Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1884 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 2, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver, in qualità di titolare dell’autolavaggio RAGIONE_SOCIALE, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti (capo A); nonchØ in relazione al reato di cui all’art. 137 dello stesso decreto, per aver, nella summenzionata qualità, effettuato lo scarico e lo sversamento di acque reflue, provenienti dal lavaggio delle autovetture, in due vasche di raccolta interrate, collegate tra loro, convogliabili all’interno di due griglie ivi esistenti sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (capo B).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta il vizio di motivazione, in relazione all’art. 545 cod. proc. pen., per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Eccepisce il difensore che il dispositivo della sentenza, emessa in data 25 novembre 2024, risulta difforme da quello letto e riferito alla pronuncia nei confronti dell’imputato, da cui deriverebbe l’incertezza sui contenuti del provvedimento giudiziario, e, di conseguenza, anche l’invalidità della sentenza o l’inefficacia del provvedimento di pubblicazione e il mancato decorso dei termini per impugnare.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, la difesa denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato in merito ai fatti contestati.
Lamenta la difesa la carenza di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del fatto e colpevolezza del ricorrente, fondatasi sul compendio probatorio, costituito dai rilievi eseguiti dai tecnici dell’RAGIONE_SOCIALE in sede di sopralluogo, nel corso del quale il ricorrente non aveva esibito la documentazione richiesta (registro di carico e scarico rifiuti; autorizzazione unica ambientale; autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti pericolosi).
Il difensore evidenzia che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sarebbe stata rigettata per la ritenuta gravità del reato, in ragione del quantitativo di rifiuti illecitamente smaltiti e del potenziale danno ambientale, ritenendo sussistente la pericolosità ambientale, senza tuttavia spiegare in cosa tale pericolosità consistesse.
2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La difesa ritiene ricorrano i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, evidenziando l’esiguità del danno: a) una volta ottenuto il dissequestro dell’area, il ricorrente aveva regolarizzato l’attività di autolavaggio attraverso lo smaltimento dei rifiuti, lo spurgo, il risanamento e la bonifica dell’area; b) aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie allo sversamento dei rifiuti; c) aveva condotto l’attività illecita dal mese di giugno 2019 al mese di settembre 2019; d) il comportamento non era abituale; e) era intervenuta condotta riparatoria.
Evidenzia ancora la difesa che la grave pericolosità ambientale ritenuta ostativa dalla Corte territoriale era priva di riscontri oggettivi, mentre, ai fini dell’applicazione della invocata causa di non punibilità, Ł valutabile anche la condotta susseguente al reato, vale a dire le condotte risarcitorie e riparatorie poste in essere dopo l’integrazione della fattispecie criminosa.
Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo l’apparato argomentativo della sentenza di appello, adottato per relationem , inidoneo a consentire una valutazione sul percorso critico, seguito dal giudice di secondo grado.
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza perchØ reca in calce un dispositivo difforme da quello letto in udienza, Ł inammissibile, per carenza di interesse.
La giurisprudenza di questa Corte Ł, infatti, prevalentemente orientata nel senso che non Ł configurabile la nullità di cui all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. qualora sussista contrasto tra il dispositivo letto, e, dunque, pubblicato in udienza, quale risultante dal relativo verbale, e il dispositivo allegato alla sentenza depositata, riferito ad altra pronuncia nei confronti di altro imputato, e l’errore concerna esclusivamente la sentenza depositata; in tal caso, ove il difetto produca incertezza sui contenuti essenziali del provvedimento, non consentendo di riconoscere la motivazione o la decisione, sarà soltanto il procedimento di deposito e l’avvenuta comunicazione alle parti dell’avvenuta pubblicazione della sentenza a doversi ritenere invalido, o meglio non produttivo degli effetti suoi propri, che consistono nel porre le parti in condizione di controllare le ragioni e la correttezza della decisione ai fini dell’utile decorrenza dei termini per l’impugnazione (Sez. 1, n. 29673 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 248186; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 243615; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242258; Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, COGNOME, Rv. 239329; piø di recente, Sez. 2, n. 37662 dell’11/06/2015, COGNOME, non mass.).
