dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 83 del 5 marzo 2021) in assenza della prescritta autorizzazione, modifiche sostanziali a ll’impianto, consistite nell’installa zione nel proprio ciclo produttivo di un ulteriore forno di asciugatura per la resinatura lastre, comportante un incremento quantitativo e qualitativo RAGIONE_SOCIALE emissioni, fatto contestato come commesso in data anteriore e prossima al 16 marzo 2021, condannandolo alla pena di 2.000,00 euro di ammenda.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133, comma primo, cod. pen. e 131bis , cod. pen., attesa la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità.
In sintesi, sostiene il ricorrente che il Tribunale di Trapani si sarebbe limitato a ritenere, con formula di mero stile, che le modalità di realizzazione del fatto e l’entità dell’aumento RAGIONE_SOCIALE immissioni inquinanti potenzialmente realizzato dall’imputato, avrebbero impedito di qualificare il fatto come di speciale tenuità, tuttavia omettendo di valutare la condotta successiva alla commissione del fatto. In particolare, la società era già titolare di autorizzazione all’immissione in atmosfera per il limite massimo di 100 chilogrammi/g, rilasciata con Determina n. 83 del 2021 , dovendosi considerare anche che, all’atto della collocazione dei nuovi macchinari, aveva provveduto all’istallazione di quattro nuovi filtri a carboni attivi per 200 kilogrammi/g, con riduzione RAGIONE_SOCIALE emissioni complessive, atteso che le nuove tecnologie immesse nel ciclo produttivo avrebbero assicurato un sistema di filtraggio fino a 200 kilogrammi/g, pari al doppio di quello che per legge doveva essere previsto per le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272 Testo unico ambientale. Dal confronto tra l’impianto esistente al momento del sopralluogo svolto dall’organo di vigilanza e quello oggetto di autorizzazione, era emerso come gli impianti di trattamento a carbone attivo dell’azienda erano due, con un complessivo quantitativo di carbonio attivi pari a 200 kilogrammi/g.
Ricordato che, ai fini della classificazione di una modifica come sostanziale ciò che rileva è il potenziale incremento quantitativo o qualitativo RAGIONE_SOCIALE emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, dovendosi considerare come sostanziale soltanto quella modifica che aumenta quantitativamente o qualitativamente l’impatto inquinante dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa, sostiene la difesa che, nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare che l’imputato, contestualmente all’installazione del nuovo macchinario, oltre a collocare quattro nuovi filtri a carboni attivi, si era attivato per regolarizzare la propria posizione, ottenendo poi il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale n. 10 del 2021, ciò in altri termini significando che la tenuità del danno era tale anche al momento della commissione del fatto. Assumeva, pertanto, rilievo la condotta susseguente al reato, da cui poteva desumersi, alla luce dell’ottenimento della nuova autorizzazione, la particolare tenuità dell’offesa al momento della commissione del fatto, atteso che, con detto provvedimento, la società veniva autorizzata all’immissione in atmosfera per l’utilizzo di mastici e
colle per quantitativo complessivo non superiore a 100 chilogrammi/g al giorno, autorizzazione di cui la ditta era comunque già in possesso dal 2012.
In definitiva, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la condotta post factum , elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valorizzare, ed evidentemente in grado di incidere sul giudizio complessivo dell’entità dell’offesa recata, atteso che l’autorizzazione all’emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungo iter procedimentale voluto dall’imputato e scaturito dalla presentazione di una istanza allo RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera, con conseguente rilascio di provvedimento autorizzativo al termine del procedimento.
È pervenuta requisitoria scritta in data 5 settembre 2025, con cui il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza.
Secondo il Procuratore Generale il ricorso merita accoglimento. Con mera formula di stile il Tribunale di Trapani ha fatto riferimento a modalità di realizzazione del fatto e a entità RAGIONE_SOCIALE immissioni inquinanti potenzialmente realizzate. Coglie nel segno il difensore allorquando stigmatizza l’omessa motivazione in punto di effettiva condotta tenuta dall’imputato (in particolare quella post factum ) che, da un lato aveva installato anche quattro nuovi filtri a carboni attivi, da cui si desumeva come, in concreto, l’immissione in atmosfera non sarebbe stata di molto pregiudicata, e dall’altro aveva egli stesso presentato una immediata richiesta al SUAP di nuova autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera, con indicazione dei nuovi macchinari installati, a dimostrazione della assenza di qualsivoglia intenzione di celare il compimento dell’attività in essere. In punto di nuovo testo dell’a rt. 131-bis c.p., così come novellato dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), in particolare sull’intervento additivo che ha inserito la ‘condotta susseguente al reato’ tra i criteri di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, vanno segnalate tre recenti sentenze di codesto giudice di legittimità, ovvero Cass. Sez. III nn. 18029, 28031 e 28033 dell’anno 2023.
