Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45877 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
,udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ~v Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di spendita di monete false, per avere detenuto, al fine di metterle in circolazione, due banconote da euro 100 contraffatt 2. Ricorre l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse dell’imputato, svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e correlati vizi de motivazione, del tutto mancante in relazione alla deduzione dell’appellante, concentrata sull lieve entità del danno patrimoniale, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare in merito al diverso profilo della la tenuità dell’offesa, per escludere la riconducibilità d nell’ambito della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente associandosi alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo, si osserva che, con l’impugnazione di merito, l’appellante aveva affidato a u formula del tutto generica il motivo con il quale “si insiste per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.. 4 cod. pen. essendo evidente che il fatto sia stato determ da motivi di lucro di lieve entità”. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ric per RAGIONE_SOCIALEzione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria an quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. III, 25 novembre 2014, n. 10709, Botta, Rv. n. 262700); non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ ufficio, in ogni st e grado del procedimento. (Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630; Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630).
5. In ogni caso, la motivazione sul diniego della circostanza attenuante in parola – che valutazione discrezionale del giudice di merito – può trarsi, implicitamente, proprio d argomenti con i quali la Corte di appello ha negato la causa di non punibilità di cui all’ar bis cod. pen., negando la particolare tenuità dell’offesa in ragione del valore RAGIONE_SOCIALE bancono Giova ricordare che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valor economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, m anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza d sottrazione della “res”, (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). In effetti, la Corte di appello ha espressament ritenuto le banconote rinvenute pari a 100 euro di ” valore non esiguo”, con valutazione ch attiene, appunto, al valore economico del danno in ragione del valore nominale RAGIONE_SOCIALE banconote. Poiché la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il c esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, detta motivazione, in ca diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, può legittimament ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste fondamento del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. quando gli elementi ostativi illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante. E’ un problema di motivazione, poiché, se nessun automatismo è ravvisabile tra la applicazione della causa di non punibilità e il riconoscimento della “particolare tenuità del danno o del pericolo” giac quest’ultima è cosa diversa dalla “particolare tenuità del fatto”, questo non comporta, com automatismo, che la motivazione con la quale il Giudice di merito non ravvisi i presupposti di c all’art. 131 bis cod. pen. non sia adattabile anche al diniego della circostanza attenuante di all’art. 62 n. 4 cod. pen., coerentemente con quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzional che, appunto, ha affermato che “la formulazione del quinto comma del citato art. 131-bis indica solo che l’esistenza di un’attenuante, di cui la “particolare tenuità del danno o del pericolo elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l’applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la “particolare tenuità del danno pericolo” è cosa diversa dalla “particolare tenuità del fatto”.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2023
NOME Consigliere estensore