Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40708 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME ZONCU EVA COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna del 11/3/2024 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 26045 del 12.4.2022, la Quinta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha annullato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna del 3.11.2020, che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019, aveva dichiarato gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 12quinquies d.l. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992, aggravato per il solo COGNOME ex art. d.l. n. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, e aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., rideterminando la pena nei suoi confronti in nove anni di reclusione.
La Quinta Sezione ha considerato fondati i ricorsi degli imputati e ha annullato la condanna di COGNOME in ordine al reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1), nonchØ la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 12quinquies L. n. 356 del 1992 di cui al capo 2).
1.1 Quanto al reato associativo, la sentenza rescindente, richiamando i principi di diritto espressi da Sezioni Unite COGNOME e COGNOME, ha premesso che il comportamento contestato può essere ricondotto al fatto tipico di cui all’art. 416bis cod. pen. solo se, apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà, sia univocamente interpretabile come condotta indicativa RAGIONE_SOCIALEo stabile inserimento del soggetto nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa riscontrabile messa a disposizione per agevolarne il perseguimento dei relativi scopi.
Alla luce di tale premessa, la Quinta Sezione ha ritenuto che la motivazione a base RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna non rispondesse a queste coordinate interpretative e metodologiche.
In particolare, Ł stato stigmatizzato che la pronuncia impugnata mancasse di una netta
distinzione tra il contenuto RAGIONE_SOCIALEe prove e i fatti che da esse si desumono. In sostanza, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE cutrese insediata in Reggio Emilia e provincia si era preoccupata di respingere le obiezioni difensive sollevate in ordine all’attendibilità dei collaboratori di giustizia e all’esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, ma aveva trascurato di individuare le concrete condotte di partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la loro collocazione nell’arco temporale cristallizzato nella contestazione e gli elementi fattuali atti a comprovarle.
La prima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello si era limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e a presentarli come prova RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate, senza, tuttavia, saggiarne l’effettiva capacità di dimostrazione RAGIONE_SOCIALEe condotte stesse.
Di conseguenza, i fatti che avrebbero dovuto attestare la partecipazione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE operante in Reggio Emilia emergevano dal compendio probatorio passato in rassegna dalla Corte di merito, ma mancavano di un effettivo e critico vaglio quanto ai profili RAGIONE_SOCIALEa loro storica esistenza e RAGIONE_SOCIALEa loro capacità di rendere oggettivamente riconoscibile il rapporto di stabile e organica compenetrazione di NOME COGNOME nell’ente RAGIONE_SOCIALE e, con esso, il concreto apporto da questi fornito al perseguimento dei fini RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rimanendo così privi di quel crisma di certezza e di inequivocità richiesto dal diritto vivente.
In particolare, la sentenza rescindente ha criticato che non fosse stato approfondito, alla stregua RAGIONE_SOCIALEo standard probatorio necessario, il significato probatorio RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferite a NOME COGNOME in ordine al ruolo ricoperto nell’omicidio di NOME COGNOME, alla detenzione di armi, alla partecipazione ad alcuni summit e ad alcune cene, all’affare del contrabbando del gasolio importato dall’Olanda e dalla Polonia, al coinvolgimento nell’affare RAGIONE_SOCIALEe fatture false. COGNOME rilevava decisivamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa captazione ambientale effettuata nella tavernetta di NOME COGNOME il 5 gennaio 2013.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello – secondo la sentenza rescindente – risentiva di un condizionamento di fondo: ossia la difficoltà di enucleare nell’apparato motivazionale evidenze che consentissero un efficace discernimento circa l’essere l’operato di NOME COGNOME il portato del legame familiare con i NOME NOME NOME – dei quali era provato il ruolo di affiliati con funzioni direttive in seno alla RAGIONE_SOCIALE -ovvero l’immediata ed autosufficiente dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sua effettiva intraneità al RAGIONE_SOCIALE. In presenza di un dato suscettibile di una lettura non univoca, la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di un impegno motivazionale ben piø consistente, in ossequio, peraltro, all’indicazione direttiva impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, deve escludersi l’idoneità di tali semplici rapporti a costituire, di per sØ, prova od anche soltanto indizio RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza di taluno all’RAGIONE_SOCIALE.
1.2 La Quinta Sezione ha ritenuto fondati, altresì, i motivi di ricorso articolati in relazione al delitto di cui all’art. 12quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l n. 356 del 1992, commesso nel novembre 2014 con «l’attribuzione da parte di NOME COGNOME a NOME COGNOME, che accettava, del 95% RAGIONE_SOCIALEe quote sociali RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE», di modo che l’imputato diveniva «socio occulto ed effettivo titolare RAGIONE_SOCIALEe quote sociali»: tutto ciò al fine di consentire a quest’ultimo di eludere gli effetti RAGIONE_SOCIALEa misura patrimoniale impostagli, ossia la confisca RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a lui riferibile.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata presentava – secondo la sentenza
rescindente – un macroscopico vulnus : emergeva, infatti, pacificamente, dalla rassegna RAGIONE_SOCIALEe evidenze fattuali come nell’anno 2004 NOME COGNOME avesse acquistato il 95% RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di guisa che, rispetto a tale momento, si sarebbe dovuto compiere la verifica se la contestata «attribuzione» RAGIONE_SOCIALEe quote stesse in capo a COGNOME dissimulasse un’operazione diretta a realizzare una disconnessione tra la loro titolarità formale e la loro titolarità sostanziale e se NOME COGNOME potesse fondatamente presumere l’avvio nei suoi confronti di un procedimento diretto all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
Inoltre, la sentenza impugnata aveva fatto malgoverno RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 12quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, laddove aveva ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori fosse integrato dall’assunzione da parte di NOME COGNOME, nel novembre 2014, RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio occulto e di gestore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con una interpretazione che tradisce il principio di tassatività RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatrice. Il reato previsto dall’art. 12quinquies d.l.. n. 306 del 1992 richiede che l’attribuzione fittizia RAGIONE_SOCIALEa titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità avvenga con modalità fittizie o “fraudolente”. Di questo necessario elemento di qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta non era stata data, però, alcuna dimostrazione nella sentenza impugnata, che aveva taciuto RAGIONE_SOCIALEe concrete e ab externo riconoscibili operazioni fraudolente suscettibili di dissimulare l’assunzione da parte di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio occulto e gestore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Invero, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che nell’ottobre 2014 la RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta a sequestro di prevenzione ed affidata alla gestione di un amministratore giudiziario, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema del contratto di sub-appalto alla società RAGIONE_SOCIALE, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare di Ozzano RAGIONE_SOCIALE‘Emilia e RAGIONE_SOCIALEa cessione del credito, vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente, alla RAGIONE_SOCIALE – in tesi d’accusa costituenti i meccanismi mediante i quali le risorse patrimoniali di pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano state immesse nella Due RAGIONE_SOCIALE ed attraverso questa nelle mani di COGNOME -, verificando, ad esempio, se l’elaborazione RAGIONE_SOCIALEe relative clausole negoziali fosse opera esclusiva di NOME COGNOME o anche RAGIONE_SOCIALE‘amministratore giudiziario, se dei detti accordi fosse stato informato il giudice RAGIONE_SOCIALEa prevenzione e, infine, se a sottoscriverli fosse stato l’amministratore giudiziario, come di regola sarebbe dovuto avvenire, oppure il proposto.
Anche in riferimento al reato di cui capo 2) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, dunque, la sentenza impugnata Ł stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione.
Con sentenza resa in data 11.3.2024, la Corte d’appello di Bologna, decidendo nel giudizio conseguente all’annullamento con rinvio, ha, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019 (impugnata dal pubblico ministero e da NOME COGNOME), dichiarato COGNOME responsabile anche del reato di cui al capo 2) nonchØ il non luogo a procedere per COGNOME in ordine al reato di cui capo 2) e ha confermato nel resto.
2.1 La sentenza premette che nel processo l’apporto dei collaboratori di giustizia in ordine alla posizione di COGNOME Ł stato assai rilevante, sicchØ i giudici di secondo grado passano inizialmente in rassegna le diverse figure dei dichiaranti in termini di attendibilità, pervenendo in generale ad un giudizio favorevole sul punto, che ricavano in primo luogo dalla circostanza che la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca sia stata già verificata da altre autorità giudiziarie in pronunce divenute irrevocabili con il riconoscimento in loro favore RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa collaborazione.
Ciò premesso, la Corte d’appello esamina le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME,
NOME, NOME e NOME, definendole tutte convergenti sulla partecipazione di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE criminoso emiliano e sul ruolo di direzione del RAGIONE_SOCIALE ad opera dei NOME COGNOME: a questo proposito, la sentenza rileva da subito che, secondo i collaboratori, i NOME COGNOME – rappresentanti a Reggio Emilia del boss NOME COGNOME fin dagli anni ’90, con una posizione di preminenza fra di essi riconosciuta a NOME COGNOME erano da sempre considerati come un’unica entità da parte dei sodali, i quali si rapportavano indifferentemente all’uno o agli altri.
In particolare, la Corte territoriale richiama le dichiarazioni individualizzanti di NOME, NOME, NOME e NOME, dalle quali ricava le seguenti informazioni sulla posizione di NOME COGNOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE:
egli fungeva da collegamento con i NOME NOME e NOME durante la loro detenzione e aveva un ruolo di raccordo con il RAGIONE_SOCIALE potentino dei RAGIONE_SOCIALE e con il RAGIONE_SOCIALE dei Ciampà; – tra il 2005 e il 2007 era spesso in compagnia dei NOME ed assisteva personalmente ai colloqui che i due avevano con altri sodali circa le attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
impiegato sin dagli anni ’90 in azioni di bassa manovalanza per l’articolazione RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME COGNOME, era progressivamente cresciuto in seno all’RAGIONE_SOCIALE, anche in virtø RAGIONE_SOCIALEa sua capacità di affrontare in modo pacato e riflessivo i problemi;
insieme ai NOME aveva accumulato a partire dal 2005 rilevanti quantità di denaro con attività in campo edilizio, attraverso società gestite da prestanome, per il tramite di false fatturazioni.
In questo contesto, la sentenza impugnata richiama le principali pronunce irrevocabili che hanno riguardato i NOME di NOME COGNOME, ricostruendo che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe contrapposizioni di ‘RAGIONE_SOCIALE a Cutro, essi si erano schierati negli anni ’90 con i COGNOME COGNOME, fornendo loro appoggio quando avevano soppiantato il RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME e divenendo poi NOME COGNOME il vertice RAGIONE_SOCIALEa struttura di ‘RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio di Reggio Emilia (in particolare, nel processo c.d. RAGIONE_SOCIALE veniva riconosciuto esponente di vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE operante in Emilia per il periodo dal 2001 al 2003).
Quindi, la Corte d’appello si sofferma sull’esito del processo c.d. NOME, di cui quello a carico di NOME COGNOME costituisce un’appendice. NOME e NOME COGNOME hanno definito il processo con riti alternativi: il primo Ł stato riconosciuto promotore e dirigente RAGIONE_SOCIALEa locale RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 2004 al 28.10.2015, oltre che responsabile di diversi reati-fine. Lo stesso vale anche per NOME COGNOME. I NOME COGNOME, inoltre, sono stati destinatari nel 2020 RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale e di una condanna in secondo grado nel processo c.d. Perseverans (compreso NOME) per reati aggravati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis .1 cod. pen.
2.2 Di seguito, la Corte d’appello passa ad esaminare il punto RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE criminoso.
Innanzitutto, evidenzia, a fronte di specifica doglianza difensiva, che il riferimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado anche ai fatti anteriori al periodo oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione non sia irrilevante, perchØ Ł negli anni precedenti che NOME COGNOME avvia la propria formazione RAGIONE_SOCIALE in ambiente di ‘RAGIONE_SOCIALE e mutua dai NOME il modus operandi e la mentalità tipica RAGIONE_SOCIALE‘agire RAGIONE_SOCIALE.
Il richiamo al periodo precedente serve alla Corte d’appello per precisare – sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, NOME e NOME – che NOME COGNOME faceva parte sin dagli anni ’90 di un RAGIONE_SOCIALE di giovani appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE operante nel reggiano, dedito a reati predatori e stabilmente a disposizione RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE , così accreditandosi presso gli esponenti di vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la sentenza richiama anche altre emergenze investigative o processuali, da cui risulta: che NOME COGNOME sarebbe stato coinvolto anche nell’omicidio di tale COGNOME (ma non in sede giudiziaria); che aveva in quegli anni assidue frequentazioni con altri soggetti poi condannati per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che da una intercettazione ambientale del 9.3.1999 con il fratello NOME emergeva la sua adesione precoce alle logiche di ‘RAGIONE_SOCIALE e la sua piena conoscenza RAGIONE_SOCIALEe dinamiche e degli equilibri tra le varie consorterie, risultando, altresì, che lui stesso ammettesse la propria appartenenza al RAGIONE_SOCIALE concretizzatasi nel compimento di alcune attività realizzate per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; che aveva rapporti stretti con NOME COGNOME, esponente di spicco RAGIONE_SOCIALEa ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE negli anni ’90, il quale gli fece da istruttore e lo iniziò alle attività illecite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. In questa fase, si collocava anche il favoreggiamento RAGIONE_SOCIALEa latitanza di NOME COGNOME, esponente del clan COGNOME COGNOME, per il quale Ł stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
2.3 Quanto piø specificamente al periodo oggetto di contestazione, la Corte d’appello muove da quello che considera tra le piø significative manifestazioni RAGIONE_SOCIALEa messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato per gli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ovvero l’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto a Cutro nel maggio del 2004, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa guerra di mafia tra il clan RAGIONE_SOCIALE e il clan RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che la responsabilità di NOME COGNOME non Ł stata accertata con sentenza irrevocabile, i giudici di secondo grado prendono specificamente in considerazione i rilievi RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, per affermare in primo luogo che le dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente non sono tra loro contraddittorie.
La Corte territoriale richiama le dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME utilizzate per la condanna degli imputati RAGIONE_SOCIALE‘omicidio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di appello di Catanzaro, da cui emerge che NOME COGNOME era arrivato dal Nord Italia per un aiuto materiale nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio e che in particolare collaborò alla osservazione degli spostamenti di COGNOME, fornì apparecchi e schede telefoniche e, infine, si occupò del c.d. scappotto, assicurando agli autori materiali RAGIONE_SOCIALE‘agguato la fuga su auto ‘pulite’.
I giudici del rinvio ritengono, in risposta al rilievo specifico contenuto sul punto nella sentenza rescindente, che le dichiarazioni di COGNOME e NOME si riscontrano reciprocamente, collimando sia sulla circostanza che alcuni calabresi scesero da Reggio Emilia a Cutro per fornire un aiuto materiale, sia sulla circostanza che COGNOME partecipò alle operazioni di osservazione e appostamento. COGNOME aggiunge anche che COGNOME si occupò RAGIONE_SOCIALEe schede telefoniche e RAGIONE_SOCIALEo ‘scappotto’, ma ciò dipende dal fatto che aveva partecipato materialmente alla prima fase RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio ed era piø informato di NOME. Dunque, non c’Ł, secondo la Corte d’appello, contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori, in quanto diverso Ł il loro bagaglio di conoscenze: le versioni concordano quanto al nucleo essenziale, ovvero che COGNOME partecipò all’omicidio, ma non come componente del ‘RAGIONE_SOCIALE di fuoco’.
NØ COGNOME Ł contraddetto dalla sentenza che condannò NOME per l’omicidio, nella quale Ł stabilito che fu quest’ultimo a fornire due telefoni forniti di schede, di cui uno rinvenuto sul luogo RAGIONE_SOCIALEo ‘scappotto’. L’azione si articolò in diverse fasi e richiese l’impiego di molti telefoni, sicchØ le dichiarazioni di COGNOME non contrastano con il giudicato.
La sentenza, quindi, affronta il punto critico costituito dal fatto che le dichiarazioni di entrambi i collaboratori sono de relato . A tal proposito, i giudici del rinvio richiamano il principio secondo cui una chiamata in reità de relato può avere come unico riscontro un’altra chiamata di analogo tenore a determinate condizioni e affermano che nel caso di specie sussistono i requisiti indicati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: in primo luogo, i
collaboratori sono intrinsecamente attendibili alla luce del loro percorso di collaborazione, positivamente giudicato in altre pronunce irrevocabili; in secondo luogo, si evidenzia che COGNOME era cresciuto nella ‘RAGIONE_SOCIALE insieme a COGNOME e aveva lui stesso partecipato all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, sicchØ era da considerarsi fonte privilegiata, anche perchØ presente al colloquio in cui COGNOME COGNOME disse a COGNOME di unirsi agli altri affiliati per l’omicidio di COGNOME; anche le fonti di NOME erano da considerarsi affidabili, ovvero i NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto finanziatori RAGIONE_SOCIALE‘azione.
In questo contesto, la Corte d’appello valorizza anche l’autonomia genetica RAGIONE_SOCIALEe chiamate, in quanto provenienti da fonti diverse e non comuni.
2.4 Tra le condotte emblematiche RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello prende in considerazione, poi, l’incarico conferitogli con riferimento alle armi, valorizzando, in primo luogo, l’avvenuto arresto in provincia di Varese nel 2005 RAGIONE_SOCIALE‘imputato in quanto trovato nel possesso illegale di armi e munizioni, acquistate, secondo i collaboratori NOME e NOME, per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e per il tramite di un pregiudicato calabrese. In particolare, COGNOME ne fu testimone diretto, mentre NOME ha dichiarato che le armi servivano specificamente per l’omicidio di NOME COGNOME.
In secondo luogo, i giudici di secondo grado richiamano un altro episodio, riferito da NOME, RAGIONE_SOCIALEa consegna da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato di una pistola TARGA_VEICOLO a NOME COGNOME, di cui il collaboratore aveva conoscenza diretta in quanto presente nel momento in cui l’arma fu affidata a COGNOME.
2.5 Anche il contrabbando del gasolio – una RAGIONE_SOCIALEe tipiche attività imprenditoriali esercitate dagli affiliati di ‘RAGIONE_SOCIALE – rappresenta, secondo la Corte d’appello, dimostrazione del coinvolgimento di NOME COGNOME negli ‘affari’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
A questo proposito, i giudici del rinvio richiamano il contenuto di un’intercettazione ambientale nella tavernetta del 20.2.2013 nonchØ le dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME, che, oltre a corroborarsi reciprocamente, sono assistite anche da elementi obiettivi di riscontro che la sentenza indica dettagliatamente.
E ne ricavano complessivamente la prova che NOME COGNOME partecipava con i suoi NOME al contrabbando di gasolio, il quale era da considerarsi un tipico affare di ‘RAGIONE_SOCIALE , condiviso dagli associati quale attività trasversale esercitata da nord a sud nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
2.6 La sentenza afferma anche la sistematica partecipazione di NOME COGNOME alle attività di falsa fatturazione, che costituiva uno dei principali strumenti di arricchimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale, adattandosi al tessuto economico e sociale, aveva acquisito una spiccata vocazione imprenditoriale.
Si tratta di un’attività che Ł stata irrevocabilmente accertata nella sentenza che ha definito il processo c.d. NOME e che era già emersa nel processo c.d. RAGIONE_SOCIALE, in cui erano stati condannati NOME COGNOME e NOME COGNOME. In quest’ultimo processo, era risultato che NOME COGNOME, pur non imputato, avesse comunque un ruolo per l’investimento dei proventi illeciti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE attraverso una attività di falsa fatturazione.
Il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato Ł emerso anche in questo processo per il tramite RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME, che – evidenzia la Corte d’appello – hanno ricevuto importanti riscontri obiettivi dall’esito di perquisizioni eseguite a carico di NOME COGNOME e, soprattutto, dalla circostanza che NOME COGNOME avesse acquistato le quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, utilizzata per questo tipo di operazioni, come emerso negli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza di Cremona, riportati nell’istruttoria svolta dinanzi alla stessa Corte d’appello ex art. 603 cod. proc. pen.
¨ risultato, in particolare, che le false fatturazioni – eseguite da COGNOME in modo sistematico e continuo – servissero al riciclaggio dei proventi RAGIONE_SOCIALEe estorsioni e RAGIONE_SOCIALEe usure compiute al nord da appartenenti al clan RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la Corte d’appello rimarca che anche dopo il sequestro di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2014, COGNOME continuò ad essere operativo in questo settore con il ruolo di collettore di denaro da reimpiegare nella falsa fatturazione, operando in particolare con la società RAGIONE_SOCIALE.
2.7 A questo proposito, la sentenza impugnata attinge elementi dalle sentenze emesse nei processi c.d. NOME, Grimilde e Perseverance per affermare che la fittizia intestazione di imprese era una importante strategia RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE onde infiltrarsi nel tessuto economico e sociale locale e che tale strategia era utilizzata anche dai COGNOME.
Nell’ambito di questa strategia, NOME COGNOME svolse un ruolo essenziale, prestandosi per conto dei NOME già coinvolti in processi di mafia ad assumere la qualità di socio formale di diverse società del RAGIONE_SOCIALE: i giudici ne citano otto.
Dalle intercettazioni svolte nelle inchieste denominate NOME e NOME, Ł risultato che le varie società svolgevano un’attività imprenditoriale unitaria e che la esposizione formale di NOME COGNOME era direttamente correlata alle vicende giudiziarie dei NOME, protraendosi fino alla misura di prevenzione patrimoniale del 2014, dopo la quale i NOME COGNOME dovettero ricorrere a prestanomi estranei al nucleo familiare.
In questo momento, si inserisce l’impiego RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, le cui quote furono acquistate da NOME COGNOME con la complicità di COGNOME, debitore dei COGNOME, divenendone dipendente e operando con essa proprio negli anni RAGIONE_SOCIALEa operazione c.d. NOME.
2.8 La sentenza individua un altro momento fondamentale per l’attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella partecipazione ai c.d. summit RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE riservati ai membri del RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che i diversi collaboratori hanno concordemente riferito che a queste riunioni fosse presente anche NOME COGNOME.
In particolare, COGNOME ha riferito di diversi incontri tra il 2005 e il 2007 presso un cantiere dei COGNOME a Pieve di Modolena; NOME ha parlato del medesimo cantiere e anche di una cena al ristorante Laghi di Tibbia del 13.10.2011 nonchØ di una riunione presso la struttura RAGIONE_SOCIALE in data 10.3.2012 e di una riunione del successivo 20.3.2012 presso il capannone di NOME COGNOME. NOME ha detto anche di quattro riunioni tenutesi nel 2009, alle quali era presente personalmente. Infine, anche NOME ha riferito, sia pure de relato , di un incontro RAGIONE_SOCIALE‘estate 2011, in cui i NOME COGNOME si erano recati a Cutro per porgere le scuse a NOME COGNOME, indicato da NOME COGNOME come suo rappresentante al nord, che era stato insultato da NOME COGNOME.
2.9 A proposito dei summit di ‘RAGIONE_SOCIALE , la sentenza si occupa anche di quelli che si tenevano presso la tavernetta di NOME COGNOME COGNOME, definita il luogo di elezione di tali incontri.
I collaboratori NOME e COGNOME hanno dichiarato che vi partecipava spesso NOME COGNOME e anche le intercettazioni svolte nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘indagine denominata Kyterion, confluite nel processo, hanno comprovato che nell’estate del 2012 COGNOME andò a fare visita diverse volte a COGNOME COGNOME, con il quale si intrattenne in dialoghi di ‘RAGIONE_SOCIALE .
La sentenza fa poi riferimento ad una conversazione tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, oggetto anche RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, per ribadire che, a seguito di riascolto e trascrizione del colloquio, risulta confermato che COGNOME proponga ai suoi due interlocutori di utilizzare per la riscossione di un credito al nord ‘COGNOME il fratello’, da
indentificare nell’odierno ricorrente, e non invece ‘COGNOME‘ come risulta dalla trascrizione del consulente di parte. La conclusione Ł vieppiø avvalorata dal fatto che si tratti di un’azione da compiere al nord, che si parla del soggetto come ‘il fratello’ e che anche in un’altra conversazione del 28.8.2021 COGNOME COGNOME chiami NOME COGNOME con il diminutivo di ‘COGNOME‘.
Anche in una conversazione intercettata nella tavernetta il 20.2.2013 COGNOME COGNOME, parlando con due siciliani che gli chiedono a chi rivolgersi per un trasporto di gasolio, dopo aver parlato di NOME COGNOME, dice: ‘A NOME! Chiama a NOME!’. Anche in questo caso la Corte d’appello dà atto che a seguito di riascolto Ł risultato che gli interlocutori del colloquio parlino di ‘NOME COGNOME‘ e non di ‘NOME COGNOME‘ come obiettato dal consulente di parte. La dizione Ł stata confermata anche dal confronto sonoro con la parola ‘NOME‘ pronunciata da NOME COGNOME in un’altra intercettazione. Peraltro, COGNOME, a differenza di NOME COGNOME, non operava nel trasporto del gasolio e non si era mai spostato da Cutro al nord.
2.10 Da ultimo, la Corte d’appello argomenta che la partecipazione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE deriva anche dall’essere stato accertato che, nel corso del processo c.d. NOME, NOME COGNOME, detenuto, si avvaleva del suo contributo per garantire un costante scambio di informazioni con gli altri imputati, sia nei colloqui in carcere che nell’aula di udienza, e per sviluppare una campagna mediatica con cui, facendo pressioni sui giornalisti locali e giovandosi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione di alcuni di essi compiacenti, si tendeva a diffondere nell’opinione pubblica l’idea che i provvedimenti prefettizi antimafia adottati nei confronti degli imprenditori cutresi fossero la conseguenza di una indiscriminata criminalizzazione dei cittadini di origine calabrese.
La conferma del contributo di NOME COGNOME all’attuazione di questa strategia processuale proviene anche dal contenuto di alcune lettere inviategli dal carcere dal fratello NOME, che gli sollecitava la richiesta di testimoni compiacenti o favorevoli, e dall’esito del sequestro degli hard disk RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da cui sono risultate ricerche sulla moglie del sindaco in vista di un’attività di dossieraggio.
La sentenza riporta anche le dichiarazioni del collaboratore COGNOME circa il fatto che NOME COGNOME si sarebbe fatto portatore di un messaggio registrato dal fratello in carcere e diretto ad una RAGIONE_SOCIALEe persone offese, intimidita in questo modo perchØ ridimensionasse la portata RAGIONE_SOCIALEa sua denuncia.
2.11 La Corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto di avere ottemperato in sede di rinvio alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, sicchØ dai complessivi elementi probatori, come implementati anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, ha tratto motivi per confermare la dichiarazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine alla sua partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE con un ruolo apicale.
In particolare, i giudici del rinvio hanno considerato smentita la prospettazione difensiva secondo cui l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di NOME COGNOME dipendeva dal suo rapporto di parentela con NOME e NOME COGNOME, essendo emerso invece che egli avesse assunto un ruolo fattivo e dinamico all’interno del RAGIONE_SOCIALE, consolidatosi fino all’assunzione di una posizione di vertice.
2.12 A proposito RAGIONE_SOCIALEa ipotesi di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis cod. pen., la sentenza ritiene infondato il relativo motivo d’appello, contraddetto dalle numerose condanne irrevocabili che hanno individuato la famiglia COGNOME come reggente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Reggio Emilia, e precisamente nelle persone dei NOME NOME NOME, coadiuvati da NOME NOME NOME NOME.
I collaboratori hanno concordemente affermato che ciascuno dei NOME COGNOME godeva all’esterno RAGIONE_SOCIALEa stessa considerazione e autorevolezza.
In particolare, NOME svolgeva una funzione vicaria a seguito RAGIONE_SOCIALE‘arresto dei due NOME e per portare avanti gli affari e gli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e RAGIONE_SOCIALEe attività imprenditoriali. Da ultimo, nel corso del processo c.d. NOME assunse il compito di condizionarne l’esito e comunque una posizione di comando RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2.13 Quanto alle circostanze aggravanti del reato associativo, la Corte d’appello evidenzia che le risultanze processuali hanno offerto la prova che la RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE disponeva di armi e che, in particolare, NOME COGNOME aveva riportato una condanna per armi destinate alla RAGIONE_SOCIALE stessa nonchØ era stato incaricato specificamente di consegnare un’arma al boss NOME COGNOME.
Dunque, egli non solo era consapevole RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE, ma ne ebbe lui stesso in diverse occasioni il possesso diretto nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
2.14 Quanto all’aggravante di cui al comma sesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis cod. pen., la Corte d’appello ritiene che siano emersi molteplici elementi confermativi RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi che l’RAGIONE_SOCIALE provvedesse al reimpiego di profitti illeciti per mantenere o acquisire il controllo di attività economiche.
In questo senso, la sentenza richiama quanto già osservato a proposito RAGIONE_SOCIALEe false fatturazioni e RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del controllo di attività imprenditoriali locali grazie all’impiego di risorse provenienti dai delitti-fine RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente inquinamento RAGIONE_SOCIALEa attività di determinati settori imprenditoriali il cui svolgimento veniva alterato dall’immissione di profitti illeciti.
L’aggravante Ł applicabile anche a NOME COGNOME, in quanto di natura oggettiva, ma soprattutto perchØ Ł emerso che egli era dedito alla gestione di molteplici affari economici RAGIONE_SOCIALEa famiglia e si impegnava in particolare nella falsa fatturazione, nel contrabbando del gasolio e nelle intestazioni fittizia di società.
2.15 Quanto al reato di cui al capo 2), la Corte d’appello procede alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie già in atti ma anche di quelle rivenienti dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria in appello, in particolare dall’esame del luogotenente COGNOME e dall’acquisizione di documentazione.
I giudici di secondo grado ricostruiscono le vicende RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, costituita il 27.1.2004 e già nel luglio 2004 acquistata per il 95% RAGIONE_SOCIALEe quote da NOME COGNOME. COGNOME ne risulta dipendente dal dicembre 2015 al dicembre 2017, fino a che il 16.1.2018 acquista l’intera quota partecipativa RAGIONE_SOCIALEa società. Il 13.2.2018 la società viene sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p. del Tribunale di Bologna e poi a sequestro di prevenzione il 18.6.2018, cui segue la confisca di prevenzione irrevocabile.
La società aveva depositato i bilanci nel 2004; era seguito un periodo di inattività di sette anni e poi i bilanci erano stati depositati nuovamente per il periodo 2012-2015. In questo ultimo anno, c’era stato un aumento sensibile del fatturato per effetto di false fatturazioni.
2.16 La sentenza ricostruisce anche le vicende RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2002 con soci NOME COGNOME e la sorella NOME e avente ad oggetto la costruzione di edifici.
La società fu assoggettata a sequestro di prevenzione il 24.9.2014 con l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa gestione all’amministratore giudiziario NOME COGNOME, il quale chiedeva e otteneva di essere autorizzato dal Tribunale a farsi affiancare da NOME COGNOME, il cui ruolo di
amministratore unico fu poi revocato nel luglio del 2015. La società, comunque, aveva continuato l’attività economica anche dopo il sequestro, essendo risultata aggiudicataria di nuovi appalti e avendo mantenuto altri lavori ancora in fase esecutiva.
In questo contesto, la sentenza ripercorre le vicende di un cantiere di Ozzano, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato il 2.12.2014 un contratto di appalto con la committente RAGIONE_SOCIALE One. La RAGIONE_SOCIALE poi, con un contratto di subappalto del 9.12.2014 (sottoscritto dall’amministratore giudiziario), aveva stipulato di impiegare nel cantiere per un periodo di quattro mesi la società RAGIONE_SOCIALE, che nel 2015 aveva fatturato alla RAGIONE_SOCIALE una somma di circa 285.000 euro.
Le intercettazioni telefoniche disposte nell’indagine denominata ‘Diazzi’, e diffusamente riportate dalla Corte d’appello in sentenza, comprovavano che tutta la RAGIONE_SOCIALE del cantiere era stata gestita da NOME COGNOME.
2.17 I giudici del rinvio argomentano che il subappalto alla società RAGIONE_SOCIALE fu voluto da NOME COGNOME in ragione del fatto che egli l’aveva acquistata con modalità fraudolente nel 2014 da NOME COGNOME.
I rapporti tra COGNOME e COGNOME emergevano dalle intercettazioni nell’indagine c.d. NOME, da cui risultava che il secondo, mantenendo qualità formali di socio e amministratore, vendeva l’impresa al primo, dandola in compensazione di un debito di 15.000 euro. COGNOME, tra l’altro, acquisiva anche il token che gli avrebbe consentito l’accesso ai conti on line RAGIONE_SOCIALEa società.
2.18 La Corte d’appello ritiene provato anche che l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE non fu una iniziativa individuale di NOME COGNOME, ma un’operazione nell’interesse di tutti i NOME COGNOME a seguito dei sequestri di prevenzione che li avevano posti nella necessità di acquisire altri strumenti societari per continuare ad operare sul mercato. Risulta, tra l’altro, che anche NOME COGNOME ebbe rapporti epistolari con COGNOME, per persuaderlo RAGIONE_SOCIALEa necessità che la società RAGIONE_SOCIALE continuasse a lavorare, e che nel periodo di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa società NOME COGNOME ebbe consultazioni con i NOME NOME e NOME sull’attività RAGIONE_SOCIALEe società sequestrate.
Inoltre, il rinvenimento RAGIONE_SOCIALEa documentazione amministrativa e contabile RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE nel possesso di NOME COGNOME era suscettibile di dare conto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio occulto RAGIONE_SOCIALEa relativa attività imprenditoriale da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Anche la mail aziendale fu nella sua esclusiva disponibilità e risulta, altresì, dall’attività tecnica disposta in altro procedimento che NOME COGNOME si presentava ai terzi come il proprietario RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
2.19 La Corte d’appello dà poi conto RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio in data 21.2.2018 di COGNOME, il quale dichiarò che la società RAGIONE_SOCIALE era rimasta inattiva fino al 2011-2012 e che aveva avuto rapporti lavorativi con i COGNOME sin dal 2005, in relazione ad uno dei quali era rimasto in debito con NOME COGNOME di una somma di circa 16.000 euro, da estinguere con rate mensili di 3.000 euro. SenonchØ, dopo la prima rata COGNOME aveva proposto di cedergli la società RAGIONE_SOCIALE: egli non aveva accettato e, infine, aveva concordato di fargli effettuare lavori in un cantiere di Ozzano per permettere l’estinzione del debito. Nel 2018 aveva poi accettato la proposta di COGNOME e la cessione era avvenuta dopo la stipulazione di un patto para-sociale, in base a cui COGNOME si assumeva tutte le responsabilità a far data dal 3.10.2014 per il periodo in cui aveva di fatto gestito la società.
2.20 La sentenza, a questo punto, chiarisce che COGNOME ha spiegato di aver preteso il patto parasociale dopo essere stato informato dallo stesso COGNOME degli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza compiuti presso la società RAGIONE_SOCIALE in rapporti con la società RAGIONE_SOCIALE.
Con questo patto, si riconosceva che la Due RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 3.10.2014 era stata gestita in via esclusiva da COGNOME, il quale si assumeva ogni responsabilità: veniva data, quindi, veste ufficiale alla cessione RAGIONE_SOCIALEe quote, che in realtà era intervenuta tra le parti sin dall’autunno nel 2014 con l’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di amministratore di fatto da parte di COGNOME.
La sentenza afferma che questo patto rispondeva all’interesse di COGNOME e non certo a quello di COGNOME, per il quale l’acquisizione formale RAGIONE_SOCIALEe quote non aveva alcuna utilità pratica, come da lui irragionevolmente sostenuto nel corso di dichiarazioni spontanee, in un periodo in cui invece era pendente il procedimento di prevenzione. Che l’operazione non fosse sensata per COGNOME, Ł stato riconosciuto nel suo interrogatorio anche da COGNOME, il quale era colui che l’aveva chiesta e voluta per prendere le distanze dalle eventuali attività illegali di COGNOME.
Di conseguenza, la sentenza ritiene incontrovertibilmente dimostrato che COGNOME vendette con modalità occulte a COGNOME la società RAGIONE_SOCIALE già il 30.11.2014 e che da quel momento COGNOME divenne proprietario RAGIONE_SOCIALEe quote e amministratore RAGIONE_SOCIALEa società, estromettendo lo stesso COGNOME, il quale rimase intestatario formale fittizio RAGIONE_SOCIALEe quote fino all’atto del 16.1.2018.
In questo modus operandi Ł consistita la frode, cioŁ nella creazione di una dissociazione tra la titolarità effettiva acquisita da COGNOME, tenuta nascosta, e la titolarità formale rimasta in capo a COGNOME nei confronti di terzi, ma di fatto fittizia perchØ questi aveva ceduto le quote sociali a compensazione del debito vantato nei suoi confronti da COGNOME.
Ne Ł rimasto integrato, dunque, il reato di intestazione fittizia, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, Ł configurabile anche quando l’interponente acquisisca un’attività già costituita in precedenza da altri, che in tal modo vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. Il legislatore ha voluto reprimere le condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale ovvero sia attuata successivamente attraverso l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe quote di società già attive. Nella contestazione, peraltro, l’interposizione viene contestata dal novembre 2014 e non dalla data di costituzione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel 2004.
¨ rimasta integrata anche la condizione, pure richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di assunzione RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio occulto, occorre verificare la provenienza dal soggetto che non risulti formalmente titolare RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di elusione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione. Queste circostanze sono state dimostrate ed erano state rimarcate anche in sede di procedimento di prevenzione.
¨ emerso che la società RAGIONE_SOCIALE non disponeva di beni e di mezzi, tanto che dovette servirsi per l’esecuzione dei lavori RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, pur potendo gestire direttamente il cantiere, stipulò su istigazione di COGNOME un subappalto con la RAGIONE_SOCIALE, che conseguì un indebito vantaggio. In tal modo, risorse destinate alla RAGIONE_SOCIALE venivano utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE, che da questa operazione trasse un indubbio profitto.
Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene di avere così approfondito il tema – indicato dalla sentenza rescindente – RAGIONE_SOCIALEa esistenza di operazioni fraudolente suscettibili di nascondere ai terzi la qualità di COGNOME di socio occulto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai fini di eludere le misure di prevenzione. Nell’operazione del cantiere di Ozzano, COGNOME agì con modalità fraudolente per far ottenere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il subappalto, tenendo celata a tutti, in particolare all’amministratore giudiziario e alla committente, la sua qualità di titolare effettivo RAGIONE_SOCIALEe quote
di amministratore RAGIONE_SOCIALEa società, con il conseguimento di guadagni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Negli anni in cui COGNOME ebbe la titolarità occulta RAGIONE_SOCIALEa Due RAGIONE_SOCIALE, la società fu impiegata per l’acquisizione diretta di lavori, anche senza lo schema del subappalto con la intromissione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; la società fu utilizzata anche per operazioni di falsa fatturazione.
2.21 La Corte d’appello, di seguito, prende in considerazione la sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna, che aveva assolto COGNOME ritenendo non provato che questi, oltre alla sola gestione, avesse acquistato la Due RAGIONE_SOCIALE e avesse immesso denaro sin dal 2014 per sottrarsi all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione.
I giudici di secondo grado ritengono, invece, che sia stata acquisita la prova RAGIONE_SOCIALE‘acquisto da parte di COGNOME RAGIONE_SOCIALEe quote sociali sin dal 2014, a compensazione del debito di COGNOME nei suoi confronti, in ciò consistendo l’immissione di capitale nell’operazione, che il giudice di primo grado non aveva considerato, incorrendo in un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
Aggiungono che gli argomenti addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi del trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e non RAGIONE_SOCIALEe quote, in realtà, sono dimostrativi del contrario, in quanto l’interposizione fittizia consentiva a COGNOME di continuare con metodo RAGIONE_SOCIALE le attività, al fine di conseguire gli utili che le misure di prevenzione gli avevano di fatto precluso con il sequestro RAGIONE_SOCIALEe imprese. La gestione in piena autonomia RAGIONE_SOCIALEa società vi fu, soltanto perchØ COGNOME era diventato il padrone RAGIONE_SOCIALEa società stessa, sostituendosi in tutto alla posizione di NOME sotto la parvenza di mero dipendente. Infatti, NOME gli aveva fornito ogni strumento per essere indipendente, consentendogli di agire fraudolentemente a suo nome in piena autonomia.
La Corte d’appello stigmatizza anche il fatto che la sentenza di primo grado non avesse affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa falsa fatturazione realizzata da COGNOME con la Due RAGIONE_SOCIALE, integrante la finalità di agevolazione RAGIONE_SOCIALEe attività di riciclaggio contestata congiuntamente all’elusione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione non considerata dal G.u.p.
NOME COGNOME, dunque, viene considerato responsabile anche del reato di cui al capo 2), aggravato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, ciò che discende inevitabilmente dal suo ruolo apicale nella ‘RAGIONE_SOCIALE.
2.22 La Corte d’appello accoglie, infine, il motivo di ricorso del pubblico ministero, che lamentava la mancata confisca RAGIONE_SOCIALE‘appartamento RAGIONE_SOCIALEa palazzina di INDIRIZZO in Cutro, non catastalmente censito, nella disponibilità dei COGNOME, avendo rilevato in motivazione lo stesso giudice di primo grado il difetto RAGIONE_SOCIALEa confisca nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, dovuto a mera dimenticanza.
Gli accertamenti hanno comprovato che le due unità abitative, non formalmente intestate ai NOME nØ a nessun’altro, sono nella disponibilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME. Anche i collaboratori NOME e NOME hanno dichiarato che si tratta di immobile appartenente ai COGNOME, abusivo e mai condonato.
Le circostanze accertate inducono a ritenere che la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di proprietà di NOME COGNOME si colloca nel periodo in cui Ł stata accertata la sproporzione, sicchØ l’imputato sostenne spese in misura del tutto incongrua rispetto alle sue risorse documentate e non ha assolto all’onere di fornire una spiegazione di tale sproporzione.
Di conseguenza, ricorrono i requisiti per la confisca per sproporzione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione peritale intervenuta nel processo di prevenzione.
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto i difensori di NOME COGNOME, articolando otto motivi.
3.1 Con il primo motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis cod. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente, palesemente illogica e contraddittoria in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 1).
3.1.1 Con riferimento innanzitutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorso stigmatizza la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti risalenti ad un periodo precedente a quello RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, che vengono utilizzati per conferire attendibilità al narrato dei collaboratori su NOME COGNOME.
Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni contraddittorie, da cui risulta che COGNOME avesse tutt’al piø un ruolo di mero esecutore.
Per esempio, NOME, riferendo RAGIONE_SOCIALE‘incendio RAGIONE_SOCIALE‘auto del carabiniere COGNOME nel 2000, dichiara che l’imputato vi partecipò come esecutore insieme a un RAGIONE_SOCIALE di giovani. E alla luce di tale dichiarazione, risulta inattendibile dal punto di vista logico che solo dopo due anni, secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, COGNOME fosse passato dalla bassa manovalanza al vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Le dichiarazioni di NOME sono inoltre inattendibili e smentite quando quest’ultimo cita l’episodio RAGIONE_SOCIALEe intimidazioni al detenuto NOME COGNOME. Inoltre, sono prive di riscontri circa l’episodio RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di COGNOME alla riunione del 20.3.2012 presso il capannone di COGNOME, alle riunioni del 2009 con i RAGIONE_SOCIALE e all’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura RAGIONE_SOCIALEa segretaria di COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘1.8.2013.
Ancora, mentre il dichiarante COGNOME afferma che NOME COGNOME non era mai stato formalmente affiliato e lo stesso NOME riferisce di non essere al corrente RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto battesimo di NOME COGNOME, il collaboratore COGNOME afferma invece che l’imputato era stato ritualmente affiliato.
Peraltro, lo stesso COGNOME riferisce che NOME COGNOME nella ‘RAGIONE_SOCIALE aveva il suo ‘grado’, utilizzando un termine che invece la ‘RAGIONE_SOCIALE non adopera mai, in quanto proprio RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine (adotta, invece, il termine ‘dote’).
Quando poi parla RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME COGNOME a fatti di sangue in Calabria, il collaboratore COGNOME non riferisce le circostanze in cui avrebbe appreso queste notizie da NOME COGNOME; peraltro, su tale punto le sue dichiarazioni contrastano con quelle di NOME.
E quando la sentenza fa riferimento all’omicidio del ‘ladruncolo’ COGNOME, lo utilizza come dato da cui si evince ulteriormente la partecipazione di NOME COGNOME alla ‘RAGIONE_SOCIALE , nonostante la Corte d’assise di Catanzaro con sentenza irrevocabile abbia condannato altre persone per tale fatto.
3.1.2 Quanto all’omicidio di NOME COGNOME, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – secondo il ricorso – non Ł coesa, quanto all’individuazione del ruolo che avrebbe assunto NOME COGNOME, accogliendo dichiarazioni discordanti e non adeguatamente corroborate.
COGNOME ha detto che il suo contributo consistette nell’organizzare il cosiddetto ‘scappotto’ e nel fornire ai componenti del RAGIONE_SOCIALE di fuoco telefoni RAGIONE_SOCIALEri e schede telefoniche. SenonchØ la sentenza rescindente aveva rimarcato che su questo punto la ricostruzione era smentita dal fatto che con sentenza irrevocabile era stato stabilito che a fornire i telefoni completi di scheda ai killer di COGNOME fu NOME COGNOME.
Anche gli elementi addotti dalla sentenza a riscontro del narrato di COGNOME si caratterizzano per incertezza e fanno riferimento alle risultanze RAGIONE_SOCIALEe celle agganciate da una RAGIONE_SOCIALEe schede in data 25.3.2004. Al riguardo, il ricorso osserva che alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1bis , d.l. n 132 del 2021, i dati relativi al traffico telefonico acquisiti in data precedente all’entrata in vigore del decreto stesso possono essere utilizzati a carico di un imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, che nel caso di specie devono confermare, peraltro, la
geolocalizzazione e non l’imputazione. I dati del traffico telefonico non sono stati riscontrati da altri elementi di prova relativi alla geolocalizzazione, sicchØ non possono essere utilizzati a carico di NOME COGNOME.
Dal canto suo, il dichiarante NOME ha riferito che il ricorrente avrebbe svolto la funzione di vedetta, in termini pertanto non coincidenti con il ruolo individuato da COGNOME. Nonostante ciò, la sentenza ravvisa incomprensibilmente una convergenza tra i due dichiaranti, sebbene abbiano riferito ruoli distinti di NOME COGNOME e COGNOME non abbia mai riferito di attività di osservazione compiuta dal ricorrente.
Anche le dichiarazioni di COGNOME su questo punto sono insufficienti, perchØ ha riferito che COGNOME partecipò all’omicidio di COGNOME, pur non essendo in grado di dire con quale ruolo. Si tratta di un ulteriore elemento insufficiente, che, unito alle dichiarazioni già tra loro contrastanti di COGNOME e NOME, palesa vieppiø la inidoneità RAGIONE_SOCIALEe propalazioni dei collaboratori a comprovare la partecipazione del ricorrente all’omicidio di COGNOME.
3.1.3 Quanto al possesso di armi, la sentenza lo collega alle dichiarazioni di COGNOME e NOME e, pertanto, all’arresto di COGNOME nel 2005 per detenzione illegale di armi. I giudici citano, altresì, le dichiarazioni di COGNOME, il quale tuttavia ha affermato di non sapere alcunchØ RAGIONE_SOCIALE‘arresto di COGNOME, dato inverosimile alla luce RAGIONE_SOCIALEa frequentazione che costui aveva con il ricorrente e del fatto che secondo i collaboratori quelle armi erano destinate all’RAGIONE_SOCIALE: si tratterebbe di un aspetto che un soggetto come COGNOME, il quale rivestiva un ruolo importante nella struttura malavitosa, non avrebbe potuto ignorare, a maggior ragione se si considera che, secondo NOME, le armi sarebbero state destinate specificamente all’omicidio in territorio emiliano di tale NOME COGNOME.
Quanto, poi, alla consegna di una pistola da parte di COGNOME a NOME COGNOME, il dato si fonda sulle sole dichiarazioni di NOME, prive di riscontro.
3.1.4 Quanto al commercio di gasolio, la sentenza si basa innanzitutto sulle dichiarazioni di NOME, che sono tuttavia ambigue perchØ fanno riferimento cumulativamente ai NOME COGNOME, descritti dal collaboratore come impegnati a perseguire i propri interessi personali piuttosto che quelli RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE . Peraltro, la stessa sentenza fa riferimento al fatto che NOME COGNOME aveva scelto come suo rappresentante al Nord NOME anzichØ COGNOME, il quale aveva nascosto al boss troppi affari compiuti in autonomia.
Inoltre, la sentenza non rimarca la contraddizione tra le dichiarazioni di NOME, secondo cui l’affare del gasolio era molto remunerativo, e quelle di NOME, secondo cui i margini di guadagno erano invece assai limitati. Infine, del tutto inconferenti devono considerarsi le dichiarazioni di COGNOME, il quale sul punto riferisce affermazioni senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALEa fonte e RAGIONE_SOCIALEe circostanze in cui ne Ł venuto a conoscenza.
3.1.5. Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza adduce innanzitutto le risultanze RAGIONE_SOCIALEa indagine denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che tuttavia risale al 2002, fuori dal periodo in contestazione. Lo stesso vale per le dichiarazioni di NOME che pure si riferiscono a fatti verificatisi fino al 2002. Le dichiarazioni di NOME sono a loro volta generiche quando fanno riferimento a un episodio specifico, quello di Verona verificatosi nel 2012 e il 2013, ma senza riscontri.
La sentenza rescindente imponeva di individuare la funzionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa falsa fatturazione agli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre invece la sentenza impugnata la considera una tipica operazione di ‘RAGIONE_SOCIALE solo perchØ avrebbe coinvolto diversi accoliti, circostanza questa, di per sØ, non decisiva.
Anche il riferimento alla riunione del 2012 presso il capannone di COGNOME, dove si
sarebbe spiegato alla presenza del ricorrente il sistema RAGIONE_SOCIALEa triangolazione RAGIONE_SOCIALEe false fatturazioni, Ł privo di riscontri.
3.1.6. Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza elenca una serie di vicende societarie che non riguardano NOME COGNOME o che riguardano un periodo precedente a quello in contestazione.
In ogni caso, la sentenza afferma che tali vicende sono state gestite dai soli NOME COGNOME, sicchØ manca di trattare l’apporto che ne sarebbe derivato all’RAGIONE_SOCIALE.
3.1.7. Quanto alla partecipazione ai summit, la sentenza richiama le dichiarazioni di COGNOME, il quale ha riferito che era solito andare a trovare i COGNOME per questioni di ‘RAGIONE_SOCIALE nel 2005 al 2007 a Pieve di Modolena. SenonchØ, la Corte d’appello dà atto anche che NOME ha riferito di un episodio avvenuto presso lo stesso cantiere tra il 2004 e il 2006 in cui NOME COGNOME aveva annunciato l’intenzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di eliminare COGNOME. Di conseguenza, manca la motivazione sul contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboranti e sulle possibili ragioni di acredine di COGNOME nei confronti dei COGNOME; in ogni caso le due dichiarazioni non sono riscontrate, sicchØ non Ł applicabile il principio per cui le dichiarazioni di chiamata in correità possono riscontrarsi reciprocamente.
