Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 144 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 144 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza cautelare, emessa in data 28 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era è stata
applicata a NOME COGNOME la custodia in carcere in quanto partecipe dell’associazione mafiosa armata denominata ndrangheta e, specificamente, della RAGIONE_SOCIALE, operativa nel territorio di Platì, Ardore, Portigliola, Volpiano, Buccinasco e zone limitrofe, nella forma aggravata, accertata fino a giugno 2022 (capo 1).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, la cui collaborazione con la giustizia era iniziata ad ottobre 2016, in quanto: a) rese oltre in tempo massimo di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non potendosi ritenere quelle rese nell’interrogatorio del 13 luglio 2022 una precisazione delle precedenti, non avendo mai dichiarato che COGNOME facesse parte della locale di Platì; b) riferib fatti antecedenti al 2008 ed appresi de relato; c) non riscontrate; d) decontestualizzate; e) smentite dai procedimenti richiamati dal provvedimento impugnato in cui non sono mai emersi i fratelli COGNOME.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla valutazione degli altri indizi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata in ordine alla partecipazione di COGNOME al sodalizio per non avere tenuto conto che gli altri procedimenti richiamati riguardano altro sodalizio e che il ricorrente non ha commesso reati fine. Al di là del favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME, non risulta: a) che COGNOME dopo la detenzione -dal 16/12/2014 al settembre 2016 – fosse in alcuna intercettazione successiva a dicembre 2019; b) che in quelle precedenti si fosse messo a disposizione dell’associazione; c) i contatti con alcuni coindagati, inclusa l’ospitalità a NOME e famiglia, nascevano da rapporti di amicizia o di parentela.
La conversazione del 10 ottobre 2018 tra NOME e NOME COGNOME (classe 1990), valorizzata dall’ordinanza impugnata è stata travisata e assume solo un carattere goliardico; la conversazione riportata a pagina 22 indica soltanto la necessità di NOME di non avere denaro e doverlo chiedere al fratello.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta partecipativa all’associazione mafiosa nei termini del favoreggiamento personale in assenza di qualsiasi reato-fine e della valorizzazione di condotte del tutto neutre relative ad alcuni indagati.
2.4. Violazione di legge relativamente alle esigenze cautelari, in quanto oltre al periodo di detenzione di COGNOME sino al settembre 2016 e il favoreggiamento della latitanza di COGNOME sino a maggio 2017, non vi sono altre condotte eccetto il controllo sul territorio del 19 aprile 2021, non assumendo alcun rilievo il carico
pendente per il delitto di cui all’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per il quale ha ottenuto gli arresti domiciliari che l’ordinanza impugnata non ha valutato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che il provvedimento impugnato ha inserito la figura di NOME COGNOME in un ampio e complesso contesto, facendo puntuale richiamo alla ricostruzione dell’ordinanza genetica, concernente altri procedimenti circa l’esistenza della locale di ‘ndrangheta di Platì e comuni limitrofi, accertata da diverse sentenze definitive che hanno ricostruito l’assetto criminale dell’associazione mafiosa.
L’ordinanza impugnata, diversamente da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, classe 1988, nei diversi interrogatori resi nel 2017 (8 febbraio, 27 febbraio, 10 marzo e 4 aprile), conclusisi con quello del 13 luglio 2022, senza porsi il problema della loro tardività, correttamente eccepita dal difensore in questa sede.
Ma a prescindere dal rilievo di detto atto investigativo, risulta che la gravità indiziaria della condotta partecipativa di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, è stata fondata su numerose intercettazioni, puntualmente riportate alle pagine da 15 a 22, successive alla condotta favoreggiatrice della latitanza di NOME COGNOME, ritenute sintomatiche della sua partecipazione alla ndrangheta.
La motivazione del provvedimento impugnato, però, pur valorizzando correttamente le conversazioni e i comportamenti espressivi del legame di COGNOME con soggetti apicali della locale di ndrangheta di Platì (ospitalità nel suo appartamento di Milano sia di NOME COGNOME classe 89, sia di NOME COGNOME classe 74, insieme alla moglie e al figlio, sia di NOME COGNOME; accompagnamenti in auto; dialoghi con NOME COGNOME classe 90 sulle cariche di rilievo, “il fiore”, nel contesto ndranghetista, ecc.) si è limitato ad una loro elencazione, sostanzialmente in ordine cronologico, senza distinguere rispetto a quelle in concreto espressive di una sua messa a disposizione dell’associazione e non ai singoli.
Di sicuro rilievo, a tale fine, sono le intercettazioni in cui COGNOME menziona la preoccupazione di incorrere in condanne a pene rilevanti, di non essere “l’ultimo arrivato”, dell’attesa di essere autorizzato ai viaggi da Milano a Platì dal reggente
della RAGIONE_SOCIALE, di pretese economiche, ma si tratta di brani di conversazioni con diversi soggetti non convincentemente collegate tra loro tanto da dimostrare che le condotte di COGNOME fossero volte ad apportare un effettivo e preciso contributo all’associazione mafiosa.
Occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo fornito i riferimenti per la valutazione della partecipazione, essendosi precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, detta condotta è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica con compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01; Sez. 6, n. 34126 del 5/06/2024, COGNOME, Rv 286921).
Il motivo relativo alle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito.
Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La AVV_NOTAIO estensora
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il P esidente