Particolare Tenuità del Danno: Quando il Valore Non Basta
L’applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno è un tema ricorrente nelle aule di giustizia, specialmente nei reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per chiarire i criteri di valutazione di questo beneficio, sottolineando che il mero valore economico del bene sottratto non è l’unico parametro da considerare. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la linea interpretativa della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il furto di un ciclomotore, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, sostenendo che il valore del ciclomotore fosse tale da giustificare una riduzione di pena. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Valutazione della Particolare Tenuità del Danno Secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni del ricorrente non idonee a scalfire la coerenza logica della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia.
Le Motivazioni della Decisione
Il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, spiega la Corte, presuppone che il pregiudizio economico subito dalla vittima sia “lievissimo” o “pressoché irrisorio”. Questa valutazione non deve fermarsi al solo valore commerciale del bene sottratto, ma deve estendersi a considerare anche tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la persona offesa ha patito a causa della sottrazione. Ad esempio, il furto di un ciclomotore, anche se di modesto valore, può causare un notevole disagio alla vittima che lo utilizzava per i suoi spostamenti quotidiani.
È fondamentale notare che, secondo l’orientamento della Cassazione, la capacità economica della vittima di sopportare il danno è del tutto irrilevante. Il giudizio deve essere oggettivo e focalizzato sull’entità del pregiudizio in sé.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., la Corte ha ritenuto la censura parimenti inammissibile. La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per i limiti di pena previsti dalla legge al momento della pronuncia, sia per una valutazione complessiva della condotta (realizzata in concorso) e dell’offesa. Il furto di un bene come un ciclomotore, data la sua funzione e consistenza materiale, non può essere considerato un fatto di speciale tenuità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cruciale: la valutazione della particolare tenuità del danno richiede un’analisi completa e non superficiale. Non basta guardare il cartellino del prezzo del bene rubato; occorre considerare l’impatto complessivo del reato sulla vita della persona offesa. Questa decisione serve da monito: i benefici come l’attenuante in questione o la non punibilità ex art. 131 bis c.p. non sono automatici e richiedono una rigorosa verifica di tutti i presupposti di legge, con un’attenzione particolare alla gravità concreta del fatto e alle sue conseguenze.
Come viene valutata la ‘particolare tenuità del danno’ in un reato come il furto?
La valutazione non si basa solo sul valore economico del bene sottratto, ma deve considerare l’intero pregiudizio causato alla vittima, inclusi i disagi e gli ulteriori effetti negativi. Il danno deve essere oggettivamente ‘lievissimo’ o ‘irrisorio’, indipendentemente dalla capacità economica della persona offesa di sopportarlo.
Perché nel caso di furto di un ciclomotore non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che il fatto non fosse di particolare tenuità a causa della natura e della funzione del bene sottratto (un ciclomotore) e delle modalità della condotta (realizzata in concorso). Inoltre, i limiti di pena previsti al momento della decisione non consentivano l’applicazione del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella presentazione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto di un ciclomotore.
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Parimenti inammissibile è la censura concernente l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. sia con riferimento ai limiti edittali esistent momento della pronuncia della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento del beneficio, sia con riferimento ai profili relativi alla tenuità della condo (realizzata in concorso) e dell’offesa che, come sopra evidenziato, non può ritenersi si speciale tenuità, in ragione della funzione e della materiale consistenza della res sottratta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
r) ,