Oltre che inconferente, Ł anche priva di riscontri la chiamata relativa alla partecipazione a una cena al ristorante Laghi di Tibbia, in cui si discusse di un intervento edilizio. Così come priva di riscontri oltre che generica Ł la dichiarazione di NOME sulla presunta partecipazione di COGNOME a una riunione nel 2012 presso il RAGIONE_SOCIALE. E prive di riscontro sono anche le partecipazioni alle riunioni presso il capannone di COGNOME e alle riunioni con i RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, ancora, all’incontro di scuse con COGNOME, che Ł stato riportato da COGNOME, la Corte d’appello non tiene conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di riscontri alle dichiarazioni, che peraltro sono anche contraddittorie quanto alla presenza o meno al fatto di NOME COGNOME.
3.1.8. Quanto ai dialoghi nella tavernetta di COGNOME COGNOME, i giudici di secondo grado richiamano le dichiarazioni di COGNOME, che tuttavia sono connotate da estrema genericità.
La motivazione Ł poi contraddittoria quando adduce il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione ambientale del 5.1.2013 quanto all’identificazione di ‘COGNOME‘. I giudici di secondo grado non si confrontano con la consulenza di parte e non la confutano. NØ si confrontano con la memoria di replica del consulente ai risultati del riascolto di polizia giudiziaria, che pure la sentenza richiama per motivare la riconducibilità al ricorrente RAGIONE_SOCIALEe citazioni contenute nella conversazione. La omissione di valutazione equivale alla negazione del valore del metodo scientifico del consulente.
Apparente Ł poi la motivazione quando, per escludere che la persona cui si riferivano le conversazioni nn. 31551 e 31552 fosse, come annotato dal c.t.p., NOME COGNOME, afferma che i NOME COGNOME non erano soggetti dediti al commercio di gasolio, omettendo di esplicitare da quali prove sia sostenuta l’affermazione.
3.1.9. Quanto alla strategia del processo c.d. NOME, la Corte d’appello ritiene che la vicinanza RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai NOME detenuti sia solidarietà ‘RAGIONE_SOCIALE, e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE‘argomento che l’uso del plurale in una missiva inviata da NOME a NOME sia la conferma che la collaborazione del ricorrente non avveniva nell’esclusivo interesse dei NOME, ma nel piø generale interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Non c’Ł prova, tuttavia, che l’attività di NOME COGNOME servisse ad appoggiare altri sodali, ed Ł apodittica l’affermazione secondo cui l’appoggio ai NOME fosse significativo di intraneità alla ‘RAGIONE_SOCIALE .
La motivazione Ł contraddittoria quando trae dal riferimento alla riservatezza,
contenuto nella missiva di NOME COGNOME, un riscontro circa la natura illecita dei suoi suggerimenti al fratello, perchØ, se la premessa Ł che sapesse di essere controllato, si dovrebbe concludere che non avrebbe utilizzato la corrispondenza per finalità criminose. Anche il riferimento alla ricerca di testimoni e alla preparazione di domande da porgli non Ł attività di illecito indottrinamento, ma normale attività difensiva. La stessa RAGIONE_SOCIALE del registratore introdotto in carcere per un messaggio intimidatorio veicolato dal ricorrente alla persona offesa COGNOME, non si confronta con il fatto che costui ha reso al processo dichiarazioni corrispondenti a quelle rese in precedenza, sicchØ di nessuna intimidazione Ł stato vittima.
3.2 Con il secondo motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis , comma secondo, cod. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente e contraddittoria con riferimento al ruolo apicale del ricorrente nell’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1).
La Corte d’appello ha proceduto a un mero assemblaggio dei contenuti istruttori per dichiarare il ruolo apicale di NOME COGNOME, con affermazione non supportata da alcuna valutazione assiologicamente orientata.
Il coinvolgimento del ricorrente nei tipici affari illeciti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE può tutt’al piø dimostrare l’intraneità, non l’esercizio di un ruolo apicale. Ruolo che nemmeno si può ricavare dalla generica dichiarazione del collaboratore NOME, riferita indistintamente a tutti i NOME COGNOME, e ciò considerato che lo stesso dichiarante ha affermato che NOME svolgeva compiti di bassa manovalanza. D’altro canto, l’essere tenuto in grande considerazione da NOME COGNOME Ł anch’esso elemento neutro; anzi, Ł la stessa sentenza che poi afferma contraddittoriamente che NOME COGNOME fosse posto sotto la guida dei NOME NOME e NOME.
Ulteriore contrasto si rinviene in sentenza nelle propalazioni dei collaboratori, che, da un lato, dichiarano che NOME fosse il reggente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE durante la detenzione dei NOME e, dall’altro, dicono che avesse il compito di raccogliere messaggi dal carcere o di recarsi in udienza per prendere informazioni, così facendo riferimento a compiti certamente esecutivi.
Anche il ritenuto ruolo di direzione nel sistema RAGIONE_SOCIALEe false fatturazioni non coinciderebbe con il ruolo di direzione del RAGIONE_SOCIALE, ma con la responsabilità di scelte organizzative nell’ambito di un’attività già intrapresa.
La stessa partecipazione alle riunioni di mafia non Ł idonea a distinguere, in mancanza di elementi concreti, un ruolo direttivo da quello di mero partecipe.
3.3. Con il terzo motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 59, comma secondo, 416bis , commi quarto e quinto, cod. pen., nonchØ il vizio di motivazione apparente con riferimento alla natura armata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza Ł viziata anche quando ritiene che la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE consenta di ritenere armata ogni sua articolazione.
Sotto questo profilo, la sentenza valorizza le conclusioni del G.u.p. nel processo c.d. NOME con rito abbreviato quanto al fatto che l’articolazione fosse dedita anche a estorsioni, usure, incendi, danneggiamenti, cioŁ attività per le quali risulta essenziale il possesso di armi.
Tale affermazione costituisce motivazione apparente, perchØ non consente di comprendere se tali attività siano state poste effettivamente in essere con l’impiego di armi e per il conseguimento di scopi del RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, tale aggravante, pur avendo natura oggettiva, Ł soggetta alla regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., per la quale le circostanze aggravanti sono valutate a carico RAGIONE_SOCIALE‘agente solo se non conosciute o ignorate per colpa.
Di conseguenza, la sola ritenuta disponibilità di armi da parte di altre persone non Ł sufficiente a sostenerne la loro riferibilità a tutti gli affiliati.
3.4 Con il quarto motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis , comma sesto, cod. pen., nonchØ il vizio di motivazione apparente o palesemente illogica con riferimento al finanziamento illecito RAGIONE_SOCIALEe attività economiche.
La sentenza addebita la circostanza in questione a tutti i compartecipi in assenza di apposita verifica circa la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi ovvero la ignoranza colpevole di tale reimpiego.
Essa muove dall’assunto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe operato nel settore RAGIONE_SOCIALEa falsa fatturazione, la quale comportava, oltre all’evasione di imposte, il successivo fallimento RAGIONE_SOCIALEe società cartiere, ma nulla dice in ordine al fatto che anche le attività produttive di profitti illeciti erano alimentate da risorse RAGIONE_SOCIALEa stessa natura.
Anche se si considerasse l’esercizio di queste attività economiche quale estrinsecazione RAGIONE_SOCIALE‘attività del preteso RAGIONE_SOCIALE, questo non dimostrerebbe l’impiego di capitali. La Corte d’appello ha omesso di chiarire i criteri RAGIONE_SOCIALEa propria valutazione, giacchØ si sarebbe dovuto dimostrare che determinate attività fossero condotte in modo tale da prevalere nel territorio di insediamento su altre similari.
Di conseguenza, la sentenza afferma la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante senza preoccuparsi di individuare e apprezzare gli elementi probatori specifici per sostenerne la configurabilità in concreto.
3.5 Con il quinto motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 512bis cod. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 2).
La sentenza impugnata, pur aggiungendo copiose emergenze istruttorie rispetto alla pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, trascura di approfondire la direttiva fondamentale indicata dalla sentenza rescindente: verificare se al momento di acquisto del 95% RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME, il ricorrente potesse già considerarsi gestore occulto RAGIONE_SOCIALEa società ovvero prevedere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti.
Se Ł vero che l’intestazione fittizia Ł integrata anche quando l’interponente acquisisca un’attività già in precedenza costituita da altri, la norma penale incrimina l’attribuzione fittizia ad altri nella titolarità, per cui il tema fondamentale era l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa fittizietà RAGIONE_SOCIALE‘acquisto intervenuto nel 2004. Ritenere che la distrazione di risorse economiche dalla RAGIONE_SOCIALE alla Due RAGIONE_SOCIALE, mediante il contratto di subappalto del 2014, sia sintomatica RAGIONE_SOCIALEa fittizietà RAGIONE_SOCIALE‘acquisto di dieci anni prima, Ł conclusione del tutto irragionevole.
Anche sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità del procedimento di prevenzione, l’esposizione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie esclude la congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, laddove la sentenza rileva che la data di inizio RAGIONE_SOCIALEa gestione di COGNOME Ł successiva di nove giorni all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione: dunque, i giudici di secondo grado affermano chiaramente che NOME COGNOME si adoperò come gestore occulto solo dopo l’avvio nel procedimento di prevenzione, peraltro successivo di dieci anni all’acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote da parte di COGNOME.
3.6 Con il sesto motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis .1 cod. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente e palesemente illogica con riferimento alla aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui al capo 2).
L’unico impegno motivazionale in proposito si sostanzia nell’affermare che, siccome il ricorrente ricopriva un ruolo apicale nella ‘RAGIONE_SOCIALE, l’aggravamento sarebbe ‘inevitabile’.
La sentenza non ha spiegato quali vantaggi avrebbe ottenuto la RAGIONE_SOCIALE dall’intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALEa Due RAGIONE_SOCIALE. Doveva prendersi atto, invece, che un sodale può commettere reatifine anche senza agevolare la RAGIONE_SOCIALE.
Il riferimento al movente del tutto personale dei NOME COGNOME avrebbe richiesto una motivazione particolarmente rigorosa onde ritenerlo recessivo rispetto alla non motivata agevolazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE illecita.
3.7 Con il settimo motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen., 157 cod. pen. per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2).
PoichØ l’acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote societarie da parte di NOME Ł avvenuto il 28.7.2004, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie di natura istantanea.
Il tempo necessario a prescrivere, considerata anche l’aggravante ad effetto speciale, Ł di nove anni, sicchØ la prescrizione Ł maturata il 28.7.2013. prima del verificarsi di qualsiasi atto interruttivo.
Peraltro, alla fattispecie in esame non Ł applicabile il comma sesto RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 cod. pen., che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati commessi al fine di agevolare le associazioni mafiose, in quanto la norma Ł stata introdotta dalla l. n. 251 del 2005, prima del caso in esame.
3.8 Con l’ottavo motivo, deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240bis , 416bis , comma settimo, cod. pen., nonchØ il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca RAGIONE_SOCIALE‘abitazione sita in Cutro alla INDIRIZZO.
Per sostenere una correlazione temporale tra l’immobile confiscato di Cutro e il delitto associativo, la Corte d’appello fa riferimento a una nota dei Carabinieri di Cutro del 2018, ove si constatava che l’immobile era stato rifinito recentemente ma in assenza di indicazioni sulla data di esecuzione dei lavori.
L’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa misura discende dal fatto che l’acquisizione del bene Ł assai precedente al periodo RAGIONE_SOCIALEa imputazione, sicchØ non Ł possibile congetturarne una sua eventuale origine illecita.
Le Sezioni unite Montella hanno affermato che la sproporzione va riferita non già al patrimonio come complesso unitario, bensì alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto RAGIONE_SOCIALEa sproporzione devono essere oggetto di rigoroso accertamento e non vanno fissati nel reddito al momento RAGIONE_SOCIALEa misura, ma nel reddito al tempo dei singoli acquisti.
Con memoria depositata in data 3.9.2025, i difensori di NOME COGNOME hanno presentato motivi nuovi, con particolare riferimento al primo e al quinto motivo RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso, articolando ulteriori argomentazioni di supporto e allegando documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
L’esame dei motivi di ricorso deve muovere dalla sentenza di annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, la quale ha innanzitutto evidenziato, quanto al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., la necessità di una piø consistente motivazione, in ragione del legame familiare di NOME COGNOME con i capi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa esigenza di discernere tra l’ipotesi secondo cui il suo operato fosse frutto RAGIONE_SOCIALEa effettiva intraneità al clan e l’ipotesi secondo cui fosse invece mero portato del rapporto di parentela.
In particolare, la sentenza rescindente ha ritenuto che la Corte d’appello di Bologna nella sua prima pronuncia si fosse limitata a richiamare le informazioni fornite dai chiamanti in correità, senza estrapolarne gli indicatori idonei a dimostrare il fattivo contributo di NOME COGNOME a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A questo proposito, va rilevato che con l’annullamento sono stati enunciati, in riferimento a ciascuno dei fatti che secondo la sentenza annullata avrebbero dovuto attestare la partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, i profili problematici che hanno determinato la inadeguatezza del vaglio critico del compendio probatorio al fine di dar conto RAGIONE_SOCIALEa riconoscibilità del rapporto di organica compenetrazione di NOME COGNOME nell’ente RAGIONE_SOCIALE e del concreto apporto da lui fornito al perseguimento dei fini RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un punto di particolare rilievo, al fine di intendere la ratio decidendi che sorregge l’annullamento disposto dalla sentenza rescindente.
Ribadendo quanto sinteticamente riportato al punto 1.1. del Ritenuto in fatto, va osservato che il vizio di fondo colto nella prima sentenza d’appello annullata Ł stato individuato in questi termini dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Quinta sezione penale sopra ricordata: «la pronunzia pone difficoltà di lettura, perchØ l’esorbitanza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rassegnate offusca le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, finendo per rendere disorganica l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe prove e non chiaramente esplicitata la loro rilevanza rispetto al fatto da provare e alla soluzione RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse, di essa va stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di una netta distinzione tra il contenuto RAGIONE_SOCIALEe prove e i fatti che da esse si desumono».
Piø nel dettaglio «la Corte territoriale, lungi dall’estrapolare dalla messe di elementi probatori a disposizione (desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal materiale intercettivo e documentale tratto da altri procedimenti) gli indicatori fattuali, riferiti allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione, capaci di fornire inequivoca e certa dimostrazione del fattivo ed attuale contributo RAGIONE_SOCIALE‘associato a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, si Ł limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e li ha presentati come prova RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate, cercando unicamente di affermarne la verità oggettiva – con il neutralizzarne carenze, incoerenze e vaghezze spesso sulla base di mere deduzioni logiche -, senza, tuttavia, saggiarne, mediante la loro collocazione in un contesto concreto, definito anche dal punto di vista spazio-temporale, l’effettiva capacità di dimostrazione RAGIONE_SOCIALEe condotte stesse».
In ragione di quanto appena considerato, va anche subito aggiunto che quando i giudici di legittimità abbiano espresso nella sentenza di annullamento anche specifiche valutazioni in fatto, il giudice del rinvio non ne rimane vincolato, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore RAGIONE_SOCIALEe relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, P.G, P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez, 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02).
In presenza di un annullamento afferente al deficit motivazionale, il giudice del rinvio Ł investito RAGIONE_SOCIALEa cognizione RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio probatorio, che Ł chiamato a rivisitare in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi che avevano determinato l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa prima pronuncia di appello. Nella giurisprudenza di legittimità Ł ricorrente l’affermazione secondo cui in questo caso il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio RAGIONE_SOCIALEa pronuncia annullata (tra le altre, Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, COGNOME, Rv. 232019 – 01; Sez. 4, n. 48352 del 29/4/2009, COGNOME, Rv. 245775 – 01).
In particolare, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non Ł limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, COGNOME e altri, Rv. 273628 – 01); egli mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchØ il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente (Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01).
Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine RAGIONE_SOCIALEa individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01).
In questa prospettiva, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata deve necessariamente misurarsi con il fatto che la condotta individuale del reato di cui all’art. 416bis cod. pen. consiste in un atto di RAGIONE_SOCIALE finalizzato alla formazione ovvero alla permanenza in vita o alla operatività RAGIONE_SOCIALE‘ente, del cui contenuto la legge non dà una descrizione, limitandosi a indicarne la forma (promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione).
In particolare, la condotta che assume la forma RAGIONE_SOCIALEa partecipazione Ł genericamente indicata dalla norma e costituisce una ipotesi di chiusura, che comprende ogni fatto di RAGIONE_SOCIALE non qualificato, purchØ causalmente efficiente nella formazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e nella sua sussistenza e operatività.
Ora, il capo di imputazione, tra le condotte materiali di NOME COGNOME integranti il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., indica, a titolo esemplificativo del contributo fornito per la vita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: a) la partecipazione alle riunioni di pianificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di assunzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni fondamentali per il suo rafforzamento; b) la rappresentanza dei NOME durante i periodi RAGIONE_SOCIALEa loro detenzione, con l’esercizio di compiti di decisione e di composizione dei conflitti interni ed esterni; c) il mantenimento di contatti e scambi di informazioni tra i capi detenuti e gli esponenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in libertà, nonchØ la gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sotto le direttive dei capi detenuti; d) la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e RAGIONE_SOCIALEe attività imprenditoriali fittiziamente intestate a prestanomi.
