Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25431 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO NOME del foro di REGGIO CALABRIA e l’AVV_NOTAIO NOME del foro di PALMI, in difesa di COGNOME NOME, che chiedono dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria annullava il provvedimento che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo alla
mafia storica nota come “ndrangheta”. Il tribunale riteneva che gli elementi raccolti nell’ambito di questo procedimento, unitamente a quelli emersi dalle indagini condotte nel procedimento c.d. “Blu notte”, facessero emergere una mera «messa a disposizione» da parte dell’indagato «mai culminata in un concreto contributo alla RAGIONE_SOCIALE».
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica di Reggio Calabria che, con due distinti motivi, deduceva violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto dedotto gli elementi raccolti sarebbero univocamente indicativi della partecipazione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il tribunale per il riesame avrebbe valutato in modo illogico e frammentario le emergenze procedimentali. Dalle intercettazioni emergeva (a) che NOME COGNOME era un “punto di riferimento” per la risoluzione di diverse problematiche attinenti la vita associativa della RAGIONE_SOCIALE, come era avvenuto nel caso in cui lo stesso aveva preso contatti con una persona ritenuta responsabile di una fuga di notizie circa l’ubicazione del luogo di latitanza di COGNOME NOME, assumendosi il compito di scongiurare qualsiasi rischio; (b) che COGNOME era in contatto con un latitante e conosceva l’ubicazione del suo nascondiglio; (c) che il proprietario terriero NOME COGNOME si rivolgeva a lui pe pagare quanto dovuto alla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’acquisto di un nuovo appezzamento di terreno; (d) che comunicava direttamente con il capoRAGIONE_SOCIALE recluso NOME COGNOME dimostrando di poter usufruire del canale comunicativo riservato con cui questi continuava a dirigere il gruppo criminale dal carcere di Lanciano; (e) che una persona residente a Como si era rivolto lui per ottenere la restituzione di orologi rubati, (f) che il collabora COGNOME COGNOME aveva accusato di essere coinvolto nell’attività di usura gestita dalla RAGIONE_SOCIALE
Tali indicherebbero univocamente che COGNOME era stabilmente “a disposizione” della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla quale partecipava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. L’ordinanza impugnata presenta significative incoerenze con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità sia in materia di rilevazione degli elemen necessari per ritenere sussistente la condotta di partecipazione, sia in materia di valutazione dei compendi probatori a base indiziaria.
1.2. Con riguardo agli elementi necessari per ritenere sussistente la condotta di partecipazione alla mefie storiche, il collegio riafferma che la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organi compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente
per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole esperienza attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i qu esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di del scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta condudentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01).
Si è poi affermato che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condot partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un “patto reciprocamente vincolante” e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente. La Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualit dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità crimina dell’affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispe delle forme rituali, con riferimento, tra l’altro, ai poteri di chi propone l’affiliando, d presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura de disponibilità pretesa od offerta (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 02).
Si è coerentemente affermato che la condotta non penalmente rilevante, di mera “contiguità compiacente”, così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singol esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che tale vicinanza si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, COGNOME, Rv. 268325 – 01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 263953).
La giurisprudenza ha dunque posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione la serietà e reciprocità del “vincolo” che lega il partecipe agli altri consoci e la dimostrazione di un “contributo effettivo” alla vita del consorzio criminal escludendo dall’area della partecipazione le condotte di “continguità compiacente”, ovvero quelle che esprimono solo l’accettazione” del potere mafioso e del correlato governo illecito del territorio, senza l’offerta di un contributo effettivo.
La distinzione della condotta di “partecipazione” da quella che esprime solo “contiguità” non può che essere effettuata valorizzando le massime di esperienza, tratte dalla decennale analisi giudiziaria dei comportamenti tipici degli associati alle “mafi
storiche”, che ha consentito di identificare comportamenti ed azioni tipici delle dinamiche relazionali dei consorzi mafiosi.
Si riafferma, infatti, che per valutare le condottebitknei contesti criminali mafiosi giudice deve tener conto anche delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata valuta l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili “massime di esperienza”, senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l’accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, 5/01/1999, n. 84, Cabib, Rv. 212579).
1.3.Per quanto riguarda la valutazione dei compendi probatori di matrice indiziaria il collegio ribadisce che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistic e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (ne senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cio con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941).
1.4. Tanto premesso il collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato che inquadra la condotta di NOME COGNOME come espressione di “contiguità” e non di “partecipazione”, (a) non sia rispettosa delle regole di valutazione della prova indiziaria, in quanto effettua una valutazione parcellizzata degli indizi svalutandone l singola capacità dimostrativa, senza effettuare una valutazione “unitaria” dei molteplici elementi raccolti, (b) svaluti la capacità dimostrativa dei singoli indizi senza effettua alcun confronto con le massime di esperienza tratte dalla pluriennale esperienza giudiziaria, che ha svelato le dinamiche relazionali della mafie storiche impegnate, in Sicilia, nel controllo del territorio.
Si evidenzia, in particolare, la GLYPH manifesta illogicità della valutazione conclusiva effettuata dal Tribunale a pag. 15 dove si afferma, contraddittoriamente, che la “messa a disposizione” non integra la condotta di “partecipazione”, oltre che la svalutazione di rilevanti elementi indiziari, come l’emersione del fatto che COGNOME aveva l’accesso
privilegiato alle comunicazioni con il caposca recluso NOME COGNOME, ed il suo impegno nel risolvere i problemi della consorteria, come la protezione della latitanza di NOME COGNOME e la gestione della “regolarizzazione” della posizione del proprietario terriero NOME COGNOME.
In sintesi, si rileva (a) la contraddittoria svalutazione della ritenuta “messa disposizione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME appare, (b) il carente confronto con le massime di esperienza, (c) il difetto di valutazione “unitaria” del multiforme compendio indizìario.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale per il riesame di Palermo, che effettuerà un nuovo esame.
Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà rivalutare pertanto gli elementi di prova raccol al fine di verificare se le condotte emerse siano espressione sia di un “contributo” effettiv NOME COGNOME all’attività della RAGIONE_SOCIALE, sia della sua “costante disponibilità” partecipare alla stessa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024
L’estensore
4a Presidente