Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25047 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIATI il 31/03/1997
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di
Foggia ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge per non avere la corte territoriale dato avviso alle parti della possibilità di sostituire,
sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., la pena detentiva irrogata in primo grado, è
manifestamente infondato in quanto la norma citata non introduce alcun onere di avviso attribuendo, invece, al giudice il potere di applicarla, ai sensi dell’art. 58,
689 del 1981, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’a
133 cod. pen. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura la violazione di legge, nonché l’assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod pen. – che, stante l’assimilazione alle altre cause di proscioglimento, può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707) -, deducendo che la corte di merito ha omesso di tenere conto, alla luce della cd. Riforma Cartabia, della condotta tenuta dall’imputato successivamente al delitto, oltre che generico, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato non può giustificare di per sé sola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, COGNOME, Rv. 287336);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025: Il consigliere estensore r COGNOME FRA Ii