La sentenza impugnata, come già quella precedentemente annullata con rinvio, si Ł soffermata su risultanze che documentano un piø ampio dinamismo del ricorrente e che
concorrerebbero a dimostrare la piena intraneità di NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di soluzione coerente con il fatto che quello associativo Ł un delitto a forma libera e che, pertanto, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un apprezzabile contributo di qualsivoglia genere.
Questo vuol dire che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva condotta di COGNOME, pur nella diversità RAGIONE_SOCIALEe forme e dei contenuti in cui si Ł espressa, deve avere ad oggetto, in definitiva, la sua concreta incidenza causale sulla efficienza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che eventuali discordanze ricostruttive di specifici segmenti fattuali ricadenti nell’esteso periodo temporale preso in considerazione, in tanto possono rilevare, in quanto siano idonee nell’insieme a escludere che il ricorrente abbia prestato un contributo apprezzabile alla realizzazione o al rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE criminoso, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato.
Si tratta di un approccio al profilo RAGIONE_SOCIALEa verifica dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa partecipazione ad un organismo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha trovato convalida nei piø recenti arresti RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite di questa Corte sul tema, cui ha fatto diffuso riferimento anche la sentenza rescindente.
Già in epoca non recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671 – 01) avevano sottolineato la necessità di individuare, sotto il profilo probatorio, una serie di indicatori fattuali «dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno RAGIONE_SOCIALEa criminalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEa condotta partecipativa, e cioŁ la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE»: in tal senso, erano stati indicati, a scopo meramente esemplificativo, «indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa costante permanenza del vincolo nonchØ RAGIONE_SOCIALEa duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” RAGIONE_SOCIALEa persona per ogni attività del RAGIONE_SOCIALE criminoso», tra i quali venivano annoverati, tra gli altri, anche «molteplici, variegati e però significativi facta concludentia ».
Come poi precisato successivamente (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 02), tali indicatori non devono, però, essere collocati tra gli elementi RAGIONE_SOCIALEa tipicità criminosa, bensì tra i materiali RAGIONE_SOCIALEa prova.
L’identificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta punibile in definitiva non può risultare svincolata dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, reso dal partecipe alla vita RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben può essere ricostruito anche in via indiziaria, rivestendo rilievo decisivo «la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tale da far ritenere avvenuto il dato RAGIONE_SOCIALE‘inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva».
In questo contesto, assume assoluta centralità la dimensione probatoria, perchØ solo sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe evidenze disponibili sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto RAGIONE_SOCIALE abbia generato o meno un’effettiva “messa a disposizione”. E gli indicatori di intraneità individuati dalla sentenza COGNOME in via meramente esemplificativa sono rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria.
In tal senso, potranno venire in rilievo «la “qualità” RAGIONE_SOCIALE‘adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘affiliando, la “serietà” del contesto ambientale in cui la decisione Ł maturata, il rispetto RAGIONE_SOCIALEe forme rituali anche con riferimento all’accertamento dei “poteri” di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi
adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura RAGIONE_SOCIALEa disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale RAGIONE_SOCIALE‘associato a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione RAGIONE_SOCIALEa situazione concretamente considerata» (cosi le già citate Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME).
5.
In tale cornice di riferimento, la non analitica specificazione normativa del contenuto RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE richiede essenzialmente che, in sede di valutazione del compendio probatorio, si accerti la rilevanza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta ai fini RAGIONE_SOCIALEa nascita o RAGIONE_SOCIALEa permanenza in vita o RAGIONE_SOCIALEa operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: può trattarsi di qualsiasi prestazione, purchØ apprezzabile ed utile alla sussistenza o al potenziamento del RAGIONE_SOCIALE.
In tale prospettiva, ha già trovato affermazione il principio secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei reati in materia di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, poichØ il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, il “fatto” da dimostrare non Ł il singolo comportamento RAGIONE_SOCIALE‘associato ma la sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263699 – 01; Sez.2, n. 23687 del 3/5/2012, COGNOME e altri, Rv. 253221 – 01; Sez . 5, n. 32020 del 16/3/2018, COGNOME e altri, Rv. 273572 – 01).
In tema di reato associativo, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall’indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 RAGIONE_SOCIALE’11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810 – 01).
Ciò vuol dire che, quando oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione Ł un reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen. consiste nella condotta partecipativa o direttiva (a seconda RAGIONE_SOCIALEa contestazione) e cioŁ nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE. Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all’accusato (non sempre in sØ illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacchØ il “fatto” da riscontrare non Ł il singolo comportamento RAGIONE_SOCIALE‘associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al RAGIONE_SOCIALE, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare (Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009,COGNOME e altri, Rv. 244460 – 01, in motivazione).
6. Ciò detto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà innanzitutto atto di avere positivamente adempiuto ad uno dei compiti demandati alla Corte d’appello dalla sentenza rescindente, ovvero quello inerente alla verifica RAGIONE_SOCIALEa avvenuta formale riapertura RAGIONE_SOCIALEe indagini nei procedimenti precedentemente definiti a carico di NOME COGNOME con provvedimenti di archiviazione, da cui erano stati tratti elementi indiziari a suo carico nel presente processo.
Mette conto evidenziare, poi, che il compendio probatorio su cui si fonda la decisione impugnata non Ł piø lo stesso, avendo i giudici di secondo grado proceduto ad una robusta
rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, attesa la necessità di chiarire alcuni degli aspetti evidenziati nella pronuncia rescindente di annullamento e di decidere anche l’appello del pubblico ministero, tendente, con riguardo al reato di cui al capo 2), al ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria di primo grado.
La Corte d’appello premette anche che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono suscettibili di svolgere, con riguardo a molte circostanze oggetto di accertamento in questo processo, una fondamentale funzione di conferma RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe altre prove acquisite, prime fra tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche, già di per sØ dotate di autonoma forza probatoria, e le emergenze di altri procedimenti confluiti nel processo.
Da questo punto di vista, i giudici di secondo grado affermano, in esordio, che le dichiarazioni dei collaboratori con riguardo a NOME COGNOME, per un verso, si riscontrano reciprocamente e, per l’altro, trovano anche molteplici significativi riscontri esterni.
Si tratta, pertanto, di misurare questa asserzione alla luce dei motivi articolati nel ricorso dei difensori di COGNOME.
Il primo motivo censura sostanzialmente la violazione dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il conseguente vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata in punto di responsabilità di COGNOME per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
GiacchØ il motivo si snoda attraverso una critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello con riferimento a ciascuno degli indici fattuali rivelatori RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’RAGIONE_SOCIALE, si Ł ritenuto opportuno in precedenza di riportare piuttosto analiticamente i relativi passaggi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, cui pertanto si può in generale rimandare per quello che riguarda la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali prese in considerazione dai giudici in sede di rinvio.
7.1 Quanto alla parte relativa al periodo precedente a quello cristallizzato nella contestazione (‘dal 2004 e tutt’ora permanente’), il collegio, innanzitutto, non dubita RAGIONE_SOCIALEa potenziale rilevanza probatoria di elementi fattuali collocabili in un ambito cronologico anteriore al tempo del commesso reato.
Come si Ł osservato, la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE richiede di valutare una serie di indicatori fattuali, tra i quali possono a ragion veduta rientrare il tipo di percorso RAGIONE_SOCIALE che ha preceduto l’adesione, la pregressa affidabilità RAGIONE_SOCIALE dimostrata dall’adepto, il contesto ambientale e familiare in cui Ł maturata la decisione di entrare a far parte del RAGIONE_SOCIALE criminoso.
In questa prospettiva, la sentenza impugnata evidenzia congruamente la convergenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori (COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME) circa il coinvolgimento di NOME COGNOME in un RAGIONE_SOCIALE di c.d. ‘giovani leve’ RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE e la sua partecipazione alla commissione di una serie di delitti predatori, in genere incaricati da alcuni esponenti di rilievo RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALE (dal rapporto con la quale deriva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) cui erano destinati i proventi degli illeciti.
Ma, soprattutto, appare assai significativo – quale elemento di riscontro circa il fatto che quel periodo di ‘apprendistato’ RAGIONE_SOCIALE era funzionale ad un graduale inserimento stabile del ricorrente nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘intercettazione ambientale del 9.3.1999, tratta dalla indagine denominata Pendolino, di una conversazione tra NOME COGNOME e il fratello maggiore NOME e già ampiamente citata dalla sentenza di primo grado.
La Corte d’appello argomenta in modo adeguato, oltre che congruente con il tenore
testuale del dialogo tra i due, in ordine al fatto che dal colloquio emergono la adesione precoce del ricorrente alle logiche ‘ndranghetistiche, la sua conoscenza RAGIONE_SOCIALEe vicende del clan, il suo ulteriore indottrinamento da parte del fratello maggiore, il suo rapporto con il boss NOME NOME COGNOME, il suo coinvolgimento ad opera di NOME COGNOME nelle strategie e nella programmazione RAGIONE_SOCIALE‘attività del clan.
Si tratta di un dato di indubbia valenza indiziaria – non avversato dal ricorso dal punto di vista storico – che Ł suscettibile di rientrare in quella serie di indicatori fattuali già individuati a titolo esemplificativo dalle Sezioni Unite COGNOME e Modafferi, tra i quali sono stati espressamente citati «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”» e il contesto ambientale in cui Ł maturata la decisione di appartenere all’RAGIONE_SOCIALE.
Il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione non Ł affatto neutro ovvero estraneo rispetto al thema probandi e può concorrere alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di NOME COGNOME alla ‘RAGIONE_SOCIALE , a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ci sia un rapporto di consanguineità tra il nuovo associato e gli organi direttivi del RAGIONE_SOCIALE ed emerga che l’impegno di un membro RAGIONE_SOCIALEa famiglia non risponda solo a un rituale rispetto dei vincoli di parentela ovvero ad automatismi di tipo familiare, ma si manifesti attraverso la espressa condivisione RAGIONE_SOCIALEe finalità del RAGIONE_SOCIALE criminoso e la reciproca volontà RAGIONE_SOCIALEa loro attuazione.
In altri termini, la gestione del clan da parte dei COGNOME non Ł un dato irrilevante dal momento che il legame familiare non elide la finalizzazione teleologica RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALEa specifica RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 416 bis cod. pen.) RAGIONE_SOCIALEe condotte del ricorrrente.
7.2 Quanto all’omicidio di NOME COGNOME, Ł da rilevarsi, fermo restando che NOME COGNOME non risulta nemmeno processato per questo fatto, che la Corte d’appello premette che le nuove acquisizioni ex art. 603 cod. pen. hanno consentito di superare le obiezioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente sulla necessità di esaminare lasserito contrasto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori, tra loro e con le sentenze irrevocabili a carico di altri imputati.
Gli elementi nuovi sono costituiti dagli interrogatori di COGNOME, NOME e COGNOME (p. 127 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello), prima ancora acquisiti e utilizzati dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro nei processi all’esito dei quali sono stati condannati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali responsabili RAGIONE_SOCIALE‘omicidio (anche le relative sentenze sono state acquisite nel giudizio di rinvio), e da una consulenza svolta nel processo a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME sull’impiego di schede telefoniche.
La sentenza impugnata si sofferma sulle dichiarazioni di COGNOME e NOME, che concordemente affermano la partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio. In particolare, NOME ha dichiarato che il ricorrente, proveniente apposta da Reggio Emilia, partecipò con compiti di vedetta, mentre COGNOME – peraltro, autoaccusatosi di essere stato lui stesso personalmente coinvolto nelle attività preparatorie RAGIONE_SOCIALE‘omicidio – ha attribuito a COGNOME la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa fornitura di schede telefoniche e RAGIONE_SOCIALEa operazione del c.d. ‘scappotto’.
La Corte d’appello mostra di annettere maggiore rilevanza alle dichiarazioni di COGNOME, sia in quanto testimone diretto RAGIONE_SOCIALE‘incontro avvenuto alcune settimane prima RAGIONE_SOCIALE‘omicidio a Cutro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (giunto a portare il saluto dei NOME), in cui il primo mise a parte il secondo RAGIONE_SOCIALEa necessità che la sua famiglia ‘scendesse’ in Calabria per portare a compimento l’omicidio di NOME COGNOME, sia perchØ lui pure aveva preso parte, benchØ in una diversa fase, al fatto omicidiario e le sue informazioni al riguardo erano da considerarsi dettagliate e affidabili.
Ciò posto, i giudici di rinvio evidenziano che l’affermazione di COGNOME secondo cui
NOME COGNOME aveva fornito due schede telefoniche da utilizzare nella complessiva azione omicidiaria ha trovato un riscontro negli accertamenti RAGIONE_SOCIALEa DIA di Bologna, da cui Ł risultato che NOME COGNOME contattò, nei momenti e nei luoghi RAGIONE_SOCIALE‘uccisione di COGNOME, una scheda telefonica, priva di intestatario e attivata un anno prima in provincia di Reggio Emilia, la quale fu utilizzata per la prima volta il 25.3.2004 in spostamento verso Cutro e, tra le altre, anche mediante il suo inserimento nel telefono con IMEI in uso a NOME COGNOME. Da quel momento, la scheda fu utilizzata con un altro apparecchio e sempre per contattare persone coinvolte nell’omicidio COGNOME, fino al 10.5.2004 (giorno, in cui fu appunto NOME l’ultimo a entrare in contatto con il telefono nel quale era inserita, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘omicidio), dopo di che fu non a caso dismessa.
A questo proposito, il ricorso propone la eccezione di inutilizzabilità dei dati del traffico telefonico acquisiti prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021.
Sotto questo profilo, deve osservarsi che l’art. 1, comma 1 -bis, del citato d.l. quale introdotto dalla la legge di conversione n. 178 del 2021 ha previsto una disciplina transitoria, consentendo l’utilizzabilità, a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo o RAGIONE_SOCIALEa reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cod. proc. pen., oltre che dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
Di conseguenza, l’utilizzazione dei dati del traffico telefonico da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello Ł avvenuta nell’ambito di questa previsione derogatoria e in modo aderente ai principi dettati in materia RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità.
Per un verso, in tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, per “dati del traffico telefonico” devono intendersi tutti i dati cd. “esteriori” RAGIONE_SOCIALEa conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo RAGIONE_SOCIALEa comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione RAGIONE_SOCIALEa “cella” da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude (Sez. 5, n. 8968 del 24/2/2022, Fusco, Rv. 282989 – 01).
Inoltre, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1bis , d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicchØ possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano RAGIONE_SOCIALEa mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 5/12/2023, COGNOME, Rv. 285469 – 01)
Altro significativo elemento di riscontro al narrato di COGNOME Ł costituito dalla circostanza che nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio di COGNOME – il 7.5.2004 NOME COGNOME si trovava in Calabria e fu controllato dai Carabinieri di Torre Melissa sulla INDIRIZZO, peraltro in compagnia di due persone che i collaboratori di giustizia pure avevano autonomamente indicato come soggetti che avevano preso parte, con ruoli omologhi a quelli del ricorrente, al fatto omicidiario.
Tanto consente di superare innanzitutto il rilievo RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente sulla solo apparente convergenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME, NOME e
NOME in ordine al ruolo avuto da NOME COGNOME nell’omicidio di NOME COGNOME.
I giudici del rinvio, infatti, conservando inalterata la cognizione RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio probatorio, in esso incluse anche le eventuali integrazioni in sede di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, sono pervenuti alla enucleazione di rilevanti elementi di riscontro alle dichiarazioni di uno dei collaboratori, integrando e completando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza annullata.
In questo modo, la chiamata di correo di COGNOME risulta sorretta da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità all’odierno ricorrente, di guisa che la sentenza fa una corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, COGNOME, Rv. 284840 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, COGNOME, Rv. 267528 – 01).
In questa diversa piattaforma indiziaria, allora, anche le dichiarazioni di NOME e di NOME – che hanno essi stessi attestato la partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio di COGNOME, sia pure con un livello di minore dettaglio, quanto al ruolo che il ricorrente avrebbe svolto – sono suscettibili di essere considerati un riscontro alle dichiarazioni di COGNOME, a seguito di una loro valutazione da operarsi pur sempre unitamente agli altri elementi estrinseci di prova, in maniera tale che sia verificata la concordanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni stesse sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01).
7.3 Quanto al possesso RAGIONE_SOCIALEe armi, dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME si evince che razionalmente non Ł stato colto tra esse contrasto quanto alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe armi in possesso RAGIONE_SOCIALEe quali NOME COGNOME fu arrestato in flagranza il 21.2.2005 dai Carabinieri di Marchirolo.
Entrambi i collaboratori hanno riferito che le armi erano state procurate nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, ma NOME ha specificato, rispetto a COGNOME, che in particolare l’uso che ne doveva essere fatto era quello finalizzato all’omicidio di NOME COGNOME, da poco scarcerato e inviso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Correttamente la Corte d’Appello ha affermato che non potesse ravvisarsi contrasto tra i due collaboratori, dovendo solo tenersi conto che NOME, in quanto piø intraneo all’RAGIONE_SOCIALE rispetto a COGNOME, era in possesso di maggiori informazioni.
