Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16377 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16377 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a FRANCAVILLA avverso l’ordinanza in data 08/01/2024 del TRIBUNALE DI PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale NOME, che ha concluso per l’inannmissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME impugna l’ordinanza in data 08/01/2024 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 13/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e sesto cod. pen..
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME, in quanto questi non è mai stato formalmente affiliato alla consorteria mafiosa né risultano condotte illecite riconducibili ai reati-fine dell’associazione.
Si assume che la partecipazione di COGNOME alla consorteria non può essere ricavata dal solo fatto di avere portato un regalo a COGNOME NOME, né dal fatto
di accompagnare il proprio suocero (NOME) a vari appuntamenti e incontri di quest’ultimo con COGNOME o con COGNOME o con COGNOME, in quanto ciò faceva per mera cortesia verso il suocero che -sottoposto alla misura di sorveglianza- era privo di patente.
Aggiunge che, anzi, di tali evenienze si lamentava con la moglie e che, comunque, lui non partecipava agli incontri, limitandosi ad accompagnare il suocero, mentre se fosse stato intraneo alla consorteria avrebbe avuto diritto a parteciparvi.
Quanto alla disponibilità di armi, osserva che essa non è ricavata da elementi fattuali, ma da altri procedimenti, le cui imputazioni sono da ancorare ad altri contesti temporali. Precisa che per l’aggravante in questione occorre fornire la prova della consapevolezza di agire in seno a un sodalizio che dispone di armi e che, nel caso in esame, non è possibile rinvenire neanche un’intercettazione che fornisca alcun elemento utile a fornire tale prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito specificate.
1.1. Quanto alla gravità indiziaria della condotta di partecipazione in capo al NOME, il tribunale ha ricostruito le plurime condotte di valenza associativa a lui riferibili e riconducibili a due tipologie essenziali di consapevole contributo all conservazione e al rafforzamento di una delle famiglie mafiose del “mandamento di Mazara del Vallo, articolazione storica di RAGIONE_SOCIALE“: a) il ruolo di autista, con messa a disposizione della propria collaborazione sia in favore del suocero COGNOME NOME sia di altri esponenti di vertice del detto mandamento, in funzione della partecipazione a riunioni tra gli stessi, del cui oggetto il COGNOME risulta spesso al corrente, per come emerge dalle intercettazioni; b) l’intervento in specifiche vicende comunque di interesse associativo, in quanto manifestazione del controllo mafioso del territorio, tanto da esprimere in più occasioni -mentre dialoga con il suocero o con la moglie- il timore di essere arrestato.
Non assume valenza liberatoria il dato che il COGNOME non avrebbe partecipato alle riunioni mafiose, stante la spiegazione offerta a tal proposito dal tribunale, che ha rimarcato come tale evenienza fosse conseguenza del ruolo “gerarchicamente subordinato assunto” dal COGNOME nell’ambito della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo.
La motivazione del tribunale si mostra conforme all’insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 19938601, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)», (Sez. U – , Sentenza n. 36958 del
27/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281889 – 01).
A fronte di una motivazione che si presenta adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti i temi tratt solleva questioni intese a censurare il contenuto valutativo dell’ordinanza impugnata che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, in quanto caratterizzate da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, oltre che non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
In tal senso va altresì rimarcato come anche le censure riferibili al contenuto delle conversazioni intercettazioni sollevano questioni di merito.
E’ stato già spiegato, infatti, che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 – , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 01).
Quanto all’aggravante della disponibilità di armi, va evidenziato che a tale riguardo manca l’interesse a impugnare.
Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019,
3 COGNOME
,
COGNOME, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l’interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire -dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto.
Nel caso di specie, l’applicazione della custodia in carcere a carico del ricorrente trova titolo nei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazion mafiosa, così che la sussistenza o meno dell’aggravante della disponibilità di armi non ha alcuna incidenza sul mantenimento della misura cautelare.
Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall’annullamento sul punto del provvedimento impugnato.
Da qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per carenza d’interesse.
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presiden