Particolare Tenuità dell’Offesa: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità dell’offesa, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo e la sua contestazione in sede di impugnazione seguono regole procedurali rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44496/2023) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, se non formulato correttamente, rischi di essere dichiarato inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda quattro imputati, condannati in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello. La vicenda processuale era già approdata una prima volta in Cassazione, che aveva annullato la precedente decisione con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello. Quest’ultima, in qualità di giudice del rinvio, aveva nuovamente confermato la condanna. Gli imputati hanno quindi proposto un nuovo ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Particolare Tenuità e i Motivi del Ricorso
Il fulcro del ricorso degli imputati era la contestazione del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. A loro avviso, il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso. Tuttavia, la loro impugnazione si è scontrata con un ostacolo di natura prettamente procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione non si è basata sulla valutazione se l’offesa fosse o meno di particolare tenuità, ma sul modo in cui i ricorsi erano stati redatti. Secondo i giudici, i motivi proposti erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni che la Corte d’Appello aveva posto a base della sua decisione. In altre parole, gli appellanti non avevano spiegato perché il ragionamento del giudice di secondo grado fosse errato, limitandosi a riproporre le proprie tesi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale, consolidato da tempo in giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite con la sentenza Galtelli del 2016): il ricorso per cassazione non può essere una mera lamentela. Esso deve consistere in una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato, evidenziando specifici vizi logici o violazioni di legge. L’appellante ha l’onere di “smontare” l’iter motivazionale del giudice precedente, non semplicemente di esprimere il proprio dissenso.
Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per chiarire i criteri di valutazione della particolare tenuità dell’offesa. Ha specificato che i parametri indicati dall’art. 131-bis (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo) sono cumulativi per il riconoscimento della causa di non punibilità. Ciò significa che il giudice deve valutare positivamente tutti gli aspetti per poterla applicare. Al contrario, per negarla, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo di questi elementi. Di conseguenza, chi impugna un diniego deve concentrare la propria critica proprio sull’elemento che il giudice ha ritenuto ostativo, dimostrandone l’errata valutazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata tecnicità: non basta avere ragione nel merito, ma è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo conforme alle regole processuali, attaccando specificamente il ragionamento del giudice a quo. La seconda riguarda l’istituto della particolare tenuità: il suo diniego, se motivato anche solo sulla base di un unico criterio negativo (ad esempio, le modalità della condotta), diventa difficile da contestare se non si è in grado di fornire una critica mirata e convincente su quel preciso punto. La conseguenza dell’inammissibilità è drastica: la condanna diventa definitiva e gli imputati sono tenuti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se proposto per motivi non consentiti dalla legge o, come nel caso di specie, se i motivi sono generici e non contengono una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, non riuscendo a smontare l’iter motivazionale del giudice precedente.
Quali sono i criteri per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa?
Per applicare la non punibilità, il giudice deve valutare positivamente un insieme cumulativo di fattori, tra cui le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. L’offesa deve essere ritenuta di particolare tenuità nel suo complesso.
È sufficiente un solo elemento negativo per negare la particolare tenuità del fatto?
Sì. Secondo la Corte, i criteri per valutare la particolare tenuità sono alternativi ai fini del diniego. Ciò significa che la valutazione negativa anche di un solo elemento (ad esempio, le modalità della condotta ritenute gravi) è sufficiente a precludere l’applicazione della causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44496 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44496 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
TITONE NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato con sentenza n.14955/2022 della Corte di Cassazione, ha confermato la pronuncia resa il 16 febbraio 2018 dal Tribunale di Marsala (di condanna per il reato di cui all’art.6 legge 13 dicembre 1989, n.401 e 99 cod. pen. commesso in Marsala il 6 settembre 2020 con recidiva aggravata per COGNOME, NOME e NOME);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto applicazione dell’art.131 bis cod. pen.) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza, ove non risulta essere stato ripercorso l’iter motivazionale censurato;
considerato che il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art.131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131 bis cod. pen., ne parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità);
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Cønsigliere estensore
Plesidentè
NOME COGNOME