Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4024 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
nata COGNOME CiN COGNOME DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nato vvlSO alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno e condannato la ricorrente alla pena di mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 155,00 di multa in ordine al delitto di tentato
Considerato che I primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 cod. p – è generico, perché fondato su argomenti che riproponqono le stesse ragioni già discusse e ‘nterutr nfc -)nci2t.e ne tonta, non specific;. In vero la mancanza di speciricila dei motivo, daila quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva i’inammissibi si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Per altro lo stesso motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le repole dettate dall’ad, 192, comma 3, cod. proc. pen. non appikl3ro alie dichiarazioni deJa. persen,3 (·)·iresa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva de dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso es
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsia testimone (Sez. li, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214). Ne consegue che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta 7,ori i , ·, tica argomentazione cflc± COGNOME paq. 4 de’Ia sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta vioiazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod. per, e è manifestamente infondato: l’abitualità del comportamento, più ftameta dal ricorre te, è causa ostativa al riconoscimento dell’esimente anche in presenza di un fatto di lieve entità, ma il suo difetto nei termini indicati dall’art. 131-b per, non comporta la sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l’assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull’entità del fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha, comunque, fornito congru adeguata motivazione con ia quale il ricorso non si è specificamente confrontato. A ben vedere correttamente la Corte di appello ha richiamato l’elevato coinvolgimento della imputata nell’azione furtiva, mettendo costei a disposizione il proprio veicolo, nonché l’organizzazione del stessa azione, elementi non manifestamente illogici per escludere la tenuità del fatto. Si tra di motivazione congrua, in sintonia con li principio per il quale ai fini della configurabilit causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 1 cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte peculiarità della fattispecle concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ad, 133, primo comma, cod dei rano d colpevolezza da esse desurnibHe e dell’entità del danno e di COGNOME (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01);
Rilevato’ pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d&le ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e pena somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
COGNOME
Il Presidente