Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 06.07.2023 dalla Corte di appello di Torino
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d’appello di Torino
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Torino per rispondere dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 385 cod. pen., in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo detenuto ai
sensi dell’art. 47-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 presso l’abitazione sita in TorinoINDIRIZZO, in forza di provvedimento n. 7382/16 R.G. del Magistrato di Sorveglianza, si sarebbe allontanato dalla stessa senza autorizzazione nelle date del 15 e 19 maggio 2017, fatto aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 3 maggio 2021 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di evasione commesso il 19 maggio 2017, perché il fatto non costituisce reato e ha rideterminato la pena per il residuo reato in otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo il difensore deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Premette il ricorrente che la Corte di appello ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto ha ritenut sussistente la valenza ostativa dell’abitualità del comportamento.
Il difensore, tuttavia, rileva che nel presente procedimento sono contestati solo due episodi di evasione e che la Corte di appello ha assolto l’imputato dal secondo (quello asseritamente commesso in data 19 maggio 2017) perché il fatto non costituisce.
L’evasione del 15 maggio 2017, peraltro, non sarebbe caratterizzata da una particolare e allarmante pericolosità sociale, né si inquadrerebbe in una serie di condotte plurime e reiterate atte a dimostrare una serialità di comportamenti di evasione da parte dell’imputato.
La condotta contestata, dunque, singola e occasionale, si caratterizzerebbe per una minima offensività, tale da non risultare di particolare allarme sociale.
Secondo la difesa, pertanto, non si potrebbe ritenere sussistente un’abitualità di comportamenti da parte di COGNOME, finalizzati a sottrarsi al misura alternativa allora in essere.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il
ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 aprile il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di annul la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di no punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte d’appello di
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Il difensore, con un unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il motivo è fondato.
La Corte di appello di Torino ha motivato l’esclusione di tale causa di punibilità sulla base della «oggettiva ripetizione (a distanza di pochi gio condotte di evasione (ancorché per la seconda in ordine temporale sia st ritenuta incerta la sussistenza dell’elemento soggettivo), onde difetta il r della non abitualità del comportamento richiesta, unitamente alla partico tenuità dell’offesa, per l’integrazione della causa di non punibilità int dall’art. 131-bis c.p.».
Secondo le sezioni unite di questa Corte, tuttavia, ai fini del presup ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello pres esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01, i motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presup indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento r distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in pre ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.; conf. Sez. 6, n. 65 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347-01).
Nel caso di specie, dunque, posto che i delitti di evasione contestati solo due (e non tre) e che per uno è intervenuta l’assoluzione perché il fatt costituisce reato, la causa di non punibilità è stata negata sulla base di motiv giuridicamente errata.
Del resto, a differenza dell’ipotesi dell’estinzione per prescrizione, ch incide sulle conseguenze penali della condanna (cfr., ex plurimis: Sez. 3, n. 32857
del 12 luglio 2022, COGNOME, n. 32857, Rv. 283486 – 01), l’assoluzione determina il venir meno dell’illecito rilevante ai fini del sindacato sull’abitualità comportamento.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2024.