Nel caso, in esame, il difetto di collazione si Ł risolto in un mero errore materiale e non
ha indotto alcuna incertezza, riportando la sentenza della Corte di appello di Napoli, oggetto di ricorso, sia l’epigrafe, sia l’esposizione dei fatti, sia i motivi della decisione, come correttamente riferiti al ricorrente, rendendo del tutto chiaro che il decisum di rigetto totale dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado non potesse che riferirsi alla posizione del ricorrente, indicata in premessa e analizzata in motivazione, tanto che il ricorrente stesso ha tempestivamente proposto ricorso, censurando la sentenza nei suoi contenuti, così mostrando di averne compreso con assoluta precisione il contenuto motivazionale.
Il motivo Ł di conseguenza da ritenere inammissibile per mancanza di interesse, posto che l’erronea apposizione del dispositivo, in calce alla motivazione della sentenza di secondo grado, nel quale si faceva riferimento ad altro imputato e ad altra pronuncia di primo grado, non risulta aver impedito al ricorrente di proporre impugnazione avverso la decisione che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti, censurandone i contenuti (così, Sez. 1, n. 29673 del 23/06/2010, COGNOME, cit., che richiama Sez. 5, n. 2277 del 06/12/2004, dep. 2005, Barbera, Rv. 230825).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente trattati perchØ incentrati entrambi sul mancato proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, oltre che per difetto di responsabilità in ordine ai fatti di reato contestati, sono in parte inammissibili e, in parte, manifestamente infondati.
5.1. La doglianza con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato per vizio di motivazione, Ł inammissibile perchØ nuova. Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; nØ il riepilogo Ł stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), non essendo, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che Ł stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316). La doglianza Ł anche aspecifica, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, dolendosi, del tutto genericamente, del mancato esame dei motivi di appello, senza riproporli, e della insufficienza degli elementi probatori, senza illustrare il difetto di motivazione dedotto.
5.2. Quanto alla mancata applicazione della invocata causa di non punibilità, la sentenza gravata fa buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non Ł sufficiente che il fatto sia occasionale, ma Ł necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277674).
Nel caso in esame, la sentenza gravata ha ritenuto – con giudizio in fatto insuscettibile di sindacato in questa sede – che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione del quantitativo considerevole di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi smaltiti illecitamente, ciò che impedisce la valorizzazione dell’elemento della occasionalità della condotta, nonchØ della grave pericolosità ambientale, in ragione della reiterazione della
condotta nel tempo e del rischio di danno ambientale, rappresentato anche dalla non corretta detenzione delle griglie di raccolta dei liquidi perchØ ostruite, sicchŁ, in caso di pioggia, l’acqua inquinata confluiva all’esterno.
NØ, peraltro, rileva la circostanza che l’imputato avesse provveduto alla bonifica dello stato dei luoghi e alla regolarizzazione dell’attività di autolavaggio. ¨ stato, infatti, già affermato da questa Corte che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sØ sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497; nello stesso senso, Sez. 3, n. 18652 del 13/02/2025, COGNOME, non mass.). Per altro verso, Ł stato, altresì, affermato che la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, anche quando sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sØ sola, l’applicabilità dell’esimente agli effetti dell’art. 131-bis, comma 1, cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., nell’ambito delgiudizio complessivo sull’entità dell’offesa (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336).
E, nel caso di specie, non può certo valorizzarsi il comportamento successivo come idoneo ex se al fine di riconoscere la predetta causa speciale di non punibilità, soprattutto laddove si consideri che la ‘condotta susseguente’ posta in essere dal ricorrente non può essere valutata come, di per sØ, giustificativa del riconoscimento della speciale causa di non punibilità in relazione ai reati di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e di scarico di acque reflue senza autorizzazione, sol che si consideri che si tratta di comportamento non certo spontaneo, ma necessitato dalla legge, per ottenere la possibilità di riprendere e proseguire lo svolgimento dell’attività commerciale di autolavaggio. Dunque, l’aver bonificato l’area e ripristinato lo status quo ante, lungi dall’essere un comportamento valutabile come una condotta costituente una manifestazione di resipiscenza e rimeditazione della gravità del fatto commesso, in realtà, in quanto necessitata per la ripresa dell’attività, diviene elemento del tutto neutro che esclude che la stessa sia considerabile come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., (ossia la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo; l’intensità del dolo o della colpa), che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice Ł chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa.
Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni
dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME