Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Torino nel procedimento a carico di: NOME nato in ALGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 febbraio 2025, il Tribunale di Torino ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 497 bis cod.pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Nei confronti di NOME era stato accertato, nell’ambito di un servizio volto alla prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina, in Bardonecchia, il possesso di una carta d’identità belga valida per l’espatrio risultata essere falsa in seguito ad accertamenti della polizia di frontiera, in quanto non conforme al corrispettivo documento originale. Il Tribunale ha ritenuto la condotta non punibile per particolare tenuità del fatto considerata l’occasionalità della stessa e l’incensuratezza dell’imputato, peraltro privo anche di segnalazioni di polizia.
Il Procuratore generale della Repubblica di Torino ha proposto ricorso articolato in due motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato gli aspetti relativi alla contraffazione, valorizzando piuttosto circostanze meramente secondarie come la spontaneità nella esibizione del documento alla richiesta fatta dagli agenti di polizia. Peraltro, avrebbe dovuto considerarsi che il falso documento serviva a raggiungere più facilmente un altro paese dell’Unione Europea; rispetto ai reati di falso la valutazione della concreta offensività della condotta sarebbe meno agevole, al di là delle ipotesi riconducibili al falso grossolano; l’accertamento del falso era stato eseguito con speciale apparecchiatura a raggi UV ed è dato di comune esperienza che i documenti di identità falsi vengono realizzati da organizzazione di falsari specializzate; lo scopo del documento era quello di eludere i controlli il materia di immigrati privi di permesso di soggiorno.
2.2. Con secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce l’inverosimiglianza della giustificazione addotta dall’imputato di essersi recato in Italia ‘ di passaggio per recarsi ad un matrimonio ‘; l’illogicità della motivazione per non avere considerato che l’imputato aveva tentato di raggiungere la Francia; la mancanza di ragioni per cui l ‘ imputato avrebbe dovuto commissionare un falso documento di identità se veramente il suo scopo era stato quello di partecipare in Italia ad un matrimonio.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile
1.Occorre ricordare che, al giudice di legittimità è preclusa-in sede di controllo della motivazione-la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074) demandandole il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
1.1.Non costituisce vizio della motivazione, inoltre, qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati (Sez.5, n. 3751del 23/3/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n. 3980 del 15/10/2003, Rv.226230; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/1999, Rv. 213643). L’incompletezza della motivazione, anche sotto il profilo della mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo della stessa, non può condurre all’annullamento quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi non presentino contenuto decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
Quanto alla illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, la stessa deve essere evidente (‘manifesta illogicità’) cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U.n. 47289 del 24/09/2023, COGNOME, Rv. Voi 226074). Inoltre, il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica ‘rispetto a se stessa’, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica. Peraltro, deve ricordarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez.
3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994 Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723).
1.2.Nel caso in esame il ricorso – incentrato sulla censura della conclusione cui è pervenuto il Tribunale nel ricordurre la condotta accertata nell’alveo dell’art. 131 bis cod.pen. in ragione dell’atteggiamento collaborativo manifestato dall’imputato nel corso delle indagini, dell’occasionalità della sua condotta e dell’incensuratezza del medesimo- appare volto sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso epilogo del giudizio, al di fuori del perimetro cognitivo rimesso a questa Corte in quanto non evidenzia alcun profilo giuridico ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità in questione.
Anche le ulteriori censure espresse con il secondo motivo, sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione, legate alla tesi dell’implausibilità della ragione addotta dall’imputato ( di essersi recato in Italia per presenziare ad un matrimonio) ritenuta credibile dal Tribunale, sollecitano complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La motivazione della sentenza impugnata non è carente e neppure illogica e il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato; il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve, invero, in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME