Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39981 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato parzialmente, confermandola nel resto, la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Siracusa in relazione a ipotesi di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e aveva rideterminato la pena nei suoi confronti solo in relazione a due singoli episodi di cessione di una dose di sostanza stupefacente.
Ne chiede l’annullamento lamentando, con tre motivi, vizio di motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità del prevenuto sostenendo una diversa ricostruzione della vicenda fattuale che aveva portato al sequestro dello stupefacente; assume poi violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
3.. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La recidiva è stata correttamente ritenuta avendo il giudice distrettuale evidenziato il maggiore disvalore penale di una condotta posta in essere in favore di due soggetti e in stato di limitazione della libertà, espressione di assenza di freni inibitori e di accresciuta capacità criminale, escludendo al contempo, con motivazione esente da vizi logici, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen stante la non occasionalità della condotta e le modalità esecutive della stessa (cessione di sostanza stupefacente a più soggetti che lo andavano a trovare mentre l’imputato si trovava costretto agli arresti domiciliari, in violazione pertanto di qualsiasi prescrizione connessa alla misura preventiva domiciliare).
N. 1516/2023 R.G.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023