Sono pervenute conclusioni scritte in data 8 settembre 2025, con cui il difensore di fiducia ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.
Il Tribunale, incontestata la materialità del fatto, ha negato l’applicazione della speciale causa di non punibilità fondando il proprio giudizio negativo su due distinti profili, da un lato, le modalità di realizzazione del fatto e, dall’altro, l’entità dell’aumento RAGIONE_SOCIALE immissioni inquinanti potenzialmente realizzato.
2.1. Si tratta di motivazione che, tuttavia, non segue i criteri esegetici più volte indicati da questa Corte ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicabilità dell’art. 131 -bis , cod. pen.
Questa Corte ha, anzitutto, affermato, nella sua più autorevole composizione, che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
2.2. Nel caso di specie, il giudizio negativo è stato espresso per ‘le modalità di realizzazione del fatto’ e per ‘l’entità dell’aumento RAGIONE_SOCIALE immissioni inquinanti potenzialmente realizzato’ .
La sentenza impugnata, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa in ricorso, con argomentazioni condivise dal Procuratore Generale, non procede ad una corretta valorizzazione di quanto successivamente accaduto, esprimendo il diniego dell’applicazione della speciale causa di non punibilità.
2.3. In particolare, tenendo conto della circostanza che si trattasse di modifica sostanziale dell’impianto (dunque, una modifica comportante un aumento o una variazione qualitativa RAGIONE_SOCIALE emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica RAGIONE_SOCIALE stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente : Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6071), era indubbio che trovasse applicazione il disposto dell’art. 269, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui ‘il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione’.
Come noto, il D.P.R. 13.3.2013, n. 59, prevede poi all’art. 3 che i gestori degli impianti presentino domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno di una serie di t itoli abilitativi, tra cui
(cfr. lett. c) l”autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152′.
2.4. Accertata la materialità del fatto, peraltro non contestata dalla difesa del ricorrente, occorre(va) tuttavia verificare se il fatto, nella sua incontestata materialità, potesse qualificarsi di particolare tenuità.
Premessa l’applicabilità dell’art. 131 -bis , cod. pen. come novellato dal D.lgs. n. 150 del 2022 anche al fatto in esame ancorché antecedente al 30 dicembre 2022 (Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975 – 01), se si tiene conto, in particolare, del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente – il quale , una volta subito l’accertamento nel marzo 2021, si era prontamente attivato per concludere positivamente l’ iter procedimentale che aveva condotto pochi mesi dopo (precisamente ad ottobre del 2021) al rilascio dell’AUA da parte dell’Amministrazione competente ‘previa ottemperanza da parte della ditta a diverse prescrizioni , indicate nel parere della STA del 29.07.2021’ (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza) -, il comportamento susseguente al reato tenuto dal contravventore avrebbe meritato di essere valutato. Ma di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Ciò, del resto, si ricava ‘a contrario’ dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che ha, del tutto condivisibilmente, affermato che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131bis cod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all’art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall’imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l’organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell’imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 – 02).
2.5. Nel caso di specie, invece, l’intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite, costituiva una condotta post factum , elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valutare, ed in grado di incidere sul giudizio complessivo dell’entità dell’offesa recata, atteso che l’autorizzazione all’emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungo iter procedimentale voluto dall’imputato (sebbene erroneamente qualificato inizialmente come istanza di rinnovo della precedente autorizzazione anziché come richiesta di nuova autorizzazione per la modifica sostanziale dell’impianto) e scaturito dalla presentazione di una istanza allo RAGIONE_SOCIALE in data 11 dicembre 2018 (avente ad oggetto, appunto, il rinnovo
dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera), con conseguente rilascio della nuova AUA al termine del procedimento, una volta riscontrata l’avvenuta ottemperanza.
L ‘ impugnata sentenza dev ‘ essere, conclusivamente, annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale in diversa composizione personale, chiamato a colmare il predetto deficit motivazionale.
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio, peraltro, non potrà dichiarare l’estinzione per sopravvenuta prescrizione, eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, come quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen. (in termini: Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani, in diversa persona fisica. Così deciso, il 24/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME