Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLO NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19/06/2023 che aveva confermat la condanna dell’imputata per il reato di truffa.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appel aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex a bis cod. pen., considerato che il comportamento contestato appariva senz’alt non abituale ed episodico e che non poteva escludersi che l’offesa foss particolare tenuità; la Corte di appello non avrebbe potuto negare l’applica della norma sulla base della “condotta susseguente al reato”, trattandosi di c di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa solo a segu cd. “riforma Cartabia”.
1.2 II difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale riferimento alle statuizioni civili disposte in primo grado e ccnfermate in ap malgrado la mancata formulazione delle conclusioni scritte dinnanzi al Tribun di Firenze ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., con conseguente revoca relativa costituzione ai sensi dell’art. 82 cod. proc. pen.
1.3 II difensore lamenta l’erroneità della decisione della Corte di a anche con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale de pena al pagamento della provvisionale, non essendosi tenuto conto delle effett precarie condizioni economiche dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, l’incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è interven relativamente all’art. 131-bis cod. pen. è “l’attribuzione di rilievo alla susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare dell’offesa (primo comma)”, precisando che “la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell’art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ul criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, co. 1 c.p. (natura, spec oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambito complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea reato) e l’esiguità del danno o del pericolo.”
Relativamente a tale requisito, si deve ribadire che “la causa di non puni per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. p formulazione novellata dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottob n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, ladd consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva commissione del reato” (Sez.1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975) nel caso in esame, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ne l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. prendendo in considerazione non s condotta complessivamente tenuta e l’assenza di segnali di resipiscenza, ma an l’indifferenza verso il pregiudizio economico consistente cagionato alla per offesa, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto.
1.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso sono reiterativi di quan eccepito in appello e, come tali, privi di specificità: la Corte di appello ha come la parte civile si fosse riportata alle conclusioni presentate al momento costituzione, applicando quindi correttamente la giurisprudenza di questa C (“la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall’art. 523, secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzio parte civile allorchè quest’ultima si richiami alle conclusioni presentate della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risar del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese”, Se 34922 del 29/04/2016, COGNOME, Rv. 267769) e che non era stato assolutament dimostrato lo stato di assoluta indigenza dell’imputata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere conda al pagamento delle spese del procedimento’ nonché – ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore d Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata i ragione dei motivi dedotti.
Non possono essere, infine, esaminati i motivi nuovi depositati dal difens della ricorrente in data 17 aprile 2024 posto che, ai sensi del quarto dell’art. 585 cod. proc. pen., “Fino a quindici giorni prima dell’udienza p essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nu con la conseguenza che il deposito avvenuto tardivamente (a fronte dell’udie fissata per il 24 aprile 2024) comporta l’inammissibilità degli stessi.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/04/2024