Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 31762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania n procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 10/10/2023
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 10 aprile 2023 (motivazione depositata successivo 23 aprile) emessa in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi proceder nei confronti di COGNOME NOME per la contestazione di cui all’art. 385 cod. pen. (l’ «veniva sorpreso da personale della P.S. mentre usciva dal balcone dell’abitazione dell’anzian NOME, classe DATA_NASCITA, posta al primo piano del medesimo stabile, per fare rientro frettolosamen presso la propria abitazione, attraversando un terrazzo esterno che collega i due immobili» ritenendo la particolare tenuità del fatto, assolvendolo altresì dall’imputazione di cui all d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di circa 8 grammi di cocaina, pari a nove d.m.s.) qualifican tale detenzione per mero uso personale.
In particolare, il Giudice monocratico, ritenuto provato il fatto di evasione, ha pre che “in considerazione del fatto che COGNOME COGNOME si è mai allontanato dallo stabile, può rite che il fatto non abbia determinato particolare allarme sociale. Va valutata positivamente condotta conseguente al reato. L’imputato non è mai stato dichiarato delinquente abituale e evasioni a suo carico sono molto risalenti nel tempo, tant’è che l’odierna condotta p considerarsi episodio occasionale”.
Avverso tale sentenza il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Al riguardo evidenzia che l’imputato, oltre ad essere stato trovato in possesso de stupefacente ed aver posizionato numerose (ben sedici) videocamere perimetrali per poter avvedersi dell’arrivo delle Forze dell’ordine incaricate di vigilare sul rispetto della domiciliare, ha riportato ben sei precedenti sentenze di condanna per violazione dell’art. cod. pen., in relazione a ben nove fatti di evasione domiciliare, commessi in periodo compres tra il 2011 e il 2015, ragione per la quale è stata contestata la recidiva reiterata, spec infraquinquennale. Sussiste dunque l’abitualità del comportamento, il che osta all’applicazio della particolare tenuità del fatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, c d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – proposto dal Procuratore generale avverso una sentenza di proscioglimento emessa con il rito abbreviato – va convertito in appello.
L’art. 443 cod. proc. pen., che disciplina l’ambito dell’appello avverso le sentenze emes in sede di giudizio abbreviato, a seguito della I.n. 46 del 2006 stabiliva che l’imputato e il p ministero “non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento”; tale previsione come è noto, è stata dichiarata incostituzionale, in riferimento all’appello del Pubblico mini (Corte cost., sent. n. 320 del 2007). Il comma 3 della norma citata stabilisce invece che pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si trat di sentenza che modifica il titolo del reato”.
2.1. In riferimento all’applicazione della particolare tenuità del fatto, questa Sezio recentemente precisato che, seppur connotata da caratteristiche peculiari, «la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. resta una decisione di proscioglimento. Ne discende che, non essendo una sentenza di condanna, quella emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. all’esito del giudizio abbreviato è appellabile dal p
ministero senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen» (Sez. 6, n. 2198 08/02/2023, COGNOME, Ry. 284685 – 01, che ha ritenuto infondato il motivo del ricor dell’imputato che eccepiva che, a fronte dell’assoluzione nel giudizio abbreviato di primo gr per particolare tenuità il fatto, il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre ricorso in cassa e non anche presentare appello, come nella specie avvenuto).
Pertanto, trattandosi di pronuncia appellabile, il ricorso del Procuratore general qualificato “per saltum” (nell’epigrafe dell’atto di impugnazione si indica l’art. “568 c.p.p.” pare debba intendersi “569”).
Ciò premesso, rileva il Collegio che, sebbene rubricata come “violazione di legge” (unic motivo deducibile con il ricorso ex art. 569 cod. proc. pen.), in realtà il Procuratore gener dolga della motivazione con la quale il Giudice di primo grado ha ritenuto – nonostante i numeros precedenti, anche per fatti specifici – che il reato commesso dal COGNOME possa ritener “particolare tenuità” (anche la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Co evidenzia una serie di illogicità e contraddittorietà della motivazione).
3.1. Il presente ricorso deve dunque essere convertito in appello atteso che «il ricorso cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto “per saltum”, ostandovi il generale princi della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito appello» (Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. AVV_NOTAIO e altro, Rv. 242789 – 01.).
P. Q. M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appel Catania.
Così deciso 1’11 giugno 2024
I Consiglie COGNOME este COGNOME (,,)
re COGNOME
Il Pr idente