Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Omessa Motivazione Porta all’Annullamento
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25279/2024) ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’obbligo del giudice di fornire una motivazione completa ed esaustiva su ogni punto sollevato dalla difesa. In caso contrario, la sentenza è viziata e deve essere annullata. Analizziamo questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, sebbene nella sua forma attenuata. La difesa, nel ricorrere in appello, aveva formulato diverse richieste, tra cui, in via subordinata, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte d’Appello, nella sua sentenza, ha redatto un passaggio apparentemente favorevole all’imputata, affermando che l’impugnazione risultava infondata “ad eccezione che nel quinto e subordinato motivo d’appello”, che corrispondeva proprio alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, nonostante questa premessa, il dispositivo della sentenza non solo non applicava la causa di non punibilità, ma ometteva completamente di spiegare le ragioni di tale decisione, lasciando la doglianza difensiva senza alcuna risposta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa limitatamente a questo specifico punto. I giudici di legittimità hanno censurato l’operato della Corte territoriale, rilevando un vizio di “assoluta mancanza di motivazione”. La sentenza impugnata presentava una palese contraddizione: da un lato sembrava accogliere la richiesta, dall’altro la ignorava completamente nel merito e nel dispositivo.
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo in relazione alla valutazione sulla particolare tenuità del fatto, e ha disposto il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso, inclusa la richiesta di riqualificare il reato in una fattispecie meno grave, è stato invece dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato.
Le Motivazioni: l’Obbligo di Rispondere sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nell’obbligo inderogabile del giudice di motivare ogni sua scelta, specialmente quando risponde a uno specifico motivo di gravame. La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche qualora il riferimento all’accoglimento del motivo fosse stato un semplice errore materiale (un lapsus calami), la Corte d’Appello avrebbe comunque avuto il dovere di spiegare perché, nel caso di specie, non riteneva applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La totale assenza di argomentazioni su questo aspetto ha reso impossibile comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, configurando un vizio di motivazione che imponeva l’annullamento. La valutazione sulla tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi concreta delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento, analisi che nel caso in esame è completamente mancata.
Le Conclusioni
Questa pronuncia è un importante monito sull’importanza del dovere di motivazione, che costituisce un presidio di garanzia per l’imputato e un requisito di validità di ogni provvedimento giurisdizionale. Il giudice non può trincerarsi dietro il silenzio o frasi ambigue, ma deve confrontarsi esplicitamente con tutte le argomentazioni difensive. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto di diritto sostanziale che, se richiesto, deve essere oggetto di un’attenta e, soprattutto, esplicita valutazione. Il rinvio al giudice d’appello servirà proprio a colmare questa lacuna, garantendo che venga effettuato quel giudizio che era stato illegittimamente omesso.
Può un giudice ignorare una richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’omessa motivazione su uno specifico motivo d’appello, come la richiesta di applicare l’art. 131-bis cod. pen., costituisce un vizio della sentenza che ne determina l’annullamento, poiché viola l’obbligo del giudice di rispondere a tutte le doglianze sollevate.
Cosa succede se una sentenza viene annullata con rinvio su un punto specifico?
La causa torna a un’altra sezione dello stesso grado di giudizio (in questo caso, la Corte d’Appello) che dovrà riesaminare e decidere esclusivamente sul punto per cui è avvenuto l’annullamento, basandosi sui principi di diritto stabiliti dalla Cassazione. Le parti della sentenza non annullate restano invece valide e definitive.
Perché in questo caso l’appello è stato accolto solo in parte?
L’appello è stato accolto solo per la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, poiché la Corte ha riscontrato una “assoluta mancanza di motivazione” su quel punto. La richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a una fattispecie meno grave è stata invece ritenuta infondata, poiché la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME.a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., dichiaran inammissibile nel resto il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2023 che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di ricettazione, ritenendo l’ipotesi attenuata di cui al 4°comma dell’art. 648 cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze formulate con il quinto motivo di appello relativamente alla richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen se proprio si doveva trovare un passaggio motivazionale al riguardo, la sentenza a pag.4 aveva indicato che era da accogliere tale motivo di impugnazione, salvo poi non prendere in considerazione tale affermazione.
1.2 II difensore eccepiva la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla riqualific:azione del fatto di cui al capo b nell’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo.
1.1 La Corte di appello ha riportato quale quinto motivo di appello la richiesta di “dichiarazione di non punibilità dell’imputata da entrambi i reati contestatigli pe particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.”, ha osservato che “l’impugnazione avanzata in nome e per conto dell’imputata risulta infondata nei relativi motivo ad eccezione che nel quinto e subordinato motivo d’appello” (pag.4), ma non ha poi applicato la suddetta norma e non ha motivato in alcun modo sul perché non potesse essere pronunciata l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Anche a voler ritenere che il riferimento al quinto motivo di ricorso sia un semplice lapsus calami, volendo la Corte di appello riferirsi al quarto motivo, relativo al riconoscimento dell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., resta comunque l’assoluta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., malgrado il motivo di appello n.5, che rimandava al motivo n.2.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato.
1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del reato in quello previsto dall’ar 712 cod. pen., alla luce della motivazione contenuta a pag.5 relativa all’elemento
soggettivo, che esclude che si possa parlare di mancanza di dolo nella condotta dell’imputata.
P .Q .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 16/05/2024