Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica ed è soggetta a precisi limiti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25552/2025) chiarisce in modo esemplare come la presenza di una condotta abituale, desumibile dai precedenti penali, possa precludere l’accesso a tale beneficio, anche a fronte di un reato astrattamente non grave.
Il Caso in Esame: Furto, Minacce e il Ricorso in Cassazione
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava una donna condannata in primo e secondo grado per i reati di furto e minaccia in concorso, con l’aggravante della recidiva. La difesa dell’imputata aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando unicamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la ricorrente, la sua condotta non poteva definirsi ‘abituale’ nel senso inteso dalla legge, richiamando a supporto le pronunce delle Sezioni Unite.
Particolare Tenuità del Fatto: i limiti all’applicazione
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale ricordare i presupposti dell’art. 131-bis c.p. Questo istituto permette al giudice di non punire l’autore di un reato quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- Modalità della condotta e esiguità del danno o del pericolo: l’offesa al bene giuridico protetto deve essere minima, quasi insignificante.
- Non abitualità del comportamento: l’autore del reato non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso reati della stessa indole.
È proprio su questo secondo punto che si è concentrata l’analisi della Cassazione.
Il Nodo della Questione: la Condotta Abituale
La legge considera ‘abituale’ il comportamento di chi abbia commesso più reati della stessa indole. Le Sezioni Unite (sent. Tushaj, n. 13681/2016) hanno chiarito che la condotta abituale sussiste quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due reati della stessa indole. Questa valutazione può essere compiuta dal giudice sulla base degli atti a sua disposizione, come il certificato penale.
La Decisione della Cassazione: perché la particolare tenuità del fatto è stata negata?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello di Brescia. La negazione del beneficio si è basata su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi.
I Numerosi Precedenti Penali dell’Imputata
Il primo motivo di rigetto risiede nella storia criminale dell’imputata. I giudici hanno evidenziato la presenza di numerosi e specifici precedenti penali, tra cui sei condanne per furto, due per ricettazione e due per invasione di terreni ed edifici. Questo ‘curriculum’ criminale, secondo la Corte, non lasciava dubbi sulla sussistenza di una vera e propria ‘abitualità delle condotte predatorie’, che va oltre la semplice occasionalità e manifesta un’inclinazione costante a commettere reati contro il patrimonio. Tale quadro era così chiaro da giustificare il riconoscimento della recidiva qualificata e, di conseguenza, da escludere la non abitualità richiesta dall’art. 131-bis c.p.
La Gravità Intrinseca della Condotta
Il secondo motivo, altrettanto cruciale, riguarda la gravità intrinseca dei fatti contestati. La condotta non si era limitata al furto, ma era sfociata in minacce serie. Una volta scoperta, l’imputata aveva proferito ‘gravi frasi intimidatorie’ ai danni della persona offesa. Questo elemento, secondo la Corte, impedisce di qualificare il fatto come di ‘minima offensività’. La minaccia a una vittima, infatti, denota una pericolosità e un grado di colpevolezza che sono incompatibili con la ratio dell’istituto della particolare tenuità.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando che l’apprezzamento della Corte d’Appello era immune da vizi logici e giuridici. I giudici di merito avevano correttamente valutato sia l’indice-requisito della modalità della condotta (escludendo la tenuità a causa della gravità delle minacce) sia l’indice-ostacolo del comportamento abituale (accertato tramite i numerosi precedenti penali). La Cassazione ha ribadito che, di fronte a un quadro fattuale così delineato, spetta all’imputato allegare elementi specifici e concreti in senso contrario, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La difesa si è limitata a un generico richiamo giurisprudenziale senza riuscire a ‘disarticolare’ il solido ragionamento della sentenza impugnata. La valutazione del giudice di merito si è mantenuta nell’ambito di un apprezzamento di fatto, discrezionale ma non arbitrario, fondato su elementi concreti e in linea con l’interpretazione consolidata della norma.
Le Conclusioni
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Essa conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio, ma deve essere complessiva, tenendo conto sia della gravità concreta della condotta sia della personalità dell’autore, come emerge dalla sua storia giudiziaria. La presenza di numerosi precedenti specifici non è un mero dato statistico, ma un indicatore fondamentale di una ‘inclinazione a delinquere’ che il legislatore ha voluto escludere dal perimetro del beneficio. Allo stesso modo, la gravità delle modalità esecutive del reato, come l’uso di minacce, è un elemento decisivo che può, da solo, precludere un giudizio di minima offensività. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di un’analisi attenta e completa di tutti gli indici previsti dalla norma, evitando richieste generiche e non supportate da elementi fattuali specifici.
La commissione di più reati in continuazione impedisce automaticamente l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No, secondo la giurisprudenza citata, la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità. Il giudice deve comunque procedere a una valutazione complessiva della fattispecie concreta.
Come si definisce la “condotta abituale” che esclude l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
La condotta è considerata abituale quando l’autore del reato ha commesso in precedenza almeno altri due reati della stessa indole, anche se accertati solo incidentalmente dal giudice, oppure quando dagli atti emergono condotte pregresse analoghe che dimostrano una costante inclinazione a delinquere.
Perché in questo caso specifico non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
Non è stata riconosciuta per due motivi principali: in primo luogo, i numerosi precedenti penali dell’imputata (tra cui sei condanne per furto e due per ricettazione) attestavano l’abitualità della sua condotta predatoria. In secondo luogo, la gravità intrinseca del fatto, in particolare le gravi frasi intimidatorie rivolte alla persona offesa, escludeva la possibilità di considerare l’offesa di minima entità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25552 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Bergamo del 13.09.2021, che condannava RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 612, e 99, commi 1 e 2, n.1, cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art.625, comma 1, n.2, cod. pen., ritenuta l’equivalenza della recidiva con l’attenuante di cui all’art.6 2, comma 1, n.4, cod. pen.
Avverso la suindicata sentenza l ‘ imputata propone ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, in relazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. Quanto al concetto di abitualità della
condotta, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite (n.18891/2022) che ha ravvisato l’abitualità, rilevante ai fini dell’art.131 bis cod. pen., nel comportamento di colui che manifesti un’ostinata, costante e quasi professionale inclinazione a commettere una certa tipologia di reati, deducendo che non sarebbe abituale la condotta di chi si limiti alla commissione di reati per un periodo circoscritto di tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
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La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen. , nell’interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la “particolare tenuità” del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, COGNOME Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Sv. 244910).
Secondo il dictum delle Sezioni Unite COGNOME, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale -tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064).
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 -02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 -01), e non va tenuto conto dei reati estinti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 -01; Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 – 01).
Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c od. pen. è stata negata dalla Corte d’appello , con apprezzamento di fatto, immune da censure di illogicità, con riferimento ai numerosi precedenti penali, anche specifici, da cui è gravata l’imputata (tra cui sei condanne per furto, due per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento e due per invasione di terreni ed edifici), parte delle quali riportate in epoca antecedente rispetto alla commissione del furto contestato, attestanti la abitualità delle condotte predatorie della COGNOME, cui è stata riconosciuta la contestata recidiva qualificata.
La Corte di merito ha, inoltre, tenuto conto della intrinseca gravità dei fatti, segnatamente, della minaccia ai danni della persona offesa, mediante proferimento di gravi frasi intimidatorie, una volta scoperta dal teste, che ne precludono un giudizio di minima offensività, nell’ambito di una valutazione discrezionale che si mantiene nei limiti di un apprezzamento di fatto, immune da vizi logici e giuridici.
In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sono argomento, di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nulla scalfito dalle argomentazioni svolte nell’odierno motivo di ricorso, nel quale non vengono prospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della sua eventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibile illogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale. Ed invero non risulta una allega zione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essere letti in segno contrario. In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad
allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 -02).
Alla luce delle suesposte considerazioni, al rigetto del ricorso consegue condanna della imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15/05/2025.