Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34199 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza GLYPH I 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l’ordinanza emessa nei Confronti di NOME COGNOME il 1° marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città limitatamente al reato di cui al capo
6), per il quale ha ordinato la formale scarcerazione dell’indagato; ha confermato nel resto, ivi compresa la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione al delitto di partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e, segnatamente, alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (capo 1 della rubrica).
Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione degli artt. 416 bis, comma 1, cod. pen., 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. Premesso che il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato quanto al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. e ha affermato che l’indagato non poteva non prefigurarsi, rapportandosi a livello personale con NOME COGNOME, già condannato per la partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE, che ogni sua attività era tesa a realizzare gli scopi propri del sodalizio di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria, il ricorrente ha sostenuto che dagli atti, invece, emergerebbe che tutti i suoi comportamenti, valorizzati dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE, non sarebbero stati finalisticamente diretti al raggiungimento degli scopi del clan. Peraltro, il Tribunale non avrebbe chiarito sulla base di quale elemento ha affermato che NOME COGNOME era stato individuato come colui il quale, già intraneo all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, potesse consentire la riaffermazione sul territorio del potere della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Violazione degli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere il Tribunale dato una risposta solo apparente alla deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero aveva corredato la sua richiesta con una motivazione cumulativa e implicita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, NOME, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meri abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.
Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente ha censurato la motivazione dell’ordinanza in disamina nella parte relativa alla sua partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria e ha asserito, in estrema sintesi, di avere avuto soltanto rapporti personali con NOME COGNOME, il cui ruolo nell’ambito del sodalizio non sarebbe stato confortato da elementi probatori – deve rilevarsi, innanzitutto, che il Tribunale non solo ha affermato che la complessa attività di indagine svolta aveva consentito di ricostruire le diverse fasi della riorganizzazione e della ripresa della piena operatività dell’associazione di tipo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE, storicamente operante a RAGIONE_SOCIALE, la quale, sotto l’egida di NOME COGNOME e del suo braccio destro NOME COGNOME, aveva assunto un nuovo vigore, ma ha anche sottolineato che il materiale probatorio, confluito nell’informativa agli atti, era composto sia dalle numerose intercettazioni, esperite nei confronti di COGNOME e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti, che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo RAGIONE_SOCIALE indagini, sia dagli esiti del monitoraggio di una serie di incontri, svoltisi sul territorio, alcuni dei quali costituenti dei veri e propri summit tra esponenti della RAGIONE_SOCIALE e componenti di altre consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringe accordi e dirimere i conflitti, originati nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività illecite da posti in essere. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La deduzione del ricorrente sulla mancata indicazione degli elementi, posti a fondamento del ritenuto ruolo, assunto da NOME COGNOME nell’ambito del sodalizio descritto al capo 1) dell’imputazione provvisoria, trova smentita, quindi, sulla base della lettura dell’ordinanza impugnata.
4.1. Giova poi rilevare – con riguardo alla deduzione sui rapporti del ricorrente con NOME COGNOME – che questa Corte ha già avuto modo di chiarire condivisibilmente che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o la “disponibilità” nei riguardi
di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, COGNOME, Rv. 286120 – 01; Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, COGNOME e altri, Rv. 268325 – 01; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, COGNOME, Rv. 263935 – 01; Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986 -01).
Tale affermazione corrisponde all’insegnamento offerto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (COGNOME, Rv. 281889 – 01), che, sulla scia della precedente pronuncia sempre del Massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (COGNOME, Rv. 231670 – 01), hanno sottolineato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l’assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Al fine della valutazione dell’appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivogli “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva.
Rimangono fuori, quindi, dall’alveo della norma di cui all’art. 416 bis cod. pen. atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e, tuttavia, tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione del sodalizio. In altri termini, corrisponde al paradigma dell’art. 416 bis cit. la partecipazione intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale; non vi corrisponde, invece, la contiguità compiacente, intesa come mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure come ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorché tali atteggiamenti comportamentali rimandino a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione del sodalizio.
4.2. A tale insegnamento si è conformato il RAGIONE_SOCIALE nel caso in oggetto.
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Il Tribunale ha evidenziato che, se la sinergia imprenditoriale tra NOME COGNOME e il ricorrente, la volontà di entrambi di investire in nuove attività anche proventi derivanti dal traffico condotto dal COGNOME, oltre che la costante presenza di quest’ultimo, fin dall’intervenuta scarcerazione, all’interno RAGIONE_SOCIALE attivi intestate alla moglie del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE quali era risultato gestore di fatto, n erano elementi sufficienti per ritenere integrata la fattispecie delittuosa di cu all’art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 6), per converso, le medesime circostanze assumevano portata significativa con riguardo alla piena comunanza di intenti e alla contribuzione fattiva del ricorrente nel perseguimento degli scopi associativi e, in particolare, nella perpetrazione di condotte volte all’infiltrazione del poter mafioso nel tessuto economico del paese.
