Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 02/03/1979
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in
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epigrafe, con cui in data
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la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.9.2023 di condanna del
ricorrente per il reato di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998;
Rilevato, in primo luogo, che la circostanza rappresentata dal ricorrente, secondo cui il decreto di espulsione di NOME sarebbe stato annullato dopo il suo reingresso
in Italia, è soltanto affermata nel ricorso, mentre nella sentenza d’appello non se ne fa menzione (sicché non si è fornita dimostrazione che il suddetto elemento
fosse stato messo a disposizione dei giudici di secondo grado), e che, in ogni caso, si tratta di circostanza non idonea ad escludere il reato, consistito
nell’inosservanza non dell’atto amministrativo (che era stato già eseguito), ma del divieto di reingresso, con la conseguenza che non si pongono eventuali problemi
di sindacato o di disapplicazione dell’atto stesso;
Rilevato, in secondo luogo, che la censura secondo cui la Corte d’Appello ha motivato il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente sui precedenti dell’imputato non trova riscontro nella sentenza, nella quale, viceversa, l’apprezzamento di non minimale rilevanza del fatto che inibisce l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. si fonda principalmente e in modo nient’affatto illogico sulle modalità della condotta, di guisa è stato appropriatamente adempiuto l’onere di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato al fine di valutarne la gravità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 – 01);
Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025