Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37360 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte di appello di Messina
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 5 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 334 cod. pen., per avere – nella duplice qualità di proprietario e di custode – disperso l’autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 62 e 191 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello utilizzato come prova, ai fini della decisione, le dichiarazioni auto-indizianti che il ricorrente aveva reso agli Agenti di Pg;
violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato il riconoscimento della causa di non punibilità, con motivazione assertiva e fondata sul mero richiamo degli elementi costitutivi del reato.
Alla odierna udienza – che si è svolta a trattazione scritta – il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza di condanna non si incentra sulle dichiarazioni dell’imputato / che avrebbe dovuto ab initio essere sentito con le garanzie difensive (art. 63 cod. proc. pen.) e, dunque, su un atto inutilizzabile ex art. 191 cod. proc.pen. Per quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato (pag. 2), il dictum di responsabilità poggia sull’attività degli Agenti procedenti, i quali i recatis «presso il garage “Venezia” accertavano che, sebbene sprovvisto di qualunque provvedimento autorizzativo, l’imputato aveva ritirato la vettura sottoposta a sequestro».
2.1. Ad ogni buon conto, occorre rammentare che l’apprezzamento giudiziale di fonti inutilizzabili non implica il necessario annullamento della decisione censurata: «la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento» (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216249; in precedenza, Sez. Un., n. 4265 del 25/02/1998, NOME, Rv. 210200).
L’utilizzo di una prova che avrebbe dovuto essere esclusa dalla base cognitiva genera, quindi, per il giudice dell’impugnazione, l’obbligo di condurre una «prova di resistenza», di guisa che solo la constatazione del valore decisivo ai fini della decisione della fonte inutilizzabile implica la riforma o l’annullamento della decisione medesima. Di contro, la decisione rimane ferma, là dove l’eliminazione concettuale del dato cognitivo “non utilizzabile” – in forza di una preclusione
patologica – non conduce ad un diverso esito decisionale (da ultimo, Sez.4 n 59817 del 14/12/2023, Rv. 285533; Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786).
Va, poi, rilevato come si sia ritenuto che la valutazione del peso probatorio sulla decisione del giudice di merito rientri nelle prerogative del giudice di legittimità: il controllo della struttura della motivazione consente di valutare la «tenuta» logica del provvedimento impugnato, sì da stabilire se la espunzione dal patrimonio cognitivo del giudice delle prove “inutilizzabili” conduca o meno alla stessa soluzione.
Nel caso di specie, la doglianza difensiva – oltre che smentita dall’ordito motivazionale della sentenza – poggia su premesse errate, là dove ricollega automaticamente l’effetto “caducatorio” alla valutazione di prove non utilizzabili.
3. Il secondo motivo è invece fondato.
Per escludere la particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha sottolineato che l’imputato aveva rimosso l’auto dal garage, ove doveva essere custodita, e aveva fornito informazioni generiche agli agenti di Pg sul nuovo luogo di custodia; inoltre, il mezzo non era stato mai rinvenuto.
Ebbene, si deve osservare che la condotta tipica del reato di cui all’art. 334 cod. pen. è rappresentata sia dalla sottrazione isia dalla distruzione e dispersione del bene sottoposto a sequestro.
3.1. Dunque, i dati valorizzati dai Giudici di appello costituiscono gli elementi costitutivi del fatto tipico, di talchè essi – in assenza di ulteriori informazioni in grado di conferire maggiore disvalore al fatto – sono inidonei a giustificare sul piano della logicità il rifiuto della causa di non punibilità. Peraltro, la Corte di appello ha anche ignorato le deduzioni difensive inerenti all’infimo valore economico dell’auto in sequestro.
Un accertamento monco, quello compiuto della Corte di appello, che al di là della esistenza del fatto tipico – avrebbe dovuto verificare in modo specifico se vi fossero i presupposti per negare la causa di non punibilità.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
La Corte di appello applicherà i principi indicati e accerterà se ricorrono o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, 22/10/2025