Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34202 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
fr
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l’ordinanza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città limitatamente reato di cui al capo 6),
in relazione al quale ha ordinato la formale scarcerazione dell’indagato; ha confermato nel resto, compresa la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione sia all’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e, segnatamente, alla RAGIONE_SOCIALE di Gela, RAGIONE_SOCIALE (capo 1) sia all’associazione dedita al narcotraffico (capo 8) nonché di vari reati fine.
Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale affermato che il ricorrente era stato individuato come colui il quale poteva consentire la riaffermazione sul territorio del potere della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza però indicare la fonte di ciò. Del pari, il Tribunale COGNOME sostenuto che la scelta era ricaduta su una persona rivelatasi già intranea, ma non avrebbe corredato tale affermazione con elementi oggettivi. Non sarebbero stati indicati, quindi, i gravi indizi di colpevolezza e la motivazione sarebbe carente sotto il profilo dell’enunciazione dei comportamenti del ricorrente da ritenere sintomatici di un rinnovato contributo dinamico alle finalità proprie dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, a cui avrebbe nuovamente aderito dopo una lunghissima carcerazione.
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il presunto ruolo direttivo COGNOME dal ricorrente all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere apodittica l’affermazione del Tribunale secondo cui la vicenda estorsiva, contestata al capo 4), integrava un reato fine dell’associazione e il ricorrente era intervenuto nella sua qualità di appartenente e reggente della consorteria RAGIONE_SOCIALE. Di contro, la consumazione del reato avrebbe soddisfatto soltanto interessi personali di un soggetto estraneo al sodalizio. Non sarebbero stati indicati in RAGIONE_SOCIALE era consistito l’intervento del ricorrente e come questo potesse essere finalizzato al raggiungimento di interessi del sodalizio.
3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all’estorsione di cui al capo 5). Il Tribunale si sarebbe limitato a un rinvio all’ordinanza genetica, senza spiegare sulla base di quale circostanza di fatto potesse individuarsi un interesse della consorteria RAGIONE_SOCIALE nella vicenda de qua e in RAGIONE_SOCIALE fosse consistito il coinvolgimento del ricorrente.
3.5. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale, con riguardo all’estorsione di cui al capo 7), individuato a carico del ricorrente un unico indizio, non corroborato da riscontri, costituito dal contenuto di
un’intercettazione alla quale COGNOME non COGNOME partecipato. L’ordinanz impugnata sarebbe carente dal momento che si attribuisce al ricorrente u concorso materiale in un’estorsione consumata, senza neppure indicare l’event che si sarebbe verificato in concreto, idoneo a configurare l’esistenza ontolog della condotta delittuosa ipotizzata.
3.6. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al reato di cu capo 8). Sarebbero apodittiche le affermazioni secondo cui l’associazione er gestita da RAGIONE_SOCIALE e, segnatamente, capeggiata da NOME COGNOME NOME COGNOME. La motivazione sarebbe del tutto carente, poiché non individuerebbe alcun elemento con riguardo specifico al ricorrente.
3.7. Violazione di legge e vizi della motivazione per avere il Tribuna affermato apoditticamente il ruolo direttivo, attribuito al ricorrente all’inte sodalizio, sulla base di una condivisione con il genero NOME COGNOME che metteva al corrente delle questioni più rilevanti per la vita del sodalizio.
3.8. Violazione di legge e vizi della motivazione, in quanto il Tribunale, c riguardo alle ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, contestate ai 10), 12), 20), 21) e 28), avrebbe erroneamente sostenuto che la difesa n COGNOME contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La motivazio non darebbe conto degli elementi che concretamente dovrebbero integrare i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per ogni singolo cap incolpazione provvisoria, al medesimo ascritto.
3.9. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 2 291 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe dato una risposta solo apparente a deduzione difensiva secondo cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME corredato la relativ richiesta con una motivazione cumulativa e implicita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità de motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di dirit ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate d giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il viz di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natur giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di di che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.
Quanto al primo motivo e al secondo motivo del ricorso – relativi entrambi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio RAGIONE_SOCIALE di cui al cap dell’imputazione provvisoria con il ruolo direttivo – deve rilevarsi, innanzitu che il Tribunale non solo ha affermato che la complessa attività di indagine svo COGNOME consentito di ricostruire le diverse fasi della riorganizzazione e ripresa della piena operatività dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, denominata RAGIONE_SOCIALE, storicamente operante a Gela, la quale, sotto l’egida di NOME COGNOME COGNOME COGNOME braccio destro NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME un nuovo vigore, ma ha anche sottolineato che il materiale probatorio, confluito nell’informativa atti, era composto sia dalle numerose intercettazioni, esperite nei confront COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME nonché COGNOME vari soggetti, che, di volta in emergevano dallo sviluppo delle indagini, sia dagli esiti del monitoraggio di u serie di incontri, svoltisi sul territorio, alcuni dei quali costituenti dei ver summit tra esponenti della RAGIONE_SOCIALE e componenti di diverse consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, final stringere accordi e dirimere i conflitti, originati nell’ambito delle attività il essi posti in essere. Oltre a tali elementi, con riguardo specifico al ricorre erano anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, segnatamente NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La deduzione del ricorrente sulla mancata indicazione degli elementi, posti fondamento del ruolo dal medesimo svolto nell’ambito del sodalizio descritto a capo 1) dell’imputazione provvisoria, trova smentita, quindi, sulla base de lettura dell’ordinanza impugnata, ove sono specificamente indicati gli elemen valorizzati dal Tribunale al fine delle decisioni assunte.
4.1. Riguardo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al cap dell’imputazione, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che valore esemplificati COGNOME la conversazione captata l’8 dicembre 2019, nel corso della quale medesimo ricorrente COGNOME affermato che NOME COGNOME era stato suo
padrino nella cerimonia di affiliazione a RAGIONE_SOCIALE. Tale dato stor corroborato da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia dell’epoca, attualizzato, come correttamente evidenziato dal primo giudice: a) dal rinnovazione del giuramento di fedeltà ai COGNOME, che si desu dall’intercettazione del 14 novembre 2020, nel quale il ricorrente COGNOME de che i COGNOME “vidi ca chiddri so a ma vita”; b) dalle dichiarazioni del 30 2021 del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che COGNOME rifer dell’intervento del ricorrente come risolutore di questioni al massimo livell catanesi e gelesi.
A fronte di siffatte argomentazioni giova ricordare che, come affermato dall sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27 maggio 2021 (COGNOME, Rv. 281889 – 01), sulla scia della precedente sentenza sempre de NOME Consesso n. 33748 del 12 luglio 2005 (COGNOME, Rv. 231670 – 01), la condotta di partecipazione ad associazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si caratterizza non l’assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteris del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Al fine della valutazione dell’appartenenza, assume, quindi, assolut decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un quals “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla v dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attiv carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilit una condotta di partecipazione RAGIONE_SOCIALE si muove sul piano probatorio: è sol sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessu criminale abbia generato o meno un’effettiva “messa a disposizione”. Per questo anche l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della con partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consoli comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocame vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affilia associazione (cfr. sentenza COGNOME).
Più in generale, pertanto, dopo l’ultimo arresto delle Sezioni Unite, indicatori elencati dalla sentenza COGNOME come elementi dai quali desumere la partecipazione RAGIONE_SOCIALE tornano alla loro dimensione probatoria naturale vengono depurati dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da al pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, a esempio, la commissione di del
scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, ma non l’unico, dell’inserimento nel sodalizio. Oltre a questo, devono comunque esser considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano esse compimento di attività causalmente orientate a favore dell’associazione, da quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l’organicità del si che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando agevolando l’attività dell’associazione, ponga in essere comportament teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell’associazione stes
A tali principi si è conformato il Tribunale di Caltanissetta nel caso in esa
Nell’ordinanza impugnata, infatti, sono stati individuati fatti conc rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo di vertic sodalizio, quali l’affiliazione rituale, la partecipazione alla commissione di fine e gli interventi nella soluzione di questioni al massimo livello tra cata gelesi.
A fronte della motivazione in disamina deve rilevarsi che il ricorrente non individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delinea dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a sollecitare questa Corte a effettuare diversa valutazione degli elementi indiziari ma ciò è incompatibile con la nat del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre un’inammissibi rivisitazione di RAGIONE_SOCIALE alternativo, ovvero una rilettura di merito del complesso emergenze probatorie.
Scevra da vizi è anche la parte dell’ordinanza impugnata relativa sia a vicende estorsive, oggetto del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, s delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, oggetto dell’ottavo motivo.
Con riferimento ad ognuna delle tre anzidette vicende il Tribunale h affermato che il costante monitoraggio degli indagati e le conversazio intercettate COGNOMEno consentito di individuare l’intervento del ricorrente in nella sua qualità di appartenente e reggente della consorteria di cui al ca dell’imputazione provvisoria.
Riguardo ai reati di spaccio addebitati al ricorrente, il Tribunal richiamato la massiccia mole di intercettazioni, che lo vedevano conversar direttamente o per interposta persona con la quasi totalità dei coindag «impiegando il linguaggio criptico in uso agli associati del delitto di cui al 8), i quali, per indicare la droga, facevano spesso ricorso al termine macchi specificandone talvolta il colore, bianco o nero, al fine di distinguere la co dall’hashish, intrattenendo dialoghi caratterizzati dal tenore che tipicamen riscontra nelle indagini della medesima natura di quelle di cui trattasi».
Risulta smentita, pertanto, la deduzione del ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe indicato in RAGIONE_SOCIALE era consistito il coinvolgimento del ricorrente nei menzionati reati.
Ad ogni modo, la sinteticità della motivazione del provvedimento impugnato su tali specifici capi di imputazione va coniugata con il complessivo rinvio alle diffuse argomentazioni dell’ordinanza genetica e, soprattutto, con il rilievo della genericità dei motivi formulati dal ricorrente dinanzi al Tribunale.
5.1. Giova aggiungere che non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui il coinvolgimento del ricorrente nell’estorsione di cui al capo 7) non sarebbe stato adeguatamente provato, basandosi su una sola conversazione intercettata, coinvolgente soggetti diversi.
Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (tra le altre: Sez. 3, n. 10683 del 7/11/2023, COGNOME, Rv. 286150 – 04).
Obbligo correttamente adempiuto dal Tribunale nel caso in esame, in cui dall’intercettazione della conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME emerge chiaramente che, a seguito dell’esplicita minaccia del ricorrente di impedirgli per il futuro di lavorare e di gambizzarlo, NOME COGNOME era stato costretto a cedere alla richiesta di consentire a NOME COGNOME di espandersi nel settore del trasporto su gomma, lavorando insieme con lo stesso COGNOME.
Quanto al sesto e al settimo motivo del ricorso, afferenti entrambi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico con ruolo di vertice, deve rilevarsi che, sulla scorta del compendio indiziario, costituito da intercettazioni, monitoraggi degli indagati e sequestri di sostanza stupefacente, al pari del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ritenuto provate perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare – anche l’esistenza e l’operatività dell’associazione per delinquere di cui al capo 8) dell’incolpazione provvisoria.
Il Tribunale ha poi osservato che tale associazione era capeggiata da NOME COGNOME e NOME COGNOME e presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 90. I sodali condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all’attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l’uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con
frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; COGNOMEno individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al narcotraffico ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l’uno con l’altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile ma che, comunque, ammetteva l’intercambiabilità degli stessi. I coindagati, inoltre, COGNOMEno commesso moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale COGNOME trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni dei sodali di serre, volte all’autoproduzione di marijuana, che altri COGNOME utilizzavano come merce di scambio per portare a termine rilevanti acquisti di cocaina. Dalle molteplici conversazioni si evinceva che gli associati gestivano anche la cassa comune dell’associazione.
Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio ad elementi effettivamente idonei a dimostrare l’esistenza di uno stabile sodalizio dedito al narcotraffico.
Nel porre in risalto, poi, i dati sopra indicati, quali l’utilizzo di modal operative e di tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili di spaccio, l’esistenza di profili organizzativi, l’utilizzo di un linguaggio conosciut dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al narcotraffico, coltivazione di sostanze stupefacenti, i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell’operatività di un RAGIONE_SOCIALE di soggetti, che agiva per il perseguimento, non occasionale ed episodico ma stabile, di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.
Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un’associazione per delinquere di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
Il Tribunale ha osservato, inoltre, che la direzione dell’associazione di cui al capo 8) era condivisa da NOME COGNOME con il capomafia NOME COGNOME, il quale, infatti, veniva dal primo messo al corrente delle questioni più rilevanti per la vita del sodalizio, operando solitamente per il tramite dell’intermediazione del genero ed intervenendo personalmente allorquando l’autorevolezza del suo braccio destro si rivelava insufficiente in ragione delle dimensioni della vicenda da risolvere. In particolare, è stata richiamata la rapina subita da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 15 febbraio 2019, maturata proprio nel contesto del narcotraffico, che COGNOME richiesto, per la sua risoluzione, l’intervento del capomafia, il quale, dall’alto della sua posizione di vertice, COGNOME potuto stabilire
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come doveva essere distribuito il peso economico della perdita di un chilo di cocaina fornito dai catanesi.
A fronte di siffatte argomentazioni, immuni da vizi sindacabili in questa sede, il ricorrente, invece, si è limitato a svilire la portata degli elemen valorizzati e a proporre una diversa e non consentita valutazione degli stessi.
7. Il nono motivo è privo di specificità.
Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari COGNOME adottato la misura cautelare impugnata, nonostante il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avesse corredato la relativa richiesta di una motivazione cumulativa in punto di esigenze cautelari, talmente generica da imporre di considerare come implicita la richiesta medesima.
Il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME esplicitato la ricorrenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti legittimanti l’adozione della misura e si era soffermato, tra questi, anche ad esaminare le esigenze cautelari sussistenti.
Ed invero, nell’ultimo capitolo della richiesta, dedicato all’analisi dell esigenze cautelari, è contenuto uno specifico paragrafo intitolato “Quadro generale”, nel quale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha precisato esplicitamente, in relazione a tutti gli indagati, quali sono le esigenze cautelari da salvaguardare, identificandole segnatamente nel pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen.. Secondo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, tali esigenze ricorrevano non solo in relazione agli indagati a cui vengono contestati i delitti associativi, assistiti da una presunzione di legge in materia, ma anche nei confronti di coloro che non erano risultati partecipi dell’associazione per delinquere. In relazione ad alcuni indagati, tar cui lo stesso ricorrente, nel “Quadro generale” si rinvengono riflessioni aggiuntive in punto di esigenze cautelari.
Alla luce di quanto precede è allora evidente che la deduzione del ricorrente trova smentita nella lettura della richiesta del AVV_NOTAIO, come descritta nel provvedimento impugnato, da cui emerge che tale richiesta non è implicita ma correttamente corredata degli elementi e delle ragioni per le quali essa proprio con specifico riferimento al ricorrente – si profilava come necessaria.
8. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. attuaz. cod. proc. pen.. ter ,
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/7/2024