Resta, quindi, che il narrato del secondo non confligge con quello del primo, ma ha piø semplicemente ad oggetto una circostanza piø generale, di cui quella riferita da NOME costituisce una specificazione.
Non erra la sentenza impugnata, pertanto, quando afferma che le dichiarazioni dei collaboratori su questo punto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME si riscontrano reciprocamente, giacchØ sono concordanti sul nucleo essenziale del narrato e non divergono tra loro; piuttosto, i due dichiaranti hanno una diversa consistenza cognitiva, che tuttavia non autorizza affatto a concludere che una RAGIONE_SOCIALEe versioni sia connotata da insufficiente attendibilità o da insanabile genericità.
La Corte d’appello si confronta congruamente anche con il rilievo RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente circa la necessità di escludere che le armi ‘fossero servite all’imputato per continuare a perpetrare le azioni criminali violente (rapine) che ne avevano segnato la gioventø’.
Sotto questo profilo, Ł stato ragionevolmente considerato che: a) l’episodio in questione, verificatosi nel 2005, era di non poco successivo agli anni in cui le c.d. ‘giovani leve’ si dedicavano alle rapine, l’ultima RAGIONE_SOCIALEe quali, infatti, risalente al 1999; b) il numero e, soprattutto, le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEe armi (fucili a pompa e carabine con cannocchiali di precisione, compresi i silenziatori) rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME non erano confacenti (per eccesso) rispetto alla loro destinazione alle rapine, anche perchØ non poco ingombranti.
A ciò si aggiunga che la Corte d’appello ha ritenuto convenientemente di reperire elementi di riscontro circa la consuetudine di NOME COGNOME con armi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia in una dichiarazione di NOME relativa all’affidamento all’odierno ricorrente da parte di NOME COGNOME, cui lui stesso assistette, di una pistola TARGA_VEICOLO da consegnare a NOME COGNOME, sia in un passaggio RAGIONE_SOCIALEa già citata conversazione del 9.3.1999, nel quale NOME COGNOME aveva accennato con NOME COGNOME ad un’occasione in cui insieme avevano spostato una cospicua quantità di armi da un capannone ad un deposito di NOME COGNOME.
7.4 Quanto al contrabbando di gasolio, il rilievo fondamentale RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente atteneva al fatto che non fosse chiaro se l’attività era riferibile all’RAGIONE_SOCIALE o alla sola attività imprenditoriale dei NOME COGNOME.
A questo proposito, la sentenza impugnata cita l’intercettazione ambientale in tavernetta del 20.2.2013, in cui NOME COGNOME indirizza due interlocutori siciliani presso NOME COGNOME al fine di scaricare un trasporto di gasolio in Emilia: il che Ł evidentemente indice del fatto che il ricorrente era collegato a COGNOME e non agisse per esclusivo interesse familiare. Cita anche le risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini cc.dd. NOME e Grimilde, da cui Ł emerso che il traffico di gasolio fosse gestito dall’RAGIONE_SOCIALE, dalla Calabria all’Emilia.
I giudici di secondo grado fanno riferimento, inoltre, alle dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME, da cui risulta sostanzialmente che l’affare del gasolio era gestito tra i sodali, sia pure ciascuno con una certa autonomia.
La sentenza aggiunge anche diversi elementi di riscontro, i piø significativi dei quali sono, per un verso, la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘impiego di un deposito di COGNOME NOME (noto affiliato, condannato per i reati di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di false fatturazioni) come elemento dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘affare alla RAGIONE_SOCIALE e, per l’altro, alcuni appunti trovati su un ipad di NOME, i quali, unitamente all’esame RAGIONE_SOCIALEa movimentazione bancaria sul conto RAGIONE_SOCIALEa polacca ‘Pekao’ intestato ad una società RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME, comprovavano che l’acquisto nel settembre 2013 di una partita di gasolio in Polonia – di cui aveva parlato il collaboratore – doveva avvenire ad opera dei COGNOME e RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME.
In definitiva, la Corte d’appello considera che l’attività era di interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (con il coinvolgimento di diversi personaggi di spicco), in quanto avente ad oggetto una materia prima essenziale per i settori economici in cui era infiltrata (trasporti, edilizia, scavi), e veniva esercitata con modalità illecite, patrimonio comune degli ‘acRAGIONE_SOCIALEti’.
Il ricorso non si confronta con queste conclusioni, ma sollecita piuttosto una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di NOME su alcuni aspetti di contorno, che tuttavia non sono suscettibili di inficiare la affermazione secondo cui i NOME COGNOME erano dediti al
commercio illecito di gasolio pur sempre in una dinamica di tipo associativo anzichØ per proprio esclusivo conto.
7.5 Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza rescindente aveva rilevato che i riferimenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza annullata alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ riguardassero un periodo precedente alla contestazione e che non fosse stato provato che il personale coinvolgimento di NOME COGNOME, anche per il tramite RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘, era funzionale agli interessi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ora, l’elemento di novità preso in considerazione dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio Ł costituito, innanzitutto, dall’esame in sede di rinnovazione dibattimentale all’udienza del 28.11.2023 del luogotenente COGNOME, il quale ha riportato l’esito di alcune operazioni di polizia tributaria condotte tra il 2012 e il 2013 e il tenore di alcune intercettazioni, da cui sono risultati rapporti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con molte imprese gravitanti nella c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE.
Tra le altre, la sentenza evidenzia, in particolare, una operazione del 2012 riportata dal teste, che rappresenta un puntuale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME circa il meccanismo attraverso il quale NOME COGNOME partecipava alle operazioni di falsa fatturazione.
Anche gli esiti RAGIONE_SOCIALEe perquisizioni a carico del ricorrente sono suscettibili – sottolinea la Corte d’appello – di riscontrare il narrato RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME circa la disponibilità da parte di NOME COGNOME di cospicue somme di denaro in contanti per finanziare le operazioni di false fatturazioni dei sodali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Altro elemento nuovo di riscontro Ł la sentenza irrevocabile del processo c.d. Valpolicella, acquisita dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio all’udienza del 14.11.2023, da cui risulta che, come emerso dalle attività di intercettazione, NOME COGNOME nel 2014 e nel 2015 cooperò con l’affiliato NOME COGNOME nell’attività di falsa fatturazione, quale modalità di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività associative illecite secondo i meccanismi consueti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE .
La sentenza impugnata cita anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, per affermare che la stessa ebbe rapporti con società cartiere riconducibili ad altri appartenenti alla ‘RAGIONE_SOCIALE .
A fronte di tale ricostruzione, il ricorso, in ordine a questo tema di prova, muove alla sentenza impugnata censure generiche, che appuntano l’attenzione essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore NOME, trascurando tuttavia di considerare che Ł principalmente sulle dichiarazioni di NOME che la Corte d’appello fonda le proprie conclusioni sulle false fatturazioni e che peraltro tali dichiarazioni sono assistite da elementi di riscontro idonei a superare i rilievi RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente.
7.6 Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza rescindente, per vero, non contiene rilievi specifici in ordine alla sua rilevanza per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
In ordine a tale aspetto, la Corte d’appello, dopo avere proceduto ad una cronologia RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEe società riconducibili ai NOME COGNOME, cita alcune intercettazioni dei procedimenti denominati NOME ed NOME, rivelatrici RAGIONE_SOCIALEa strategia RAGIONE_SOCIALEa intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALEe società come funzionale allo svolgimento di attività imprenditoriale, rimanendone soci occulti, nonchØ le vicende del procedimento di prevenzione nei confronti degli stessi NOME COGNOME.
Il ricorso contesta che non ne risulti per questa via dimostrato che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘unica società di cui NOME COGNOME risultava socio – l’RAGIONE_SOCIALE – avesse avvantaggiato la RAGIONE_SOCIALE piuttosto che il mero nucleo familiare del ricorrente e, piø in generale,
che le vicende societarie richiamate in sentenza avessero apportato un vantaggio alla RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata, tuttavia, non Ł evasiva sul punto perchØ, per un verso, argomenta, in generale, che l’attività imprenditoriale dei COGNOME per il tramite di tutte le società loro variamente riconducibili era condivisa con i sodali ‘ndranghetisti, come dimostrato dall’acquisto del 50% RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, operazione partecipata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, e, per altri verso, che anche la RAGIONE_SOCIALE aveva rapporti con molte imprese del sistema ‘ndranghetistico. Inoltre, la Corte d’appello richiama l’interdittiva antimafia del 2011, relativa ad un contratto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con una società controllata dal RAGIONE_SOCIALE‘Economia, in cui la figura di NOME COGNOME Ł stata ritenuta strettamente collegata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.7 Quanto alla partecipazione ai summit di ‘RAGIONE_SOCIALE , la sentenza rescindente aveva evidenziato la genericità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del collaboratore COGNOME in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME ai summit di Pieve Modolena, nonchØ l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore NOME in ordine alla partecipazione RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME alle due cene elettorali del 2010 presso il locale di Brescia e alla riunione del 20 marzo 2012 presso il capannone di COGNOME.
Per come riportate dalla stessa Corte d’appello, si tratta di dichiarazioni attenenti sommariamente alla circostanza che NOME COGNOME fosse quasi sempre presente nel cantiere dei COGNOME a Pieve di Modolena, quando COGNOME vi si recava per ‘questioni di ‘RAGIONE_SOCIALE ‘. Ma nessuna piø precisa informazione esse contengono quanto alla collocazione temporale degli incontri, all’esatto oggetto degli stessi, alla personale partecipazione del ricorrente con ruolo attivo e, in definitiva, alla descrizione di atti o comportamenti allo stesso riconducibili che fossero indicativi di un suo concreto apporto alla discussione di quelli che il collaboratore ha definito ‘affari’ e alla predisposizione o decisione di strategie operative funzionali al perseguimento degli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Per quello che riguarda, in secondo luogo, le dichiarazioni di NOME, la sentenza impugnata, per un verso, non menziona piø le cene elettorali di Brescia del 2010, su cui pure la sentenza rescindente aveva svolto rilievi.
Per altro verso, la Corte d’appello, quanto all’incontro del 20.3.2012 al capannone di COGNOME, ribadisce, in termini di non manifesta illogicità, l’attendibilità del riconoscimento fotografico di NOME e confuta la critica relativa al luogo in cui era parcheggiata la Audi dei COGNOME con l’osservazione che si trovava dinanzi al capannone di COGNOME piuttosto che dinanzi al vicino capannone RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
.
Ciò detto, la genericità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni ovvero l’assenza di riscontri al narrato dei collaboratori su questo tema di prova dovranno essere considerate nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa piø ampia valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa eventuale appartenenza del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giacchØ – per come sopra argomentato – il fatto da dimostrare non Ł il singolo comportamento RAGIONE_SOCIALE‘associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al RAGIONE_SOCIALE criminoso.
7.8 Quanto ai dialoghi intercettati nella tavernetta di NOME COGNOME, la sentenza rescindente aveva evidenziato l’opinabilità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione del 5.1.2013 e, pertanto, la necessità che fosse ‘corroborata, nella sua valenza rappresentativa del rapporto di fiducia tra il capo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cutrese e l’imputato, di concreti ed univoci elementi fattuali’.
In proposito, la sentenza impugnata cita innanzitutto, quale elemento di novità, la
deposizione nel giudizio di rinvio del luogotenente COGNOME, il quale ha riferito del riascolto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni con piø sofisticati strumenti tecnici, in sinergia con la visione dei filmati registrati dalle telecamere che erano state installate presso l’immobile di COGNOME COGNOME.
Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene provato, sulla base dei complessivi elementi disponibili, che NOME COGNOME nell’estate del 2012 in diverse occasioni si fosse recato, alla guida di un’autovettura a lui intestata e in uso, alla tavernetta nel periodo del suo imminente matrimonio e spiega adeguatamente (mediante il riferimento a precise circostanze di fatto e all’indiscusso tenore dei colloqui) perchØ l’oggetto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni a cui egli partecipò o assistette era tale da potersene ricavare la sua intraneità alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE .
La sentenza richiama, poi, anche successive conversazioni intercorse nel 2013 tra RAGIONE_SOCIALE COGNOME e terze persone, dalle quali ritiene di trarre ulteriori riferimenti a NOME COGNOME, che valuta come suscettibili di contribuire a definire ancor meglio il suo ruolo nella ‘RAGIONE_SOCIALE .
La prima Ł proprio la conversazione del 5.1.2013, la quale Ł oggetto anche RAGIONE_SOCIALE‘attenzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente.
Il ricorso lamenta che la Corte d’appello non si sia confrontata con la consulenza di parte, con la quale era stato sostenuto, in base ad analisi foniche, che, laddove era stato trascritto che i colloquianti pronunciassero il nome ‘COGNOME‘, si doveva intendere, in realtà, che avessero pronunciato il nome ‘COGNOME‘, di guisa che rimaneva indimostrato che si riferissero, come ritenuto dai giudici, a NOME COGNOME.
Tuttavia, la pronuncia impugnata argomenta, in primo luogo, che i dubbi formulati dalla difesa sono stati definitivamente fugati dal riascolto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, in cui la parola ‘COGNOME‘ Ł chiaramente distinguibile e non può essere confusa con altre.
Non solo, ma la Corte d’appello adempie anche al mandato RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente di allegare concreti elementi fattuali di supporto alla ipotesi che si parli effettivamente di NOME COGNOME, evidenziando che: a) il nome ‘NOME‘ Ł espressamente riferito a un soggetto al contempo individuato dai colloquianti come il fratello di ‘NOMENOME; b) si fa riferimento al fatto che si tratti di persone interessate da un curriculum penale di tutto rispetto (‘cristiani fuori legge’) e operanti al Nord; c) anche in precedenti conversazioni COGNOME COGNOME chiama il ricorrente con il diminutivo di ‘COGNOME‘; d) nell’Italia settentrionale non risultano operanti nella RAGIONE_SOCIALE altri soggetti che siano NOME con i medesimi nomi di battesimo.
Tali elementi consentono di ritenere ragionevolmente convalidata la conclusione secondo cui le persone proposte da NOME COGNOME ai suoi interlocutori come adatte a riscuotere con maniere illecitamente ‘persuasive’ i loro crediti vantati al Nord siano i NOME NOME e NOME COGNOME.
La secondo conversazione Ł quella del 20.2.2013, nella quale COGNOME COGNOME, parlando con due interlocutori di origine siciliana che hanno necessità di organizzare il trasporto di gasolio, suggerisce loro – dopo aver accennato ad un trasportatore che rifornisce Verona di rivolgersi ai COGNOME, e in particolare a NOME (‘NOME) COGNOME e a NOME COGNOME.
Anche in questo caso le censure difensive si appuntano sull’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa conversazione, e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALEa medesima consulenza tecnica di parte, secondo cui la parola ‘COGNOME‘, riportata nella trascrizione del dialogo, debba essere intesa invece come la parola ‘COGNOME‘.
Su questo punto, la sentenza impugnata opera innanzitutto un riferimento al riascolto
RAGIONE_SOCIALEa conversazione, da cui ricava che il dato sonoro non si presti alla possibilità di una interpretazione alternativa rispetto a quella posta a base RAGIONE_SOCIALEa decisione appellata, e ciò anche a seguito di un confronto acustico con la parola ‘COGNOME‘ come indiscutibilmente pronunciata da NOME COGNOME in una precedente conversazione intercettata il 22.7.2012.
In secondo luogo, la Corte d’appello rileva in modo convincente che i NOME NOME e NOME COGNOME – che nell’ipotesi alternativa sarebbero i soggetti che NOME COGNOME indicava ai suoi interlocutori – non risultavano avere mai operato nel settore del contrabbando di gasolio e tantomeno lontano da Cutro, mentre invece era ampiamente risultato che i COGNOME operassero illecitamente nello stesso settore e si avvalessero di un deposito condotto a Verona dall’affiliato NOME COGNOME.
In definitiva, pertanto, le censure articolate nel ricorso su questo profilo non sono suscettibili di inficiare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risolvendosi, essenzialmente, nella sollecitazione RAGIONE_SOCIALEa attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso da quello fatto proprio dai giudici RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
In sede di legittimità, Ł possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; per il generale inquadramento RAGIONE_SOCIALEa questione sul punto v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Non si Ł trattato del caso di specie, in cui invece, la Corte d’appello ha, per un verso, spiegato in modo adeguato le ragioni per cui la esegesi alternativa proposta dal consulente di parte non fosse tecnicamente condivisibile e ha, per altro verso, proceduto ad una ragionevole spiegazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva congruità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, ricostruendo, attraverso l’interpretazione dei riferimenti (a nomi, situazioni, attività, luoghi, etc.) contenuti nell’intercettazione, il significato piø plausibile RAGIONE_SOCIALEa conversazione.
In questo modo, i giudici del rinvio hanno fatto buon governo dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe espressioni adoperate dai colloquianti con una motivazione non manifestamente illogica, che pertanto si sottrae al sindacato di legittimità.
7.9 Quanto alla partecipazione di NOME COGNOME alle strategie difensive da attuare nel processo c.d. NOME, la questione posta dalla sentenza rescindente riguardava la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘indubbio attivismo di NOME COGNOME a meccanismi di tutela RAGIONE_SOCIALEa sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE piuttosto che a sentimenti di affezione familiare.
