Particolare tenuità del fatto: Quando l’Allarme Sociale Esclude l’Applicazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione cruciale su quali elementi possono ostacolare il riconoscimento di tale beneficio, in particolare quando la condotta dell’imputato genera allarme sociale.
I Fatti del Caso: La Violazione della Misura di Prevenzione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la contravvenzione prevista dall’art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione personale. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo le argomentazioni della difesa. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Argomento della Difesa e il Diniego dei Giudici di Merito
La difesa sosteneva che la violazione commessa fosse di lieve entità e, pertanto, meritevole di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Appello, tuttavia, era stata di avviso contrario. Secondo i giudici di secondo grado, la condotta dell’imputato non poteva essere considerata lieve. La violazione della prescrizione imposta dall’Autorità giudiziaria era stata interpretata come un segnale di allarme sociale e come prova di un’abituale insofferenza dell’individuo al rispetto delle regole.
La Valutazione del Comportamento dell’Imputato
Un elemento chiave nella decisione della Corte è stata la valutazione complessiva del comportamento dell’imputato. I giudici hanno sottolineato come la motivazione del diniego non fosse manifestamente illogica, ma anzi ben ancorata a una considerazione fattuale: l’agire del soggetto non era un episodio isolato, ma si inseriva in un contesto di generale refrattarietà alle prescrizioni. Questa visione complessiva ha portato a qualificare l’offesa come tutt’altro che tenue.
Le Motivazioni della Cassazione: La Particolare Tenuità del Fatto di Fronte all’Allarme Sociale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse solida e priva di vizi logici. Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nella resistenza della motivazione del giudice di merito di fronte a censure definite ‘aspecifiche e contro-valutative’.
Il ricorso, secondo la Corte, trascurava un elemento fondamentale: il ricorrente aveva posto in essere un’altra condotta analoga, che, sebbene estinta per prescrizione, era stata ritenuta dalla Corte territoriale significativa del suo comportamento trasgressivo. Questo precedente, anche se non più perseguibile autonomamente, ha contribuito a delineare un quadro di inaffidabilità del soggetto, rafforzando la tesi dell’assenza della particolare tenuità del fatto. La violazione sistematica delle regole, generando allarme sociale, impedisce di considerare il singolo episodio come un fatto lieve e trascurabile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita all’analisi isolata della condotta, ma deve considerare il contesto complessivo, la personalità dell’autore e l’impatto sociale del reato. La presenza di un ‘allarme sociale’ derivante dalla violazione e l’esistenza di un ‘comportamento trasgressivo’ abituale sono elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. La decisione insegna che anche reati formalmente minori, se commessi in un contesto che rivela una sistematica opposizione alle norme, perdono il carattere della tenuità e meritano una risposta sanzionatoria piena da parte dell’ordinamento.
Quando può essere esclusa la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, pur non essendo di per sé grave, genera allarme sociale e si inserisce in un quadro di abituale insofferenza dell’imputato al rispetto delle prescrizioni legali.
Un comportamento precedente, anche se prescritto, può influenzare la valutazione sulla tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha ritenuto che una precedente condotta analoga, sebbene il relativo reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione, è comunque un elemento significativo per valutare il comportamento trasgressivo complessivo dell’imputato e la sua propensione a violare le regole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43587 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43587 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Pietro Canestrot1192 . 911 ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 75, comma 1, d. Igs. n. 1 2011 e affida le sue censure a un unico motivo con il quale lamenta il di della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che la Corte ha ancorato – con motivazione non manifestamen illogica – tale dinìego all’allarme sociale derivante dalla violazio prescrizione imposta dall’Autorità, inferendone con motivazione scevra fratture razionali un’abituale insofferenza dell’imputato al rispett prescrizioni e, dunque, affermando la natura tutt’alto che tenue dell’offesa ritenuto che tale motivazione resiste alle censure aspecífiche e c valutative che trascura come il ricorrente avesse posto in essere altra c analoga, con riferimento alla quale la Corte territoriale ha dichiarato l’e per prescrizione e, tuttavia, significativa del comportamento trasgressivo stesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cos del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si sti equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside te