Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Motivazione Illogica Porta all’Annullamento
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sul principio di responsabilità penale personale e sulla corretta applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha annullato una condanna per ricettazione, evidenziando come una motivazione illogica, che lega l’imputato a un contesto criminale generico anziché alla sua specifica condotta, non possa reggere al vaglio di legittimità. Questo caso sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa e individualizzata da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di ricettazione di tre biciclette. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Teramo, era stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche e, soprattutto, per la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e la valutazione del particolare tenuità del fatto
Il ricorso si concentrava su tre punti principali:
1. Inammissibilità della richiesta di lavori di pubblica utilità: ritenuta erroneamente tardiva.
2. Diniego delle attenuanti generiche: basato unicamente sui precedenti penali, senza considerare il comportamento positivo post-delitto.
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto): nonostante l’esiguità del valore dei beni, la loro restituzione e le specifiche modalità della condotta.
La Corte di Cassazione ha ritenuto quest’ultimo motivo fondato e assorbente rispetto agli altri, concentrando la propria analisi sulla logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la tenuità del fatto.
L’Errore della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva giustificato il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis affermando che l’imputato era stato coinvolto in un’indagine più ampia per spaccio di stupefacenti, che riguardava “tossicodipendenti della zona dediti anche al furto ed alla ricettazione di biciclette”. Secondo i giudici di merito, questo contesto non consentiva di ritenere il fatto di “particolare tenuità”.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha censurato questa argomentazione definendola “all’evidenza illogica”. Il ragionamento della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto penale: la responsabilità è personale. La motivazione della Corte d’Appello attribuiva, di fatto, all’imputato una valutazione legata alla condotta di altri soggetti (i tossicodipendenti dediti allo spaccio), senza alcun riferimento concreto e specifico alla sua posizione personale e ai requisiti previsti dall’art. 131-bis c.p.
La norma richiede una valutazione basata su elementi precisi: le modalità dell’azione delittuosa, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e il carattere non abituale della condotta. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha analizzato nessuno di questi aspetti in relazione all’imputato, limitandosi a un generico e inappropriato richiamo a un contesto investigativo più ampio. Il semplice riferimento alle biciclette ricettate è stato ritenuto inidoneo a collegare automaticamente il ricorrente ad altri reati contro il patrimonio.
Di conseguenza, mancando una valutazione personalizzata e aderente ai criteri di legge, la motivazione è risultata viziata e la sentenza è stata annullata.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma con forza la necessità che ogni valutazione giudiziaria, in particolare quella relativa alla particolare tenuità del fatto, sia ancorata a elementi concreti e riferibili esclusivamente alla condotta dell’imputato. Non è ammissibile negare un beneficio di legge sulla base di sospetti o contesti generali che non trovano riscontro in specifici elementi di responsabilità personale. Questa sentenza rappresenta un monito per i giudici di merito a fornire motivazioni rigorose, logiche e strettamente pertinenti al caso di specie, garantendo che l’applicazione delle norme penali sostanziali rispetti pienamente i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Può un giudice negare la non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi sul contesto criminale generale della zona?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione deve essere basata esclusivamente sulla responsabilità personale dell’imputato e sui requisiti specifici previsti dalla legge (modalità dell’azione, grado di colpevolezza, entità del danno, carattere non abituale), non su un contesto criminale più ampio non direttamente collegato alla sua condotta.
Perché la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata “illogica”?
È stata ritenuta illogica perché ha collegato la condotta dell’imputato a quella di altri soggetti coinvolti in un’indagine per spaccio, senza fornire alcun riferimento specifico alla sua responsabilità personale e ai criteri richiesti dall’art. 131-bis c.p. per la valutazione della tenuità del fatto.
Qual è l’effetto della decisione della Cassazione?
La sentenza della Corte d’Appello è stata annullata. Il caso è stato rinviato a un’altra Corte d’Appello (quella di Perugia) che dovrà riesaminare il caso limitatamente alla possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, seguendo i principi indicati dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22568 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22568 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 24/04/2025
R.G.N. 7121/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOME nato a null (TUNISIA) il 01/05/1974 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. COGNOME del foro di Ascoli Piceno, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/12/2024 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/04/2023 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa perchØ ritenuto responsabile della ricettazione di tre biciclette.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 53, 56-bis, 58 e 59 l. 689/81, 121 e 597 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità, ritenuta inammissibile perchØ non formulata nell’atto di appello o con i motivi aggiunti, non considerando che l’istanza era stata ritualmente e tempestivamente effettuata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di secondo grado, prima dell’udienza di discussione, con allegata procura speciale e disponibilità dell’ente; violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato senza tener conto del positivo comportamento post delictum; violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l’omessa dichiarazione di non punibilità del fatto per particolare tenuità, in ragione della esiguità del
valore dei beni, della restituzione degli stessi, delle modalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso Ł fondato ed assorbente.
Ha affermato la corte di merito che ‘si rileva dagli atti di indagine che la perquisizione a carico dell’imputato Ł stata eseguita nell’ambito di una piø ampia attività investigativa per spaccio di sostanze stupefacenti (l’indagine riguardava tossicodipendenti della zona dediti anche al furto ed alla ricettazione di biciclette) e ciò non consente di ritenere il fatto contestato di particolare tenuità’ (pag. 4 della sentenza impugnata), con conseguente rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., reiterata in sede di appello e disattesa in primo grado, con argomentazioni ritenute incongrue.
La motivazione sul punto Ł all’evidenza illogica, attribuendo ad altri (tossicodipendenti della zona dediti ad attività di spaccio) la valutazione della condotta dell’imputato, senza alcun riferimento alla responsabilità personale di costui ed ai requisiti previsti dall’art. 131-bis cod. pen. (le modalità dell’azione delittuosa, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonchØ il carattere non abituale della condotta); il generico richiamo ai beni ricettati (le biciclette) risulta di per sØ inidoneo a collegare il ricorrente alla commissione di altri reati contro il patrimonio.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio a riguardo.
Ogni altra questione oggetto di ricorso presuppone la condanna dell’imputato ed Ł perciò subordinata al preventivo esito della censura relativa alla causa di non punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di perugia.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME