Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32169 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 05/10/1962, avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 gennaio 2022 il Tribunale di Catania condannava NOME COGNOME previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di due mesi di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 65, 72 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato la costruzione di un ballatoio in cemento armato nell’immobile sito in Catania, INDIRIZZO Agata, zona A, n. 53, in assenza del permesso di costruire, senza preventiva denuncia all’Ufficio del Genio Civile e in assenza di preventiva autorizzazione, trattandosi di opere realizzate in zona sismica, nonchØ del reato di cui agli artt. 113 e 676, comma 2, cod. pen., per aver posto in pericolo l’incolumità delle persone, cagionando per colpa la rovina del ballatoio abusivamente autorizzato che crollava.
Con sentenza in data 21 novembre 2024 la Corte di appello di Catania assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 676 cod. pen. per insussistenza del fatto, rideterminando la pena in due mesi di arresto e 7.800,00 euro di ammenda.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, NOME COGNOME tramite il suo difensore, proponeva appello, lamentando violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa premetteva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la pluralità di norme violate fosse ostativa all’applicazione della causa di non punibilità, impedendo di ritenere la violazione commessa di particolare tenuità, posto che nØ la violazione di plurime disposizioni di legge, nØ la continuazione costituiscono comportamento abituale ostativo alla causa di non punibilità, precisando come la realizzazione di un piccolo
R.G.N. 17083/2025
ballatoio, subito rimosso con ripristino dei luoghi, smaltimento dei rifiuti, pagamento delle sanzioni amministrative ed eliminazione di ogni conseguenza dannosa o pericolosa, integrerebbe un modestissimo abuso edilizio, occasionalmente posto in essere con una singola realizzazione criminosa, in tal modo realizzando una continuazione sincronica.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, contenente motivo aggiunto con il quale si censura la mancanza di motivazione in punto di abitualità della condotta dell’imputato, ritenuta sulla base della constatazione di una pluralità di norme di legge violate, dunque affermata sulla base di una formula a contenuto puramente assertivo, in contrasto con l’insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità può essere dichiarata anche in presenza di piø reati legati dal vincolo della continuazione attraverso una valutazione complessiva di una serie di indicatori puntualizzati da Sezioni Unite COGNOME, nella fattispecie omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. Occorre ricordare quanto affermato da Sez. 3, n. 13834 del 13/03/2024, Meriano, secondo cui Ł pacifica la applicabilità anche ai reati edilizi della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., in quanto essa prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge», che persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064) «finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione» ed il cui scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591), Ł «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d.lgs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).
In proposito, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali Ł applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».
E’ stato conseguentemente affermato (Sez. 3, n. 24396 del 20/01/2022, Cecco, non mass.) che, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituiti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265448); ma possono
costituire indici di particolare tenuità del fatto anche la «modestia intrinseca dell’intervento edilizio» e la condotta susseguente al reato, quale, ad es., l’istanza di regolarizzazione del titolo edilizio (Sez. 4, n. 38909 del 22/06/2023, COGNOME, non mass.), nonchØ la demolizione – o comunque rimozione – dell’abuso (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272039), purchØ, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune (Sez. 3, n. 13263 del 10/02/2021, Volpi, non mass.).
1.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ritenendo la violazione non di particolare tenuità in ragione della «pluralità di norme violate» (realizzazione di un ballatoio, in assenza del necessario permesso di costruire e in violazione della normativa antisismica) e richiamando i principi affermati da questa Sezione nella pronuncia n. 19159 del 29/03/2018, in tema di continuazione di reati, laddove era stata esclusa l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate.
1.3. Tale motivazione, tuttavia, contraddice i principi sviluppati dalla Corte, anche nella sua piø autorevole composizione (Sez. U, COGNOME, cit.), in base ai quali non ricorrono ostacoli di ordine logico-sistematico all’applicabilità al reato continuato della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., ben potendo verificarsi l’ipotesi che un reato continuato, inquadrato nell’alveo semantico e nel perimetro letterale delimitato dall’art. 131bis, terzo comma, cod. pen., abbia cagionato, per le sue particolari forme di realizzazione o per la particolare esiguità del danno o del pericolo, un’offesa particolarmente tenue ai beni giuridici tutelati, senza mostrare, al contempo, quelle note modali espressive di un’intensa refrattarietà ai comandi della legge, tipica della nozione di abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.
I reati avvinti dal nesso della continuazione, pertanto, devono essere oggetto di un complessivo apprezzamento discrezionale da parte del giudice, che dovrà soppesarne la concreta incidenza nella prospettiva della meritevolezza o meno della pena secondo i parametri fissati dall’art. 131-bis cit., svolgendo un’adeguata verifica sulla base di una serie di indici rappresentati, in particolare: a) dalla natura e dalla gravità degli illeciti unificati; b) dalla tipologia dei beni giuridici lesi o posti pericolo; c) dall’entità delle disposizioni di legge violate; d) dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte; e) dalle relative motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate; f) dall’arco temporale e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano; g) dall’intensità del dolo; h) dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Tale valutazione nella fattispecie non Ł stata compiuta.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, COGNOME, cit.), in materia di violazione della disciplina urbanistica e di quella paesaggistica con unica condotta, aveva già affermato il principio, ripreso da Sez. U, COGNOME, secondo il quale il concorso formale di reati non consente dl considerare operante lo sbarramento dell’abitualità del comportamento che impedisce l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, COGNOME, cit.), rimarcando che il concorso formale, caratterizzato da una unicità di azione od omissione, non può essere collocato tra le ipotesi di «condotte plurime, abituali e reiterate» menzionate dal terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen., nØ all’interno della categoria dei «reati della stessa indole».
E’ stata poi del tutto omessa la valutazione della circostanza che l’opera abusiva,
costituita dalla realizzazione di un ballatoio di quattro metri quadrati, sia stata rimossa dal ricorrente un mese dopo la sua realizzazione (cfr. pagina 2 della sentenza di primo grado), ponendo così in essere una condotta riparatrice spontanea e tempestiva, dovendosi ricordare sul punto che, per la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. 131-bis cod. pen., non Ł del tutto indifferente considerare se, e fino a quando, perdurino le conseguenze lesive di un reato permanente (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, cit.)
1.4. Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l’atto decisorio e ne impone l’annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania
Così Ł deciso, 11/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME