Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell’interesse del COGNOME, con la quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di partecipazione ad un sodalizio mafioso, la RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
Con i due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale esamiNOME atomisticamente i plurimi elementi indiziari che rivelavano l’intraneità dell’indagato ai meccanismi interni della RAGIONE_SOCIALE, delle cui vicende risultava informato da NOME COGNOME, esponente di spicco del clan, e alle cui esigenze aveva dato il contributo, anche attraverso la messa a disposizione nei confronti di NOME COGNOME, tenuto in grande considerazione dagli affiliati, in quanto erede del nonno. Conferma di tali conclusioni si traeva poi dall’estrema cautela con la quale il COGNOME si muoveva, a riprova del carattere illecito dei contatti.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso nonché memoria nell’interesse del COGNOME con la quale si chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Il ricorso, nel denunciare una valutazione atomistica degli elementi indiziari e certo cogliendo, su un piano astratto, nel segno, quando segnala la sottctvtutaun GLYPH l significato della comunicazione all’indagato – e anche della personale conoscenza, da patte di – Ui dinàMí 1 35» NUMERO_DOCUMENTO 5t NUMERO_DOCUMENTO sodalizio, non riesce a indicare alcun elemento che riveli – ed è questa la ratio decidendi che fonda la conclusione del provvedimento impugNOME – quale sia stato il concreto contributo fornito dal COGNOME alla vita del sodalizio, al di là della vicinanza ad un soggetto apoditticamente indicato come il successore degli ascendenti nella gestione della RAGIONE_SOCIALE e alla cautela usata negli spostamenti e nelle comunicazioni: tutti dati, indicativi di elementi di sospetto, che non giustificano però l’attribuzione di una condotta partecipativa specifica. Anche l’ammiccante conversazione dell’indagato con il padre della fidanzata e qest’ultima, pur suggerendo una direzione di indagine, GLYPH in quanto apparentemente rilevatrice di una contiguità ideale, non indica quale sia stata la condotta rivelatrice di uno stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). 5}
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23/02/2024