Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22568 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
UP – 24/04/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME TURTUR
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a null (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Ascoli Piceno, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/12/2024 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/04/2023 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa perchØ ritenuto responsabile della ricettazione di tre biciclette.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 53, 56-bis, 58 e 59 l. 689/81, 121 e 597 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità, ritenuta inammissibile perchØ non formulata nell’atto di appello o con i motivi aggiunti, non considerando che l’istanza era stata ritualmente e tempestivamente effettuata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di secondo grado, prima dell’udienza di discussione, con allegata procura speciale e disponibilità dell’ente; violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato senza tener conto del positivo comportamento post delictum; violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l’omessa dichiarazione di non punibilità del fatto per particolare tenuità, in ragione della esiguità del
valore dei beni, della restituzione degli stessi, delle modalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso Ł fondato ed assorbente.
Ha affermato la corte di merito che ‘si rileva dagli atti di indagine che la perquisizione a carico dell’imputato Ł stata eseguita nell’ambito di una piø ampia attività investigativa per spaccio di sostanze stupefacenti (l’indagine riguardava tossicodipendenti della zona dediti anche al furto ed alla ricettazione di biciclette) e ciò non consente di ritenere il fatto contestato di particolare tenuità’ (pag. 4 della sentenza impugnata), con conseguente rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., reiterata in sede di appello e disattesa in primo grado, con argomentazioni ritenute incongrue.
La motivazione sul punto Ł all’evidenza illogica, attribuendo ad altri (tossicodipendenti della zona dediti ad attività di spaccio) la valutazione della condotta dell’imputato, senza alcun riferimento alla responsabilità personale di costui ed ai requisiti previsti dall’art. 131-bis cod. pen. (le modalità dell’azione delittuosa, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonchØ il carattere non abituale della condotta); il generico richiamo ai beni ricettati (le biciclette) risulta di per sØ inidoneo a collegare il ricorrente alla commissione di altri reati contro il patrimonio.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio a riguardo.
Ogni altra questione oggetto di ricorso presuppone la condanna dell’imputato ed Ł perciò subordinata al preventivo esito della censura relativa alla causa di non punibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di perugia.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME