Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME (anno DATA_NASCITA) dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE, nella specie alla RAGIONE_SOCIALE, nella forma aggravata (capo 1), estorsioni aggravate dall’art. 416.bis.1 cod. pen. (capi 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 28), tentato fur aggravato (capo 35), delitti in materia di armi (capo 39), importazione e cessione di stupefacenti (cocaina e hashish), in concorso, alcuni anche con l’aggravante dell’ingente quantità (capi 53, 54, 55, 56, 59).
Il provvedimento ha dichiarato inammissibile il riesame in relazione al capo 35, ha annullato l’ordinanza genetica per i capi 14 e 21 e ha riqualificato le estorsioni di cui ai capi 7 e 9 nella forma tentata.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari allai motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 110, 629, 628, comma 3, 416-bís.1 cod. pen. e 2:73 cod. proc. pen, nonché vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tenta estorsione di cui al capo 7 in quanto il provvedimento impugnato, a fronte della conversazione n. 220 del 5 novembre 2020 in cui NOME COGNOME dice «non è che lo posso obbligare a darglieli oppure….a dire di non darglieli», non ha spiegato quali fossero le condotte coercitive utilizzate ai danni della vittima COGNOME NOME cui, contrario, il ricorrente è legato da sentimenti amicali. Inoltre, con riferiment all’elemento soggettivo dell’estorsione, oltre che dell’aggravante agevolativa, è lo stesso provvedimento a dare atto che NOME COGNOMECOGNOME proprio per evitare altre intimidazioni, fosse deciso a tutelare COGNOME, tanto da far venire meno l’intenzionalità della condotta.
2.2. Con il secondo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo 8 in quanto provvedimento impugnato non ha tenuto conto che dalle conversazioni n. 160 e n. 169 del 15 marzo 2021 risultava che NOME COGNOME non fosse presente quando il solo COGNOME rivolgeva la richiesta estorsiva alla vittima NOME COGNOME, visto che gliene aveva riferito successivamente, e non bastando il mero richiamo al saluto del ricorrente, evincibile dalla conversazione n. 163 dello stesso giorno, in cui non è dato sapere né l’eventuale distanza dagli interlocutori, né la partecipazione attiva alla conversazione, e conseguentemente l’ inconsapevolezza del fine estorsivo che aveva mosso COGNOME.
2.3. Con il terzo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo 9 in quanto
provvedimento impugnato non ha tenuto conto che fosse stata la vittima, NOME, a contattarlo; che le scuse pronunciate da questa non erano rivolte al ricorrente ma a COGNOME; che NOME COGNOME non aveva avanzato alcuna richiesta né di denaro né di altro e, comunque, il suo riferimento al «mettersi a disposizione» ha un significato ambiguo.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo 16 in quanto er stato COGNOME a rivolgersi alla vittima, COGNOME, affinché predisponesse il buono in favore della ditta e non vi sono elementi da cui desumere che NOME COGNOME avesse indicato il contesto ndranghetista in quanto il riferimento di COGNOME a NOME riguardava solo la richiesta di COGNOME di sapere chi fosse NOME. A ciò si aggiunge che non è configurabile neanche la tentata estorsione per assenza della prova positiva del mancato pagamento della merce e comunque della garbata proposta di COGNOME di accordargli uno sconto per l’acquisto del materiale elettrico.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in ordine all’estorsione di cui al capo 17 in quanto NOME COGNOME non aveva utilizzato alcuna forma di violenza fisica o di minaccia nei confronti dell’uomo presente sul terreno di NOME COGNOME e anzi è proprio la conversazione numero 84 del 7 novembre 2020 a dimostrare che NOME COGNOME avesse raccomandato al ricorrente di evitare discussioni con il proprietario. A ciò si aggiunge che non risulta se, al momento del sopralluogo dei carabinieri, gli operai se ne fossero andati per avere finito di lavorare o per l’intervento di NOME COGNOME e neanche se fosse stato conseguito il profitto del reato, così da essere errata la qualificazione dell’estorsione come consumata.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 22 in quanto il provvedimento impugnato non ha dato conto del fatto che la società crotonese, vittima della ritenuta estorsione, avesse ottenuto il benestare per i lavori di bonifica nel frantoio sequestrato alla famiglia COGNOME proprio da questa, come risulta dalla conversazione numero 24 del 21 gennaio 2021.
Con specifico riferimento alla proposta estorsiva nei confronti di: a) NOME COGNOME, titolare della società RAGIONE_SOCIALE, si tratta al più di atto preparator riferibile peraltro a società diversa da quelle oggetto della provvisoria incolpazione; b) d4 NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, è lo stesso provvedimento ad escludere valenza penale alla posizione del ricorrente; c) della società RAGIONE_SOCIALE, è solo una congettura fondata sulla frase dell’imprenditore crotonese «di essere a disposizione di tutto» e non assumendo alcuna valenza, se non in termini di atti
preparatori, il suggerimento del ricorrente a COGNOME di rivolgersi a tale NOME COGNOME per assumere informazioni sulla società crotonese, visto peraltro che non risultano avanzate richieste di denaro alle ditte interessate.
2.7. Con il settimo motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo 28 in quant il provvedimento impugnato non ha considerato che NOME COGNOME si fosse limitato soltanto a raccomandare ad NOME COGNOME, titolare della società RAGIONE_SOCIALE, di assumere l’odierno ricorrente in assenza di atti di violenza o minaccia cosicché le presunte pressioni illecite costituiscono una mera congettura e non sono ricavate da alcuna intercettazione. Né rilevano l’anticipazione dell’assunzione perché ricollegabile alla nascita della figlia di NOME COGNOME; la decisione di COGNOME di assumerlo prima del colloquio e la presenza di COGNOME al momento della consegna dei documenti richiesti dal datore di lavoro con il richiamo al legame fraterno con il ricorrente.
2.8. Con l’ottavo motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 39 in quanto il provvedimento impugnato si è fondato su una sola intercettazione ambientale (n. 311 del 22/2/2022) in cui le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, di avere esploso 40 colpi di Kalashnikov contro un’autovettura nella convinzione che appartenesse a soggetti di etnia rom, non sono suffragate da alcun riscontro probatorio visto che non risulta presentata alcuna denuncia da parte del proprietario, maresciallo della Capitaneria di porto.
2.9. Con il nono motivo, ulteriormente sottoarticolato, deduce vizi della motivazione per il capo 53, relativo all’importazione di 298 kg di cocaina dal Brasile, per il quale il Tribunale ha valorizzato la conversazione numero 310 del 27 novembre 2020, in cui NOME COGNOME aveva pronunciato la frase «Ieri sera ci è caduto il lavoro dei 300» riferendo la condotta anche al ricorrente perché declinata al plurale e perché i fratelli svolgevano insieme affari i n materia di droga. Inoltre, anziché considerare la condotta come connivenza, il provvedimento ha ritenuto il concorso nell’importazione in base a notizie giornalistiche del sequestro riportate in Brasile, inidonee a costituire riscontro probatorio. Peraltro l’intercettazione ambientale numero 208 del 29 novembre 2020, erroneamente omessa dal Tribunale, rileva dal punto di vista difensivo poiché pone in dubbio che la parola lavoro fosse riferibile alla quantità dei 300 chili di cocaina sequestrati a Santos, anziché alle parole «mille e trecento».
2.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73,74 d.P.R. 309 del 1990, e vizi della motivazione per il capo 54, relativo all’importazione di 216,65 kg di cocaina dal Brasile, in quanto il provvedimento impugnato si è fondato solo sulla conversazione n. 290 del 17
dicembre 2020 da cui emerge al più la conoscenza da parte del ricorrente dell’arrivo di un carico di droga a bordo della nave RAGIONE_SOCIALE, poi sequestrato, e non dimostra la commissione del delitto di importazione ma al più l’informazione relativa.
2.11. Con l’undicesimo motivo deduce vizi della motivazione per i capi 55,56 e 59, per non avere il Tribunale riqualificato come di lieve entità le condotte contestate, nonostante si trattasse di modesti quantitativi di droga leggera anche di scarsa qualità e COGNOME non fosse avvezzo allo spaccio come risulta dall’intercettazione ambientale numero 301 del 26 novembre 2020.
2.12. Con il dodicesimo motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al ruolo di partecipe del delitto associativo aggravato (capo 1) in quanto il provvedimento impugnato ha richiamato gli esiti del procedimento cosiddetto Atlantide che non riguarda il ricorrente ma l’omonimo zio, nato nel DATA_NASCITA, per il quale il Tribunale ha annullato l’ordinanza cautelare proprio in relazione al reato associativo e comunque, richiamando i reati fine, non ha considerato che quello di cui al capo 22 avesse avuto il benestare proprio della RAGIONE_SOCIALE, l’originario capo 36 era stato escluso dalla stessa ordinanza genetica; per i soggetti apicali (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA) l’ordinanza era stata annullata e l’intercettazione ambientale numero 78 del 10 febbraio 2021 dimostrava come il rapporto tra il ricorrenl:e e COGNOME fosse di mera amicizia e non di appartenenza RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo, generico e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge in quanto, attraverso argomentazioni di merito, finalizzate ad una lettura alternativa dei fatti e delle intercettazioni, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti.
Il provvedimento impugnato, in forza essenzialmente di intercettazioni dall’inequivoco contenuto confortate da univoci riscontri costituiti dai sequestri di armi e droga, ha inquadrato NOME COGNOME, anno DATA_NASCITA, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, egemone nel Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e tuttora operativo, con il ruolo, insieme al fratello NOME COGNOME, sia di custode di importanti quantità di armi da fuoco e da guerra, sia di portavoce del suo referente mafioso, NOME COGNOME, per conto del quale portava le ambasciate sia agli altri
appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE che ad altre articolazioni di questa, come quella facente capo ad NOME COGNOME, partecipando a summit mafiosi in cui si dovevano definire gli equilibri tra esponenti territoriali della ‘RAGIONE_SOCIALE.
I primi sette motivi di ricorso, relativi all’assenza dei gravi indizi colpevolezza per i delitti di estorsione, anche nella forma tentata, aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., possono essere trattati congiuntamente perchè contenenti mere censure in fatto.
Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà perché individua in modo analitico gli elementi fondanti, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte estorsive del ricorrente inquadrandole tutte nell’attività illecita svolta dal RAGIONE_SOCIALE anche tramite il fattivo contributo, propri questo settore, di NOME COGNOME.
Di seguito, in sintesi, i puntuali argomenti adottati dal Tribunale.
3.1. Con riferimento al capo 7), relativo alla tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME, il provvedimento opera una ragionata sequenza delle richiamate conversazioni, avvenute tra il 24 ottobre e il 3 dicembre 2020 (riportate alle pagine 6 e 7), dimostrative dell’attivazione di NOME COGNOME nel convincere la vittima, a cui i COGNOME avevano incendiato il peschereccio, a soggiacere alla volontà estorsiva per evitare altre intimidazioni, sostituendo il denaro con una percentuale del pescato, preoccupandosi anche di far trasparire la propria caratura criminale («per iniziare a pagare….gli ho detto io anche in modo che si capisca che siamo persone serie..» prog. 176 del 24 ottobre 2020).
Ne consegue che correttamente il provvedimento impugnato, adeguandosi ad un consolidato orientamento di questa Corte, ha qualificato l’intervento di NOME COGNOME, per conto dell’estorsore COGNOME, come concorso nel reato, avendo svolto l’attività di intermediazione nella trattativa con l’estorto con la coscienza e l volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, visto che non emerge affatto che il suo intervento avesse la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima (Sez. 2, n. 37896, del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723), avendo ottenuto che NOME consegnasse ai COGNOME, sine die, parte del proprio pescato per evitare atti ritorsivi.
3.2. Con riferimento al capo 8), relativo alla tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME, il provvedimento, rinviando alle pagine da 553 al 572 dell’ordinanza genetica con riferimento alla ricostruzione dei fatti su cui non risultano censure difensive, spiega in termini logici e coerenti come risultasse dalla conversazione n. 156 del 15 marzo 2021 che NOME COGNOME avesse accompagnato NOME COGNOME sul cantiere della vittima per imporgli la consegna
di uno dei 3 appartamenti in corso di edificazione («quello glielo devi lasciare per la ditta» conversazione n. 163 del 15 marzo 2021) altrimenti non avrebbe potuto proseguire la propria attività edilizia, intendendo per ditta il RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che correttamente il provvedimento impugnato ha qualificato in termini di concorso nel reato la simultanea presenza di NOME COGNOME al momento in cui è stata avanzata la richiesta estorsiva dal Messine°. Infatti, ai sensi dell’art. 110 cod. pen. il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa che, nella specie si sono concretizzate, come sostento dal Tribunale, sia nell’accompagnare il correo sul luogo della richiesta estorsiva, sia determinando con la propria presenza una maggiore pressione sulla vittima, consapevole di rapportarsi con soggetti facenti parte della ‘RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Con riferimento al capo 9) il provvedimento opera una ragionata valutazione della conversazione avvenuta il I marzo 2021 (riportata a pag. 10) da cui risulta che NOME COGNOME, titolare dell’attività commerciale Kuchen, chiede a NOME COGNOME di essere protetto, conoscendo la minaccia implicita di subire un male ingiusto se non lo fa, e il ricorrente gli risponde che per evitare conseguenze ritorsive deve «mettersi a disposizione», anche esprimendo la sua disapprovazione per non avere comunicato prima alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la volontà di aprire il negozio. A nulla rilevano le censure difensive fondate su una inammissibile oltre che inverosimile lettura alternativa delle frasi pronunciate.
3.4. Con riferimento al capo 16), relativo alla tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME, titolare di un negozio di materiale elettrico, il Tribunale offre una puntuale lettura delle conversazioni avvenute il 9 marzo 2021 in cui COGNOME dice alla vittima di fare «il buono» alla ditta, nome in codice della ‘ndrina di appartenenza, e di fronte alla difficoltà di COGNOME di capire a chi consegnarlo, NOME COGNOME si preoccupa di spiegarglielo, salvo poi rendersi conto che il negoziante è già sottoposto a richieste estorsive del diverso RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME e così decidere di pagare la merce presa per evitare guerre interne. Anche in questo caso le censure difensive pretendono una inammissibile oltre che inverosimile lettura alternativa delle frasi pronunciate.
3.5. Con riferimento al capo 17), relativo all’estorsione ai danni di NOME COGNOME, proprietario del terreno, e di NOME COGNOME, titolare dell’impresa che doveva provvedere alla raccolta delle olive per non avere assoldato NOME COGNOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, con argomenti coerenti e logici, interpreta lo sviluppo delle conversazioni avvenute tra il 12 ottobre e il 7 novembre 2020 (riportate alle pagine da 14 a 17) dal contenuto esplicito circa l’assenza assoluta di libertà di scelta degli imprenditori ctrra – le imprFW. cui affidare la raccolta delle olive. L’esecuzione materiale dell’atto intimidatorio era stata
commissionata a NOME COGNOME che, infatti, era andato sul terreno e aveva imposto agli operai di andarsene, ordine immediatamente eseguito «senza che vai a discussioni», come imposto da COGNOME.
Le censure, ancora una volta, sono declinate nel senso di proporre una diversa interpretazione del coerente sviluppo logico svolto dal Tribunale, tanto da ritenersi inammissibili.
In ordine alla qualificazione dell’estorsione, il provvedimento impugnato ha dato atto come i carabinieri avessero accertato l’abbandono del fondo da parte degli operai che vi stavano raccogliendo le olive così da rendere consumato il delitto in quanto la minaccia era stata tale da avere coartato la volontà delle vittime per come desumibile dalle circostanze concrete, dalla personalità dell’agente, dalle condizioni ambientali complessivamente intese (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
3.6. Con riferimento al capo 22) relativo alla tentata estorsione ai danni delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aggiiudicataria dell’appalto della bonifica dell’ex RAGIONE_SOCIALE, confiscata a NOME COGNOME, il Tribunale offr una lineare interpretazione del rapido sviluppo delle conversazioni comprese tra 1’8 dicembre 2020 ed il 20 gennaio 2021, riportate alle pagine da 19 a 22 del provvedimento. Da queste risulta come gli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, innanzitutto, si fossero attivati per individuare chi si fosse aggiudicato i lavori rivolgendosi, s suggerimento dell’odierno ricorrente, a NOME COGNOMECOGNOME impiegato presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma, una volta risaliti all’identità dell’imprenditore crotonese da sottoporre ad estorsione, venivano a sapere che la vittima vi era già sottoposta da parte di altri.
Il Tribunale ha correttamente escluso di qualificare la condotta NOME COGNOME nei termini di meri atti preparatori in considerazione della natura delle condotte poste in essere: a) l’istigazione ad NOME COGNOME di commettere atti di intimidazione nei confronti delle imprese che stavano svo1gendo il lavori nel bene confiscato («A questo punto, NOME, manda qualcuno che gli prende tutto quanto..»); b) la sua attiva ricerca nel conoscere l’identità di coloro a cui avanzare la richiesta estorsiva in nome e per conto della ‘ndrina di appartenenza, tanto da essersi recato personalmente presso l’abitazione del dipendente comunale che doveva fornire detta informazione.
Si tratta di atti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur avendo una natura preparatoria possono integrare gli estremi del tentativo punibile in quanto idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un reato, avendo la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso concreto, di raggiungere il risultato prefissato e a tale risultato siano univocamente diretti (Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829), salvo
il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963).
Di nessun rilievo le altre censure, tutte declinate in fatto, relative alle singol società.
3.7. Con riferimento al capo 28) relativo all’ estorsione ai danni di NOME COGNOME titolare della società RAGIONE_SOCIALE il Tribunale del riesame ha esaminato le conversazioni intercettate nelle date del 4 e 5 maggio 2021 dalle quali era risultato che l’imprenditore, temendo atti intimidatori o ritorsivi, aveva dovuto assumere NOME COGNOME, privo peraltro di qualsiasi competenza nel settore tanto da non sapere dove inserirlo, perché ben consapevole della caratura criminale di chi glielo chiedeva, cioè NOME COGNOME all’epoca reggente della RAGIONE_SOCIALE, anche prospettando che egli di solito assumeva gente giovane sicché in questo caso vi aveva derogato perchè doveva adempiere «alla promessa e non dobbiamo dirci altro».
Priva di qualsiasi valenza la circostanza che non siano stati utilizzati atti di violenza o minaccia proprio alla luce della personalità criminale sia del richiedente che del lavoratore, delle modalità dell’assunzione avvenuta senza neanche un colloquio e della preoccupazione dell’imprenditore per la totale incompetenza nel settore da parte del nuovo assunto
Con riferimento all’ottavo motivo, relativo al capo 39), il provvedimento impugnato ha correttamente fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, di avere esploso 40 colpi di Kalashnikov contro un’autovettura nella convinzione che appartenesse a soggetti di etnia rom, contenute nell’intercettazione ambientale n. 311 del 22/2/2022, con piena valenza probatoria alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando un soggetto si autoaccusa di un reato spontaneamente nel corso di una conversazione legittimamente intercettata le dichiarazioni confessorie captate non hanno bisogno di riscontri (Sez. 2, n. 37794, del 12/06/2019, Rv. 277707). Ne consegue che è del tutto generico il motivo di ricorso relativo alla manc:ata denuncia del proprietario che il Tribunale ha spiegato proprio in ragione del tipo di avvertimento intimidatorio mafioso.