Ora, Ł opinione del collegio che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze probatorie enucleate dalla sentenza impugnata con riferimento a questo peculiare aspetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE debba essere apprezzata nella sua logicità, senza la pretesa di fissare un rigido discrimine tra ruolo associativo e solidarietà familiare, quasi come se l’una cosa escludesse l’altra (ciò che non trova conferma alcuna sul piano logico e RAGIONE_SOCIALEe massime d’esperienza) e, a maggior ragione, ove la questione debba essere esaminata con riferimento ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fondato in maniera nient’affatto marginale anche su legami di tipo parentale.
In questa prospettiva, il punto di partenza deve essere costituito dalla circostanza che nel processo c.d. NOME i NOME di NOME COGNOME rispondevano principalmente del reato di promozione e direzione pluriaggravata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Reggio Emilia.
I relativi processi – definiti con rito abbreviato separatamente per NOME e per NOME – sono stati celebrati in epoca abbastanza recente (le rispettive sentenze di condanna sono divenute irrevocabili per il primo nel 2018 e per il secondo nel 2022) e comunque in epoca sensibilmente successiva alla data del 2004, in cui Ł stato fissato nel presente processo l’inizio del tempus commissi delicti per NOME COGNOME.
Dunque, i due non erano imputati per fatti di carattere meramente personale, ma quali magnae partes di un organismo associativo, cui apparteneva – secondo l’ipotesi accusatoria qui sottoposta a vaglio – anche l’odierno ricorrente.
Si può affermare, dunque, che ogni condotta posta in essere da NOME COGNOME per contribuire alla strategia difensiva da attuare nei processi a carico dei NOME aveva, in primo luogo, il risultato pratico di avvantaggiare anche l’RAGIONE_SOCIALE nelle persone dei loro dirigenti apicali, il cui ruolo era evidentemente determinante nell’economia del funzionamento efficiente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La condotta consistente nella azione di discredito RAGIONE_SOCIALEe persone offese e RAGIONE_SOCIALEe istituzioni, se non addirittura di subornazione dei testimoni, rivestiva, pertanto, dal punto di vista oggettivo una indubbia rilevanza causale rispetto alla permanenza in vita e all’operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Se Ł così, la circostanza che l’attivismo di NOME COGNOME potesse essere dettato anche da motivazioni di carattere affettivo non esclude che esso fosse espressione prima ancora del suo impegno di essere a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con carattere di continuità, nella indiscutibile consapevolezza RAGIONE_SOCIALEe ricadute RAGIONE_SOCIALEa sua opera a favore sia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che dei suoi principali singoli esponenti.
In questo contesto, deve considerarsi, allora, che ogni azione di NOME COGNOME inseritasi causalmente in questa strategia (anche quelle piø semplici di registrazione RAGIONE_SOCIALEe udienze o di veicolazione di messaggi dal fratello NOME ad altri sodali) era concretamente una manifestazione di solidarietà RAGIONE_SOCIALE, oltre che familiare.
Anche la valutazione di questo segmento probatorio, dunque, va integrata, senza parcellizzazioni RAGIONE_SOCIALEa lettura dei dati acquisiti, nel quadro piø complessivo RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente nell’intero periodo temporale preso in considerazione, nell’ottica peculiare di verificare se abbia complessivamente costituito un contributo causalmente rilevante al rafforzamento del RAGIONE_SOCIALE, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato.
Nell’ambito di tale tipo di valutazione, infatti, la condotta concretamente lesiva non Ł solo quella strettamente illecita in sØ, ma quella che lo diventa in quanto contribuisce a realizzare l’evento lesivo del reato associativo: la lesione deriva non dal semplice compimento di singoli atti, ma dalla conseguita efficienza RAGIONE_SOCIALE‘organismo costituito per effetto di questi atti.
7.10 Così compendiate le doglianze scandite con il lungo e articolato primo motivo di ricorso, il giudizio d’insieme sulla loro fondatezza deve, allora, essere conclusivamente calibrato sulle indicazioni dalla sentenza rescindente, che aveva posto due problemi: 1) la necessità di individuare condotte causali di NOME COGNOME, strumentalmente orientate, superando in tal modo ogni rischio di attribuirgli responsabilità da status (familiare); 2) la necessità, una volta eventualmente individuate le condotte, di verificare se fossero assistite da adeguata prova.
Sotto il primo profilo, Ł possibile affermare, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che sono state sopra espresse con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe singole censure in cui si articolava il motivo di ricorso, che la sentenza individui in modo congruo e appropriato la condotta
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Tenuto conto – secondo quanto già ampiamente considerato – che il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. Ł integrato dalla prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purchØ non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale con riferimento all’esistenza o al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si può ritenere che siano state enucleate condotte idonee a configurare la stabile compenetrazione del ricorrente nella rete dei rapporti di intraneità RAGIONE_SOCIALE, con l’assunzione di un ruolo funzionale alla vita RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione.
La condotta descritta nell’imputazione se indicava alcuni indicatori emersi nelle indagini non era chiusa, proprio per la formula esemplificativa adoperata e sopra ricordata, introdotta dall’espressione ‘in particolare’, alla minuziosa ricognizione di indici di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE cui hanno inteso procedere le sentenze di merito. In tale contesto, va operata una valutazione d’insieme, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale apprezzare se sussista un numero di indici tale da dimostrare l’inserimento del ricorrente nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE e da consentire l’individuazione del ruolo da lui svolto. Vale a dire se – in ossequio alle indicazioni contenute nelle già richiamate sentenze COGNOME e COGNOME – egli fosse in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, mediante il compimento di “atti di militanza RAGIONE_SOCIALE“, tesi ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico.
In questa prospettiva, gli indicatori fattuali complessivamente individuati dalla Corte d’appello consentono di ritenere che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno RAGIONE_SOCIALEa criminalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia ravvisabile la ‘messa a disposizione’ dinamica e fattiva di NOME COGNOME con carattere di stabilità e consapevolezza.
Come affermato dalla giurisprudenza piø volte richiamata, la “messa a disposizione” non può considerarsi come un “evento” oggettivamente rilevabile alla luce RAGIONE_SOCIALEa sua innegabile connotazione di immaterialità, sicchØ ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione vengono in rilievo gli elementi di fatto e le circostanze concrete, tratti da elementi di contesto e capaci di rendere inequivoco e certo il contributo attuale RAGIONE_SOCIALE‘associato a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa situazione concretamente considerata.
Nel caso di specie, elementi di questa valenza sono stati adeguatamente enucleati dalla sentenza rescissoria.
Superato in tal modo il primo profilo, la Corte d’appello ha poi adeguatamente affrontato anche il problema RAGIONE_SOCIALEa prova, che si fondava per larga parte sulle dichiarazioni dei collaboratori.
In relazione agli indicatori fattuali su cui la sentenza rescindente aveva segnalato aspetti critici, i giudici di secondo grado hanno meglio specificato le parti in cui le dichiarazioni dei collaboratori sì riscontrano reciprocamente e hanno aggiunto una serie di elementi di conferma esterni, tratti dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria nel giudizio di rinvio.
In questo modo, Ł stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da piø collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309 01).
In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, NOME, Rv. 267528 – 01).
Ne consegue, alla luce di quanto fin qui osservato, che il primo motivo di ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato.
Il secondo motivo di ricorso contesta l’attribuzione a NOME COGNOME anche di un ruolo apicale nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante nella provincia di Reggio Emilia.
Si censura, in particolare, che la sentenza impugnata abbia proceduto al mero assemblaggio dei contenuti istruttori, facendone discendere la dimostrazione, oltre che RAGIONE_SOCIALEa intraneità di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, anche RAGIONE_SOCIALE‘esercizio in concreto, da parte sua, di un ruolo direttivo in seno ad essa, e ciò essenzialmente sulla base di dichiarazioni generiche dei collaboratori di giustizia.
Il ricorso evidenzia anche profili di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione nel fatto che, pur mutuando le dichiarazioni dei collaboratori che indicavano il ricorrente quale ‘reggente’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, valorizza al contempo alcune condotte di NOME COGNOME – come quelle con cui operava sostanzialmente da tramite tra i NOME detenuti e l’esterno – che costituivano, piuttosto, l’esercizio in concreto di compiti meramente esecutivi.
A questo proposito, va da subito osservato che Ł ben possibile che uno stesso agente svolga, anche contemporaneamente o successivamente, plurime condotte di quelle descritte nella fattispecie di cui all’art. 416bis cod. pen., siano esse miste ovvero tutte qualificate: per esempio, un semplice partecipante può diventare dirigente od organizzatore.
PoichØ le diverse condotte sono altrettante forme tipiche RAGIONE_SOCIALE‘atto individuale di RAGIONE_SOCIALE, la loro pluralità non vale a superare l’unicità del rapporto RAGIONE_SOCIALE‘agente con l’RAGIONE_SOCIALE, sia pure nelle sue diverse articolazioni. Unico, dunque, rimane l’atto associativo anche quando i ruoli cambiano o si cumulano.
Nel caso di specie, l’assunzione di un ruolo apicale da parte di NOME COGNOME Ł stata ragionevolmente collegata per lo piø ai periodi di detenzione dei NOME NOME e NOME, in occasione dei quali il ricorrente, anche in virtø RAGIONE_SOCIALEa forte coesione di carattere familiare alla base RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrava ai congiunti nella funzione di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia nei rapporti con l’esterno che verso i sodali.
A questo proposito, la sentenza impugnata opera un conveniente richiamo alle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno descritto la famiglia COGNOME come un RAGIONE_SOCIALE unito e indivisibile, nel contesto del quale il ruolo di NOME crebbe con il passare degli anni, anche per effetto RAGIONE_SOCIALEe sue indubbie capacità di intessere relazioni e di curare gli ‘affari’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei vari settori economici in cui operava illecitamente.
Nel tempo, NOME COGNOME – secondo i collaboratori – venne sempre piø assumendo decisioni di rilievo nella gestione del patrimonio illecito e degli investimenti e tale suo ruolo ‘vicario’ dei NOME si espandeva vieppiø nei periodi RAGIONE_SOCIALEa loro detenzione, durante i quali rivestiva effettivamente il compito di reggere il RAGIONE_SOCIALE, assumendo di fatto una posizione di coordinamento e di raccordo tra i capi ristretti in carcere e gli altri sodali nonchØ incaricandosi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di prendere decisioni nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e di fungere da punto di riferimento per partecipi e terzi.
La Corte d’appello, peraltro, ha logicamente tratto elementi di riscontro alle propalazioni
dei collaboratori dalla riconosciuta attività gestoria dei sistemi RAGIONE_SOCIALEe false fatturazioni e RAGIONE_SOCIALEa fittizia intestazione di società da parte di NOME COGNOME nonchØ dal comprovato accrescimento del suo impegno di tipo organizzativo interno al clan nel corso del processo c.d. NOME, coincidente con lo stato di restrizione personale dei NOME, per il tramite di condotte certamente volte ad assicurare la funzionalità RAGIONE_SOCIALEa struttura operativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e a coordinarne l’attività.
Anche in relazione a questo profilo probatorio, si può ritenere, dunque, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio – già precedentemente richiamato secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da plurimi collaboratori di giustizia possono riscontrarsi reciprocamente, secondo una valutazione a cui procedere unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità.
Il ricorso la contrasta essenzialmente per il tramite del rilievo che le condotte attribuite a NOME COGNOME, ove anche provate (ciò che si può a questo punto ritenere acquisito, a seguito RAGIONE_SOCIALEa valutazione di infondatezza del primo motivo), non sarebbero sufficienti per affermare che sia riconoscibile un suo ruolo organizzativo o direttivo, se non a pena di violazione di legge in relazione all’art. 416bis , comma secondo, cod. pen.
Tuttavia, la funzione direttiva di una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE Ł di fatto assunta da colui che svolga un’opera di coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
“Capo” Ł non solo il vertice RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/6/2016, COGNOME, Rv. 267464 – 01)
Peraltro, in tema di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, anche la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del RAGIONE_SOCIALE criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale RAGIONE_SOCIALEe strutture e RAGIONE_SOCIALEe risorse associative (Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Bianchi, Rv. 250491 – 01; Sez. 6, n. 1793 del 3/6/1993, dep. 1994, COGNOME e altri, Rv. 198579 – 01).
Il ruolo di organizzatore non compete solo all’iniziatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma anche a colui che, rispetto al RAGIONE_SOCIALE costituito, assuma, anche progressivamente, un ruolo in virtø del quale sovrintende alla gestione di esso o assume di volta in volta funzioni decisionali.
La sentenza impugnata espone adeguatamente le ragioni per le quali gli elementi emersi nei confronti di NOME COGNOME siano idonei ad integrare a suo carico una condotta ‘qualificata’ di RAGIONE_SOCIALE, con una motivazione non manifestamente illogica, nØ contraddittoria, e senza dare luogo ad alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale.
Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, Ł da considerarsi infondato.
9. Quanto al terzo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante di cui all’art. 416bis , comma quarto, cod. pen., la valutazione RAGIONE_SOCIALEa doglianza deve muovere dal dato, affermato dalla sentenza e non avversato dal ricorrente, secondo cui la natura armata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui si discute Ł stata già riconosciuta – a seguito RAGIONE_SOCIALE‘operazione c.d. NOME – in diverse pronunce irrevocabili di condanna nei confronti di altri partecipi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un dato di sicura rilevanza, perchØ, in tema di associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE storiche, per la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi non Ł richiesta l’esatta individuazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, ma Ł sufficiente l’accertamento, in fatto, RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti
di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 – 01).
Peraltro, anche per le mafie “non tradizionali” o “atipiche” la concreta disponibilità di un armamento Ł deducibile, pur in difetto di una esatta individuazione RAGIONE_SOCIALEe armi stesse, da fatti di sangue commessi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni o dalle fonti orali (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 – 05).
Nel caso di specie, si dispone non solo RAGIONE_SOCIALEa affermazione giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a cui NOME COGNOME ha aderito, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, svolto in questo stesso processo, RAGIONE_SOCIALEa personale partecipazione del ricorrente a fatti di sangue commessi nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, a condotte di procacciamento di armi da destinare agli usi e scopi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tanto consente di ritenere destituita di fondamento anche la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma secondo, cod. pen., formulata dalla difesa per non essere stato dimostrato che NOME COGNOME avesse la effettiva conoscenza del possesso di armi da parte degli associati o quantomeno che ignorasse per colpa tale circostanza (come richiesto, per esempio, da: Sez. 1, n. 27516 del 18/3/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, COGNOME, Rv. 278010 – 01; Sez. 1, n. 7392 del 12/9/2017, dep. 2018, COGNOME e altro, Rv. 272403 – 01).
In realtà, le fonti probatorie disponibili comprovano, prima ancora, che il ricorrente fosse pienamente consapevole che l’RAGIONE_SOCIALE era armata e, anzi, che lui stesso si fosse adoperato per procurare armi da destinare ad un omicidio programmato per eliminare fisicamente un soggetto inviso alla RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo di ricorso, dunque, va disatteso.
Con il quarto motivo di ricorso, si censura, in particolare, il difetto di prova circa l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che avevano prodotto i flussi finanziari illeciti nonchØ circa la natura e le dimensioni RAGIONE_SOCIALEe attività economiche che conseguentemente erano state finanziate con la violazione RAGIONE_SOCIALEe ordinarie regole RAGIONE_SOCIALEa concorrenza.
Si tratta, tuttavia, di doglianza che non coglie nel segno.
La sentenza impugnata ha diffusamente dato conto che l’RAGIONE_SOCIALE – e, per essa, anche NOME COGNOME – fosse dedita ad attività delittuose produttive di proventi illeciti.
Tra queste, individua il contrabbando del gasolio (pp. 146 e ss.), attività definita ‘particolarmente remunerativa’ in quanto praticata mediante le tipiche dinamiche illecite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con l’abbattimento dei costi per il tramite di approvvigionamenti ‘in nero’ (ovvero dissimulati come acquisti di olio lubrificante) con evasione di imposte e il guadagno sull’IVA attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALEe false fatturazioni.
Si trattava, peraltro, di un vasto traffico internazionale, che interessava sia il nucleo calabrese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sia la sua ramificazione RAGIONE_SOCIALE e che prevedeva quale privilegiato canale di rifornimento il mercato olandese.
I giudici d’appello danno atto, altresì, che l’illecito abbattimento dei costi del gasolio ‘aveva inevitabili riflessi sul mercato degli autotrasporti, RAGIONE_SOCIALE‘edilizia oltre che RAGIONE_SOCIALEa movimentazione terra, per i prezzi molto piø bassi, altamente concorrenziali, che gli affiliati potevano praticare rispetto a quelli degli altri imprenditori’.
Inoltre, la sentenza impugnata (pp. 157 e ss.) mette in luce le sistematiche pratiche associative – quale tipico strumento di illecito arricchimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEa emissione di false fatture, RAGIONE_SOCIALEe frodi c.d. carosello, dei reati fiscali, con cui venivano realizzati i maggiori profitti per l’RAGIONE_SOCIALE, che la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia del
31.10.2018 nel processo c.d. NOME (espressamente richiamata dalla Corte d’appello di Bologna) ha ritenuto consentissero una illecita accumulazione di ricchezze grazie a cui espandere le attività economiche ‘apparentemente’ lecite in spregio RAGIONE_SOCIALEe basilari regole di libera concorrenza del mercato.
In questa prospettiva, la RAGIONE_SOCIALE, infatti, aveva costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano (pp. 172 e ss.), che operavano nel settore edilizio e del movimento terra (anche nella ricostruzione post-terremoto de L’Aquila) e in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti a scapito RAGIONE_SOCIALEa imprenditoria locale.
La sentenza rende conto RAGIONE_SOCIALEa fitta rete di società create dal RAGIONE_SOCIALE – in relazione alle quali, per esempio, costoro potevano procedere ad aumenti di capitale mediante l’uso di contanti derivanti dalle attività illecite, per ottenere dalle banche assegni circolari – nonchØ dei rapporti instaurati con altre imprese riconducibili al sistema di ‘RAGIONE_SOCIALE , in modo da dare vita ad una sostanziale espansione RAGIONE_SOCIALEa propria influenza in quel settore economico.
Si tratta di una motivazione del tutto adeguata a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416bis , comma sesto, cod. pen., che ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore RAGIONE_SOCIALEa vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata bene rappresenta gli elementi suscettibili di integrare l’aggravante in esame, e cioŁ: a) la consumazione di delitti da cui consegua la realizzazione di vantaggi ingiusti; b) il reinvestimento RAGIONE_SOCIALEe utilità procurate dalle azioni delittuose, anche solo in parte, in attività economiche, da intendersi come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi (cfr. Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Pg c. Stucci, Rv. 278796 – 01)
La ratio di tale previsione Ł da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire piø efficacemente l’inserimento RAGIONE_SOCIALEe associazioni mafiose nei circuiti RAGIONE_SOCIALE‘economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosarispetto al reato-base, così concretizzando una piø articolata e incisiva offesa degli interessi protetti (così Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, COGNOME, Rv. 259588 – 01, spec. in motivazione).
In questo contesto così delineato, la Corte d’appello afferma in modo immune da censure che la circostanza aggravante sia applicabile anche a NOME COGNOME, e ciò non solo perchØ si tratta di circostanza avente natura oggettiva, che va riferita all’attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, con la conseguenza che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua sussistenza, non Ł necessario che il singolo associato s’interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intendano assumere o mantenere il controllo (v. ancora Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, COGNOME, sopra citata, nonchØ, piø recentemente, Sez. 2, n. 23890 RAGIONE_SOCIALE‘1/4/2021, Aieta, Rv. 281463 – 02).
I giudici del rinvio, infatti, ritengono comunque dirimente – al di là RAGIONE_SOCIALEa valutabilità RAGIONE_SOCIALEa circostanza a carico di tutti i componenti del RAGIONE_SOCIALE che siano stati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto reimpiego di profitti delittuosi ovvero l’abbiano ignorato per colpa – che le emergenze processuali si incarichino di comprovare che NOME COGNOME Ł stato personalmente dedito alla gestione dei molteplici affari economici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di quelli illeciti e di quelli impiantati con il reimpiego del provento dei primi, di guisa che non residua
dubbio circa il fatto che egli abbia direttamente e deliberatamente operato nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti associativi.
Quanto al reato di cui all’art. 12quinquies d.l. n. 306 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992, il quinto motivo di ricorso si concentra essenzialmente sulla doglianza secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza rescindente, nella parte in cui aveva affermato che si sarebbe dovuto verificare, avendo NOME COGNOME acquistato le quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel 2004, se l’attribuzione dissimulasse un’operazione diretta alla disconnessione tra titolarità formale e titolarità sostanziale e se NOME COGNOME potesse sin da allora fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti.
Come rileva lo stesso ricorso, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicende RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ operata dalla Corte d’appello Ł assai minuziosa ed Ł stata già ampiamente sopra riportata.
Mette conto ora evidenziare che, nel contesto di quello sforzo ricostruttivo, la sentenza impugnata ha appropriatamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’intestazione fittizia punibile ex art. 12quinquies L. n. 356 del 1992 (e ora ex art. 512bis cod. pen.) Ł configurabile anche quando l’acquisto di fatto RAGIONE_SOCIALEe quote di una società avvenga, come nel caso di specie, a distanza di anni dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa società stessa e dalla attribuzione RAGIONE_SOCIALEe quote a colui che diventerà solo dopo socio interposto e formale.
Proprio con riferimento alla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Suprema Corte, con riferimento all’art. 12quinquies , d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori Ł configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 – 01). Di conseguenza, commette il reato colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 226607 – 01).
Si tratta, appunto, RAGIONE_SOCIALEa situazione che si Ł verificata in occasione RAGIONE_SOCIALEa cessione occulta RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME a NOME COGNOME, che la sentenza impugnata ha fatto motivatamente risalire al novembre 2014 sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche e RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME.
Anche il capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, del resto, aveva indicato come tempus commissi delicti il novembre del 2014, perchØ evidentemente emergeva, in base a una pluralità di indici probatori, che a quella data la gestione RAGIONE_SOCIALEa società era stata assunta da NOME COGNOME, il quale aveva così perfezionato un accordo transattivo con l’interposto verso il quale vantava un credito.
Di conseguenza, l’esigenza – segnalata dalla sentenza rescindente – di verificare se già nel 2004 l’originario acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME dissimulasse un’operazione di disconnessione tra la titolarità forma e la titolarità sostanziale (tema di accertamento fattuale e che non può che essere devoluto al motivato apprezzamento del giudice di merito come premessa di un coerente inquadramento RAGIONE_SOCIALEa vicende nelle categorie giuridiche) Ł stata adeguatamente soddisfatta in sede di rinvio dalla Corte d’appello, la quale ha scrupolosamente ricostruito i fatti alla luce RAGIONE_SOCIALEe evidenze probatorie che – conformemente alla contestazione – collocano nell’autunno del 2014 l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa titolarità e RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa società da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
In altri termini, la sentenza rescindente quando recepisce il motivo di ricorso sul momento di perfezionamento del delitto non casualmente aggiunge l’espressione ‘se del caso’, dimostrando di non volersi ergere a giudice di merito ma richiamando quest’ultimo a coerenza motivazionale tra l’argomentata e puntuale ricostruzione dei fatti e il loro inquadramento giuridico alla luce del non equivoco capo di imputazione che delinea un preciso tempus commissi delicti.
Del resto, che la sentenza rescindente non abbia accertato che il tempo di consumazione del reato dovesse individuarsi nel 28 luglio 2004, si desume anche dal fatto che, in questo caso, coerentemente ai rilievi svolti nel settimo motivo del ricorso per cassazione in esame, avrebbe dovuto annullare non con rinvio, ma senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
In tale contesto, rileva, come ricordato anche dalla sentenza rescindente (p. 17), che la creazione di una situazione di apparenza formale RAGIONE_SOCIALEa titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, può essere realizzata non solo mediante l’utilizzazione degli ordinari schemi civilistici, ma anche mediante il ricorso ad altri meccanismi fraudolenti, che prescindono da precise forme negoziali.
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, ritenendo ragionevolmente che l’interposizione fittizia fosse rimasta integrata dal punto di vista materiale senza alcun tipo di formalizzazione negoziale degli accordi occulti tra COGNOME e COGNOME, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l’espressione “attribuzione fittizia RAGIONE_SOCIALEa titolarità o RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto – o nell’interesse – del quale l’attribuzione Ł operata; ne consegue – per stare al caso in questione – che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall’impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale “dominus” (Sez. 2, n. 15781 del 26/3/2015, COGNOME, Rv. 263531 – 01).
La norma incriminatrice, infatti, sanziona, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità piø disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti (Sez. 6, n. 15140 del 12/4/2012, Mangiaracina, Rv. 252610 – 01).
Il ricorso mostra di non confrontarsi con la ricostruzione operata dai giudici del rinvio dei complessivi dati fattuali risultanti dal processo, nØ con l’apprezzamento conseguentemente fattone, e insiste nell’evidenziare lo ‘iato decennale’ intercorrente tra l’attribuzione formale a COGNOME COGNOME quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e il successivo acquisto di NOME COGNOME, iato cui la sentenza impugnata, tuttavia, non ha infine annesso una rilevanza idonea ad escludere la sussistenza del reato.
A tal proposito, deve evidenziarsi che Ł vero che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti (Sez. 2, n. 38053 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282129 – 01), ma con la pur sempre necessaria precisazione che esso si perfeziona nel momento in cui Ł consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni (Sez. 5, n. 22106 del 10/3/2022, COGNOME, Rv. 283256 – 01).
Quindi, il disvalore RAGIONE_SOCIALEa condotta si esaurisce con il ricorso a “meccanismi interpositori” capaci di realizzare l’effetto traslativo del diritto sul bene e determinare la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
In questo senso, Ł esatto ricordare che il “permanere RAGIONE_SOCIALEa situazione antigiuridica”, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, non ha rilievo giuridico, dal punto di vista penale, ove si faccia riferimento a successive condotte meramente passive, finalizzate cioŁ al semplice mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘illecito status quo , inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto.
Ma tanto richiede che effettivamente si sia già verificata una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità, ciò che nel caso di specie – per quanto rilevato dalla Corte d’appello – si deve escludere che possa essere individuata nell’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe quote da parte di COGNOME in data 28.7.2004: non si può ritenere, cioŁ, che già allora si fosse determinata una divaricazione tra intestazione reale e intestazione di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta.
¨ stato osservato chel’espressione “attribuzione” di beni o utilità ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità (v. Sez. 2, n. 23197 del 20/4/2012, Modica, Rv. 252835 – 01, spec. in motivazione).
Per questo motivo, la giurisprudenza, come detto, ha fatto rientrare nel concetto di interposizione fittizia anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe RAGIONE_SOCIALEa proprietà aziendale e degli utili.
E nel caso di specie la sentenza impugnata ha appunto individuato, con motivazione congrua, il momento consumativo del reato di cui all’art. 12quinquies d.l. n. 206 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992 nell’acquisto di fatto RAGIONE_SOCIALEa società da parte di NOME COGNOME nel novembre del 2014, pur mantenendo COGNOME la titolarità formale RAGIONE_SOCIALEe quote.
Anche il quinto motivo di ricorso, pertanto, Ł da considerarsi infondato.
12. Il sesto motivo riguarda l’applicazione al reato di cui al capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa c.d. agevolazione RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991 vigente all’epoca dei fatti.
Il ricorso, per vero, l’avversa genericamente e contesta l’assenza di motivazione circa i vantaggi che l’RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE avrebbe ottenuto dalla intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
L’obiezione, tuttavia, trascura di considerare che la sentenza impugnata, con motivazione che il collegio ha già considerato incensurabile (v. par. 7.4, 7.5, 7.6 e 9), aveva ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE capeggiata dai RAGIONE_SOCIALE avesse costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano e, in particolare, nel settore RAGIONE_SOCIALE‘edilizia e del movimento terra, in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti.
In questo reticolo di società, rientrava a pieno titolo anche la RAGIONE_SOCIALE, l’acquisizione occulta RAGIONE_SOCIALEa quale consentì di proseguire nell’attività edilizia all’indomani dei sequestri di prevenzione, peraltro nell’ambito di una strategia che, come emerso anche dalle attività di intercettazione, prevedeva una condivisione di strumenti ed obiettivi non solo tra tutti i COGNOME componenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma anche tra piø società intestate a prestanome e pur sempre riconducibili all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la Corte d’appello ha evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE fu utilizzata anche per l’attività di fatturazione fittizia nei rapporti con altre società riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE
riconducibile a NOME COGNOME, la Bicocca ritenuta una ‘cartiera’ poi sequestrata nell’operazione c.d. Stige, la RAGIONE_SOCIALE riconducibile a NOME COGNOME), così da essere concretamente impiegata nella piø tipica attività illecita RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, con finalità di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l’occultamento giuridico di un’attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinando un accrescimento RAGIONE_SOCIALEa sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/3/2016, COGNOME, Rv. 267299 01; Sez. 2, n. 12622 del 13/2/2015, COGNOME, Rv. 262776 – 01; Sez. 6, n. 9185 del 25/1/2012, COGNOME, Rv. 252282 – 01).
L’attività economica collegata alla RAGIONE_SOCIALE era funzionale agli interessi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel senso che da essa l’RAGIONE_SOCIALE trasse mezzi e risorse per esercitare tendenzialmente il proprio controllo in settori economici sul territorio, attraverso l’occultamento di un’attività che aveva carattere strategico ed era suscettibile di arrecare un significativo contributo alla operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il sesto motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.
13. Da quanto precedentemente osservato circa l’epoca di consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, discende l’infondatezza del settimo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.
Le censure muovono dal presupposto che, contrariamente alla imputazione formulata dal pubblico ministero, la data del commesso reato debba essere fatta retroagire al 28.7.2004, con la conseguenza che, anche a ritenere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa c.d. agevolazione RAGIONE_SOCIALE, non potrebbe essere applicato il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen., introdotto con la n. 251 del 2005 in epoca successiva alla commissione del reato: pertanto, i termini ordinari di prescrizione, pur considerando l’aumento di pena per l’aggravante ad effetto speciale, sarebbero da quantificare in nove anni e sarebbero decorsi già in data 28.7.2013, prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento di eventuali cause di interruzione o di sospensione.
Ma tale presupposto Ł destituito di fondamento, alla luce RAGIONE_SOCIALEa convalida, da parte del collegio, RAGIONE_SOCIALEa impostazione assunta dalla sentenza impugnata circa modalità e tempi di commissione del reato di cui al capo 2) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione.
GiacchØ Ł stata correttamente fatta propria dalla Corte d’appello la prospettazione accusatoria secondo cui l’intestazione fittizia di beni penalmente rilevante fosse da collocarsi temporalmente nel novembre del 2014 (per le ragioni che sono state già prima esposte), ne consegue che la prescrizione del reato, tenuto conto del raddoppio dei relativi termini previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen. e degli atti interruttivi, da apprezzare alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, secondo comma, cod. pen., non Ł maturata.
Il settimo motivo, dunque, Ł manifestamente infondato.
14. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, si contesta la confisca RAGIONE_SOCIALE‘abitazione sita al secondo piano di un immobile ubicato in Cutro alla INDIRIZZO, in base al rilievo che l’acquisizione del bene sarebbe precedente al periodo in cui ricadono i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e che i termini di raffronto RAGIONE_SOCIALEa sproporzione tra il reddito e il valore economico del bene devono essere fissati nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore
dei beni di volta in volta acquisiti.
Come si ricava dallo stesso ricorso, la confisca RAGIONE_SOCIALE‘immobile di Cutro Ł stata disposta dalla Corte d’appello, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del pubblico ministero, mediante il richiamo alla sproporzione per avere il condannato sostenuto spese di costruzione e arredamento in misura non corrispondente alle sue accertate risorse.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12sexies , commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorchØ, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi RAGIONE_SOCIALEa sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talchØ, essendo irrilevante il requisito RAGIONE_SOCIALEa “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si Ł proceduto, la confisca dei singoli beni non Ł esclusa per il fatto che essi sono stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui Ł intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 – 01; piø recentemente, Sez. 5, n. 19358 del 21/2/2013, Rao, Rv. 255381 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269657 – 01).
In ogni caso, la doglianza difensiva secondo cui l’immobile fu costruito in epoca precedente al reato associativo a NOME COGNOME, in realtà, non si confronta completamente con il tenore RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto.
La Corte d’appello, infatti, fa riferimento – come il ricorso – ad un controllo RAGIONE_SOCIALEa Polizia Municipale in data 28.8.1990, ma per farne risaltare la circostanza che la sopraelevazione del secondo piano fosse a quell’epoca composta soltanto dai pilastri e dal solaio di copertura.
Di guisa che, tenuto conto che in occasione del fermo di NOME COGNOME era risultato che costui avesse la piena disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile, peraltro mai accatastato e ormai ultimato, la sentenza impugnata ne ha tratto piø che ragionevolmente la prova che egli, di contro, lo avesse completato e rifinito in epoca successiva, e dunque in un periodo nel quale Ł stata accertata sproporzione tra i suoi beni e il suo reddito.
La Corte d’appello, infatti, fa riferimento ad una ricostruzione peritale eseguita nel procedimento di prevenzione in ordine ai redditi di NOME COGNOME, la quale documenta risorse non commisurate alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile che, secondo quanto attestato dai Carabinieri nel 2018, era rifinito ed arredato con materiale costoso.
In questo modo, la sentenza rende una motivazione aderente alla necessità che, in tema di confisca disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, la presunzione di illegittima acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata rimanga circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perchØ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468 – 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/2/2018, COGNOME, Rv. 272988 – 01; Sez. 1, n. 25239 del 23/1/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01).
A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, proponendo una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, che indica come maggiormente plausibili o dotate di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Ma, in tema di confisca allargata, non Ł censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e
i redditi del suo nucleo familiare, ove la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito, con il ricorso a parametri suscettibili di verifica (Sez. 3, n. 1555 del 21/9/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 – 02).
Anche l’ottavo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso.
15. Alla luce di quanto fin osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così Ł deciso, 19/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME