Particolare tenuità del fatto e abusi edilizi: la decisione della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della particolare tenuità del fatto in relazione alla realizzazione di opere edilizie abusive. Il caso riguarda l’estensione non autorizzata di un chiosco commerciale, un’azione che ha portato alla condanna dell’imputato nei gradi di merito e alla successiva conferma in sede di legittimità.
L’ampliamento abusivo del chiosco
La vicenda trae origine dall’accertamento di una condotta illecita consistente nell’estensione di un’attività commerciale oltre l’area concessa. L’imputato aveva realizzato un manufatto abusivo, infisso stabilmente al suolo e saldato alla struttura preesistente. Tale opera non è stata considerata transitoria né occasionale, configurando una violazione sostanziale delle norme edilizie vigenti.
La natura non transitoria dell’opera
Un elemento chiave della decisione riguarda la stabilità del manufatto. La polizia municipale ha documentato come l’estensione fosse saldamente ancorata al terreno, escludendo quindi la possibilità di considerare l’intervento come una modifica temporanea o di lieve entità. Questa caratteristica strutturale ha pesato significativamente sulla valutazione della gravità del reato.
Il diniego della particolare tenuità del fatto
Il cuore del ricorso verteva sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Questa norma permette l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già negato tale beneficio, decisione ora blindata dalla Cassazione.
L’impatto sulla circolazione pedonale
Il motivo principale del diniego risiede nel danno concreto arrecato alla collettività. L’occupazione abusiva dello spazio pubblico ha causato un sensibile intralcio alla normale circolazione dei pedoni. Secondo i giudici, il disturbo arrecato alla fruizione degli spazi comuni impedisce di qualificare l’offesa come tenue, rendendo necessaria la sanzione penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso era basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. L’imputato cercava infatti una rivalutazione delle prove, operazione preclusa alla Cassazione, che deve limitarsi a verificare la tenuta logica della sentenza. I giudici di merito hanno esplicitato correttamente le ragioni del loro convincimento, basandosi sui rilievi della polizia municipale e sulla valutazione oggettiva dell’ingombro creato.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma un orientamento rigoroso: la particolare tenuità del fatto non può essere concessa se l’abuso edilizio comporta un pregiudizio effettivo alla circolazione o alla sicurezza pubblica, restando la valutazione di merito insindacabile se correttamente motivata.
Quando un abuso edilizio non può beneficiare della particolare tenuità del fatto?
Il beneficio viene negato quando l’opera non è transitoria e arreca un pregiudizio concreto, come l’intralcio alla circolazione pedonale o l’occupazione stabile di suolo pubblico non autorizzato.
È possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10875 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10875 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo, sull’affermazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché mira ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, al contrario, alla luce de quadro probatorio raccolto, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 sul contenuto della c.n.r. della polizia municipale da cui risultava la prova della condotta illecita, avendo l’imputato esteso la propria attività ben oltre l’area concessagli, attraverso la realizzazione di un manufatto abusivo, di natura evidentemente non transitoria né occasionale poiché infisso al suolo e saldato al chiosco preesistente);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 5 sulla valutazione di non particolare tenuità della violazione, considerato l’intralcio causato alla normale circolazione dei pedoni nello spazio occupato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 marzo 2026