Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8047  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 3262 della Corte di appello de L’Aquila del 1 dicembre 20
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la assoluzione dell’imputato ex a 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 1 dicembre 2022, la Corte di appello de L’Aquila ha solo parziali -I -lente acco:to i n gravarne pres -entato da COGNOME) avverso la sentenza del 15 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Pescara ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere egli, nella duplice veste di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispettivamente emesso ed utilizzato una fattura, dell’importo di euro 38.000,00 relativa ad una operazione inesistente in quanto riferita ad un’attività mai svolta dalla socie fornitrice e lo aveva, conseguentemente, condannato, unificati i reati sotto i vincolo della continuazione, alla pena, sospesa, di anni i e mesi 8 di reclusione, oltre accessori.
Nel riformare la sentenza del giudice di primo grado la Corte di appello abruzzese ha dichiarato l’avvenuta estinzione ; stante la maturata prescrizione, del reato di cui all’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, rideterminando, pertanto, residua pena principale in anni 1 e mesi 6 di reclusione, riducendo, altresì anche la durata delle pene accessorie.
Avverso tale sentenza ha interposto ricorso  per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario lo COGNOME, articolando 4 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge per essere stat confermata la sentenza del giudice di primo grado, sebbene la condotta da lui posta in essere fosse del tutto carente di offensività; in sostanza osserva ricorrente che, non essendo stato posto in dubbio il fatto che la prestazione d cui alla fattura indicata nel capo di imputazione sarebbe stata fornita, sarebb stato dal punto di vista fiscale irrilevante il fatto che a fornirla sia stata la RAGIONE_SOCIALE ovvero la RAGIONE_SOCIALE o direttamente l’imputato nell’esplicazione della sua attività professionale, come opinato dai giudici de merito, posto che in tutti questi casi il regime fiscale dell’Iva applicabile operazione sarebbe stato lo stesso; ha, altresì, aggiunto il ricorrente che RAGIONE_SOCIALE, che aveva portato in detrazione l’Iva corrisposta in forza della fattura in ipotesi relativa ad operazione inesistente, successivamente rimborsato tale somma all’Erario, che, in tale modo, non ha subito alcun danno dalla operazione in discorso.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato in vizio di violazione di legge per avere i giudici del merito assunto erroneamente che,
ove la fattura fosse stata emessa da altro soggetto che non la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, l’aliquota Iva da applicarsi sarebbe stata un’altra; circostanza ques non rispondente al vero.
Con il terzo motivo la ricorrente difesa ha lamentato il vizio di motivazione per travisamento della prova, per non avere i giudici del merito considerato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi COGNOME, i quali hanno dichiarato che effettivamente ia COGNOME COGNOME aveva svolto un’attività di sviluppo e promozione nel campo fotovoltaico per conto della RAGIONE_SOCIALE.
Infine, con il quarto motivo di impucinazione il ricorrente, avendo rilevato che alla luce della legislazione ora vigente, alla fattispecie criminosa residua lui ascritta è applicabile l’art. 131-bis cod. pen., cosa che non sarebbe st ammissibile al momento della emanazione sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado e considerato che la vicenda presenta in ogni caso una ridottissima rilevanza penale, chiede che sia dichiarata la sua non punibilità alla luce della disposizione ora richiamata. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ma nei soli limiti che saranno qui di seguito illustrati
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale è dedotta la illegittimità della decisione assunta dalla Corte aquilana, la quale non avrebb rilevato, in violazione di legge e in assenza di una logica motivazione, la no sussistenza del reato contestato all’imputato stante la mancanza di offensività della condotta da lui posta in essere, atteso che il versamento della imposta cu si fa riferimento nel capo di imputazione, cioè VIVA, è avvenuto nelle medesima misura, stante l’identità della aliquota applicabile in entrambi i casi, in sarebbe stato richiesto sia che la fattura di cui alla rubrica fosse stata eme dalla RAGIONE_SOCIALE o dall’odierno imputato in proprio sia che la fattura fosse emessa, come effettivamente accaduto, dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’assunte, o’ a cui p i -ende .e i  I lUbSC iÌ i LUI i CI Ite, LiU ‘ è tj a ie il i -eato oggetto di contestazione, sia caratterizzato dalla inoffensività laddove esso non abbia condotto ad un effettivo depauperamento del gettito fiscale dovuto è destituito di ogni fondamento.
Come è, infatti, agevole, rilevare, attraverso l’esame della disposizione precettiva che sì assume essere stata violata, il reato in contestazione è reato formale, il quale prevede che sia sottoposto a sanzione penale chi, al fin
di evadere le imposte, indichi nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passiv fittizi documentati attraverso fatture od altri documenti relativi ad operazion inesistenti.
E’, pertanto, evidente che, sebbene sostenuto dal dolo specifico, il reato in questione si perfeziona non in quanto vi sia stata un’effettiva evasione dell imposte dovute, ma in quanto vi sia stata la presentazione di un dichiarazione fiscaie mendace in cui i redditi siano stati faisamente abbattuti attraverso presentazione di documentazione attestante costi non sostenuti o comunque non versati a colui il quale risulta essere l’emittente delle fatture in questio
Significativi sono, infatti, nel senso descritto, i precedenti arresti di que Corte con i quali è stato affermato che il delitto di dichiarazione fraudolent mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reat istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno (Corte cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2017, n. 16459; Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 giugno 2016, n. 25808).
D’altra parte non è da trascurarsi il rilievo che, laddove il legislato penale hd ILCSU SIJCLiriLd1 I ICI Ile vaiol i.czal e, qual -ito al pi onici delia offecisivilà, l’esistenza della effettivo nocumento patrimoniale per l’Erario ha introdotto nella descrizione della fattispecie delle puntuali soglie di punibilità, cosa n prevista nella fattispecie che ora è in esame data la sussistenza di un componente frodatoria neiia sua struttura iegata aiia indicazione di eiementi passivi di reddito fondati su documentazione avente una valenza programmaticamente decettiva, al di sotto delle quali la condotta posta in essere non è sanzionata penalmente.
Nessun rilievo ha, infine, la circostanza che, come detto, non vi sia stata alcun mancato introito finanziario da parte dell’Erario, avendo la RAGIONE_SOCIALE provveduto all’intero versamento delle imposte la cui determinazione era stata messa in discussione attraverso la allegazione delle fatture riguardanti operazioni inesistenti, essendo, come verificatosi nel caso ora in esame, l’eventuale ottemperanza alla condanna al versamento del tributo contenuta nella decisione assunta in sede di giurisdizione tributaria con la quale è sta accertata l’avvenuta evasione fiscale un dato che non vale indubbiamente ad elidere, ove essa sussista, la valenza penale della condotta che ha portato realizzare la evasione stessa.
Riguardo al secondo motivo di ricorso, fondato sul preteso errore in cui sarebbe caduto il giudice di merito nell’affermare, contrariamente al vero secondo la parte ricorrente, che, ove la fattura fosse stata emessa dal soggetto che aveva effettivamente reso il servizio, l’imposta derivante dal compenso per siffatta prestazione sarebbe stata diversa, si tratta argomento privo di effetti rilevanza posto che, a prescindere dalla sussistenza o meno del preteso errore, la affermazione della responsabilità penale dello COGNOME si fonda su elementi ulteriori e diversi rispetto a quello ora posto in contestazione dalla ricorre difesa, di tal che la doglianza ora articolata si presenta priva di alcuna decisiv in ordine alla legittimità o meno della sentenza impugnata.
li terzo motivo, i Lui oggetto è iriLetitriitu SU di UII preteso IrtiViSdfIlentU probatorio è, al pari dei precedenti, inammisibile.
Si rammenta che si ha travisamento probatorio, vizio deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. p oc. pen., laddove in sede di decisione, i giudici del merito abbiano introdotto nella motivazione della sentenza una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (per tutte Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929).
Nel caso in esame il ricorrente, lungi da formulare la propria censura nei termini che precedono, si limita, ad attribuire un determinato significato a talune dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, a suo avvis attestanti ia esistenza di un rapporto contrattuale fra la RAGIONE_SOCIALE e ia RAGIONE_SOCIALE, laddove la Corte di appello ha, invece, sostenuto che un tale contratto, relativo alla fornitura di servizi fra le due società esistesse; ma, si osserva, una siffatta doglianza, essendo riferita, semmai all valutazione della prova operata di fronte ai giudici territoriali ed all conseguenze informative che da essa hanno tratto i giudici del merito, esula rispetto al travisamento della prova ed è, laddove motivata in termini di non manifesta illogicità, estranea all’ambito di cognizione di questa Corte.
Fondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo di impugnazione.
Esso ha ad oggetto, infatti, la possibile applicazione alla present fattispecie della disciplina dettata dall’art. 131-bis cod. pen., nella vers successiva alla intervenuta modificazione di esso attuata a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022; tale novella legislativa, della quale la Cor di appello non poteva tenere conto in quanto non ancora in vigore al momento della sua decisione, ha, infatti, sostanzialmente modificato i limiti oggettivi
applicazione della disposizione in questione che non è più limitata ai soli reati che prevedono nel massimo una pena non superiore a cinque anni di reclusione (come nella versione originaria) ma riguarda potenzialmente tutti i reati che prevedano nel minimo una pena non superiore a due anni di reclusione; in tale modo è stata fatta rientrare nel fuoco applicativo della disposizione di cui sopra anche l’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 che, anteriormente, ne era ratione poenae, escluso.
Va rilevato, sempre in via preliminare, che, trattandosi di una disposizione incidente sulla punibilità del reato, la stessa deve intendersi di caratt sostanziale e, di conseguenza, questa, essendo chiaramente una disposizione di favore RAGIONE_SOCIALE quale è risultata ampliata la portata applicativa, la stess riferibile anche alle condotte delittuose commesse anteriormente alla data di sua entrata in vigore, né è ostativo alla ammissibilità della censura ora mossa alla sentenza della Corte aquilana il fatto che la stessa non avesse formato oggetto di gravame.
Evidentemente non è, infatti, pertinente al caso ora in esame la ferma giurisprudenza secondo la quale la questione riguardante l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non è sollevabile per la prima volta di fonte al giudice della legittimità (cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835); invero, la circostanza che la questione abbia trovato una sua attualità solo a decorrere dalla entrata in vigore della novella apportata all’a 131-bis cod. pen., e cioè in epoca successiva alla adozione della sentenza impugnata, fa sì che la stessa, non diversamente da quanto si verificò in occasione della entrata in vigore della disposizione anche nella sua forma originaria, possa essere dedotta per la prima volta anche di fronte a questo giudice della legittimità (in tale senso, infatti, si veda: Corte di cassazio Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466).
Neppure è condizione di astratta impraticabilità della ipotesi sostenuta dal ricorrente, la circostanza che il reato sia stato a lui contestato in continuazi con la violazione di cui all’art. 8 del medesimo dlgs n. 74 del 2000; invero, i disparte il fatto che per questo secondo reato sia stato dichiarato il non dovers procedere per l’intervenuta prescrizione, posto che, ai fini della esclusione dell ipotesi di particolare tenuità il giudicante è tenuto a valutare anche la incidenz di eventuali reati prescritti aventi la stessa indole di quello in esame commess dal medesimo soggetto che invoca la causa di non punibilità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 settembre 2022, n. 32857), come questa Corte ha di recente chiarito, la pluralità di reati unificati nel vincolo d
continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può esser riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualifica il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeci continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità de disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive del condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successiv ai fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891).
Una siffatta valutazione, ritiene il Collegio, che debba essere  I ICII I ICI – Ite 1111 ICJJCI, III ClbJel  icta di fattori o’i carattere formate °stativi aiia qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità, ai giudici del merito.
Osserva, infatti, il Collegio come in diverse occasioni questa Corte abbia ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità d fatto, prevista dall’art. 131-bis- cod. pen., pssa essere ritenuta nel giudizi legittimità senza rinvio alla sede di merito; ciò potrà, però, avvenire solo ove presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (in tale senso, da ultimo Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 dicembre 2020, n. 36518; Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 dicembre 2020, n. 35033; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 ottobre 2020, n. 27241).
Ma, quanto ai caso di SpeLie, LUI l IC didi ILI yià beytiaiatu, iiiilecito penaie in contestazione non rientrava, al momento della pronunzia della sentenza impugnata, fra quelli che astrattamente erano suscettibili di formare oggetto di valutazione ex art. 131-bis cod. pen.; per tale ragione nella sentenza i questione – verosimiimente in quanto si trattava di verifica ai [epoca uitronea rispetto alla economia del decidere – non è contenuto alcun elemento informativo, né positivo né negativo, che consenta a questa Corte di legittimità di rilevare con immediatezza e senza la necessità di svolgere esami di merito, la sussistenza o meno degli elementi (da ricercare tra quelli che le Sezioni unite di questa Corte hanno, con la ricordata sentenza n. 18891 del 2022, indicato come dati rilevanti ai fini del giudizio in discorso) per potere ritenere
escludere la qualificabilità del fatto addebitato al ricorrente in termini particolare tenuità.
Proprio in ragione della complessa valutazione che deve, nella fattispecie, essere operata ai fini della eventuale riscontrabilità in concreto della causa non punibilità, la relativa indagine, attenendo anche a schietti profili, fattu esonda rispetto agli argini entro i quali è contenuti il giudizio di legittimità.
Né, si precisa, una tale scelta può avere delle ricadute in termini d eventuale estinzione ratione longí temporís del reato in contestazione, posto che deve ritenersi ancora pienamente applicabile, pur a seguito della intervenuta modificazione legislativa dell’art. 131-bis cod. pen. il principio in forza del quale, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dell sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l’estinzi del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (così, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 maggio 2023, n. 20884).
Nei descritti limiti e come precisato in dispositivo, la sentenza impugnata deVC ebbef dlilluilata culi i GLYPH dila Cul te  GLYPH dpiJelki GLYPH CSSCIIIIÙ, per converso, risultati inammissibili i restanti motivi di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio a Corte di appello di Perugia.
NOME inammiccihilp npl rPc1 TARGA_VEICOLO0 il rirnrcn
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi nte