Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.3.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica, concernente la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico con sede e basi logistiche in Catanzaro.
Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell’ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fondato sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o.c.p. c hanno consentito di individuare un’associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rapporti stabili di approvvigionamento con diversi fornitori l ianche al di fuori del territorio calabrese, facente capo a COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME
Il ricorrente, in particolare, secondo la prospettazione accusatoria si riforniva stabilmente di sostanza stupefacente dall’associazione spacciando poi presso il locale da lui gestito ovvero il bar Mohito sito in INDIRIZZO.
Allo stesso era altresì contestato il reato di cui al capo 62) 1 avente ad oggetto la cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce tai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen 7 in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi indizia legittimanti la emissione del provvedimento cautelare personale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 74 e ss. D.P.r. n. 309 1990 nonché l’omessa risposta alle censure difensive contenute nella memoria depositata in udienza.
Si assume che l’ordinanza impugnata quanto alla prova della condotta associativa si é sottratta all’obbligo motivazionale l limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si rileva che l’ordinanza impugnata ha ritenuto la partecipazione del ricorrente all’associazione per l’inserimento dello stesso nelle relazioni di compravendita di narcotici condotte dal sottogruppo facente capo al COGNOME COGNOME da essere individuato al pari dei sodali quale debitore in solido per le forniture ricevut dalla consorteria.
Al contrario la presenza del ricorrente si spiegava unicamente con il rapporto di amicizia con il COGNOME e la somma in questione non aveva attinenza con la cessione di stupefacenti bensì si riferiva ad un rapporto lavorativo con il COGNOME.
Inoltre si assume che le condotte ascritte al ricorrente non possono essere ricondotte alla partecipazione all’associazione de qua.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Si assume che le esigenze cautelari pur in presenza delle presunzioni derivanti dal titolo di reato contestato non si confronta con gli elementi fattuali e personologici della condotta.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel complesso infondato.
Quanto al primo motivo, va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solCOGNOME nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugNOME al fine di verificare la sussistenza lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argonnentativo che
collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’ valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanz provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzam del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la con dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel cas esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, perCOGNOME, censure che, pur formalmente investendo l motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circos esaminate dal giudice di merito.
1.1. Ebbene nel caso di specie, pur censurando il ricorrente GLYPH la sola partecipazione all’associazione di cui al capo 1) della contestazione, va prem che l’ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la sussistenza d sodalizio criminoso de quo al cui vertice vi era COGNOME NOME NOME‘ stata del pari ravvisata l’esistenza di una gerarchia all’inyno del grupp re t i ./ t” GLYPH e capi sceglievano i luoghi di occultamento della sostanza ed il controllo cont sugli acquirenti spacciatori / gestendo i rapporti debito/credito con l’attribuzione ai sodali di un ruolo ben preciso.
Quanto alla partecipazione dell’NOME al sodalizio finalizzato allo spa stupefacenti, l’ordinanza impugnata r con motivazione logica e puntuale ( ha ricostruito il ruolo del medesimo sulla scorta del contenuto di intercetta telefoniche da cui risulta il pieno inserimento dello stesso nella strutt sodalizio e la riferibilità anche al medesimo dei rapporti obbligatori traenti dalle forniture di droga..
In particolare l’NOME risultava inserito nel sottogruppo facente capo al L quale operava sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela ed in tale ambito era individuato quale debitore in al pari dei sodali, per le forniture ricevute dalla consorteria.
Sulla base di tali elementi probatori, il Tribunale del riesame, condivi l’impostazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il contributo appor dall’NOME non potesse tradursi in un occasionale coinvolgimento ma involge invece un’effettiva partecipazione e consapevolezza delle logiche del sodalizio.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integr condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di so stupefacenti la disponibilità all’acquisto costante della sostanza di cui il s fa commercio, ove, unitamente ad altri indici comprovanti l’inserimento organi nella associazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, questa (vedi da ultimo Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702).
Infondato é il secondo motivo.
In pùnto di valutazione delle esigenze cautelari, va considerata la presunzion cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., che in presenza di gravi indi colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-q prescrive l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo che s acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o c relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte altre misure. Si tratta di presunzione relativa che può essere quindi sup anche d’ufficio, allorché emerga ex actis l’esistenza di specifici fa consentano di escludere l’esistenza delle esigenze cautelari e di adeguate della misura più afflittiva.
Nella specie tale presunzione non risulta scalfita da alcuna allegazione difen risultando la doglianza generica.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento de spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 3.7.2024