Il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto che dagli atti emergeva «la presenza costante di COGNOME al fianco di COGNOME anche insieme con altri sodali e in molti dialoghi captati COGNOME si relazionava con il COGNOME (dal quale riceveva confidenze che non avrebbero luogo se non nei confronti di un intraneo all’associazione) ovvero con i terzi, interloquendo su vicende aventi comunque interesse associativo, dovendosi altresì rimarcare come sia emersa l’esistenza di una sorta di cassa comune tra i due».
Richiamate specificamente alcune conversazioni, a cui aveva partecipato il ricorrente, il Tribunale è giunto alla conclusione che dal compendio investigativo risultava che «l’odierno indagato non solo è soggetto vicinissimo a NOME COGNOME, in quanto con il medesimo operante quale longa manus nei vari tentativi di inserimento nel tessuto economico nonché quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con il primo per la risoluzione di contrasti tra privati, ma, a sua volta, traeva forza e vantaggio per l’affermazione della propria supremazia (derivante dalla detta vicinanza) nella risoluzione RAGIONE_SOCIALE questioni creditorie che lo riguardavano».
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il Tribunale – nel porre in evidenza che il ricorrente: agiva in stretto rapporto con NOME COGNOME, elemento di vertice dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, da cui riceveva anche confidenze; aveva rapporti anche con altri sodali; interloquiva su vicende aventi interesse associativo e agiva quale intermediario con i terzi, che cercavano un contatto con COGNOME per la risoluzione di contrasti tra privati – ha indicato plurimi elementi che ha interpretato, del tutto logicamente, come espressivi di una messa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE mafioso da parte del ricorrente.
In un simile, complesso contesto è evidente che correttamente il Tribunale ha ritenuto che la vicinanza e i rapporti personali non rilevavano in quanto tali, in sé soli considerati, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idone configurare il reato di partecipazione RAGIONE_SOCIALE, bensì erano indicatori di lettura
RAGIONE_SOCIALE condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione ricorrente per il sodalizio e di contributo concreto, effettivo e s causalmente collegato alla conservazione del sodalizio.
A fronte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni del Tribunale i rilievi, mossi dal ricorrente primo motivo, si sostanziano in censure di fatto e sono tesi ad ottenere una consentita rivalutazione da parte del Giudice di legittimità RAGIONE_SOCIALE circos esaminate dal Tribunale.
5. Il secondo motivo è privo di specificità.
Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottat misura cautelare impugnata, nonostante il Pubblico ministero avesse corredato l relativa richiesta di una motivazione cumulativa in punto di esigenze cautela talmente generica da imporre di considerare come implicita la richies medesima.
Il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla dife il Pubblico ministero aveva esplicitato la ricorrenza nel caso concreto di t presupposti legittimanti l’adozione della misura e si era soffermato, tra qu anche ad esaminare le esigenze cautelari sussistenti nella fattispecie in esam
Ed invero, nell’ultimo capitolo della richiesta, dedicato all’analisi esigenze cautelari, è contenuto uno specifico paragrafo intitolato “Quad generale”, nel quale il Pubblico ministero ha precisato esplicitamente relazione a tutti gli indagati, quali sono le esigenze cautelari da salvagua identificandole segnatamente nel pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen.. Il Pubblico ministero ha avuto cura di specificar tali esigenze ricorrevano non solo in relazione agli indagati a cui veng contestati i delitti associativi assistiti da una presunzione di legge in mat anche nei confronti di coloro che non sono risultati organici dell’associazione delinquere. Dopo aver tratteggiato il quadro generale, il Pubblico ministero soffermato nell’esaminare la posizione di alcuni indagati, per i quali ha rep opportuno svolgere riflessioni aggiuntive in punto di esigenze cautelari.
Alla luce di quanto precede è allora evidente che la deduzione del ricorren trova smentita nella lettura della richiesta del Pubblico ministero, come desc nel provvedimento impugnato, da cui emerge che tale richiesta non può certo reputarsi implicita ma correttamente corredata degli elementi e RAGIONE_SOCIALE ragioni le quali essa si profilava come necessaria.
6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giug
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2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equítativamente determinata, in favore della RAGIONE_SOCIALE a titolo di sanzione pecuniaria.
7. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/7/2024