Anche il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, relativi ai capi 53,54, 55, 56 e 59, concernenti i reati in materia si stupefacenti, sono generici e reiterativi.
5.1. Con riferimento al tentativo di importazione di 298 kg di cocaina dal Brasile (capo 53), il provvedimento impugnato ha posto in collegamento due conversazioni avvenute il 26 e 29 novembre 2020 in cui i fratelli COGNOME commentavano, anche con bestemmie e con l’espressione inequivoca «ci è caduto il lavoro», la perdita del carico «dei trecento» avvenuta in Brasile; in piena corrispondenza con il sequestro di 298 kg di cocaina al porto di Santos, appunto
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in Brasile, effettuato dalla polizia giudiziaria proprio il 26 novembre 2020 per come riportato dalle sole notizie di giornali brasiliani.
5.2. Anche l’immediata successiva importazione di 200 kg di cocaina dal Brasile (capo 54) è stata logicamente argomentata in base all’inequivoca indicazione di NOME COGNOME al fratello «partiti…altri duecento», risultante dalla conversazione del 29 novembre 2020, data corrispondente alla partenza, dal Brasile, della nave MSC RAGIONE_SOCIALE arrivata nel porto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 17 dicembre 2020, giorno in cui, grazie alle telecamere installate nei pressi del negozio di frutta e verdura del ricorrente e poi alle intercettazioni, venivano ripresi due ragazzi COGNOME e i fratelli COGNOME recarsi in un luogo da cui si vedeva il porto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i 4 commentare il transito della nave MSC RAGIONE_SOCIALE in cui il giorno dopo venivano sequestrati proprio 200 kg di cocaina.
Si tratta di argomenti logici per fondare la gravità indiziaria e di certo non contrastati dalla generica censura difensiva secondo cui il ricorrente fosse solo a conoscenza dell’importazione della sostanza senza alcun interesse diretto.
5.3. Nell’ambito di questo contesto il provvedimento impugnato ha correttamente escluso la qualificazione delle cessioni di marjuana, contestate ai capi 55, 56 e 59 – rispettivamente per 520 grammi, 10 chili e 159 grammi – come di lieve entità a nulla rilevando la scarsa qualità della droga o quella che il ricorso definisce «scarsa dimestichezza» di NOME COGNOME proprio alla luce del contenuto delle intercettazioni e dei video richiamati dal Tribunale.
L’undicesimo motivo, in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, capeggiata da COGNOME, è generico.
Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi consolidatisi da decenni nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desurnibili da attendibil regole di esperienza, proprie del fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione, senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’RAGIONE_SOCIALE;
sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, dopo avere descritto la compagine criminale di COGNOME, a partire dalla prima sentenza del 1979, ha acclarato il ruolo del ricorrente partendo dai numerosi reati-fine espressivi della sua assidua partecipazione all’attività RAGIONE_SOCIALE: le plurime estorsioni in cui sfruttava la forz intimidatrice della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza; l’attività di custodia, con il fratello, de arsenale di armi a disposizione del gruppo criminale; la gestione del settore della droga; la partecipazione e ideazione ad atti ritorsivi; il collegamento costante con con altri partecipi oltre COGNOME; il tenore dell’intercettazione n. 219 del 4 marzo 2021 in cui emerge la sua esigenza di partecipare in modo più vantaggioso alla distribuzione degli utili della ‘ndrina.
A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso prospetta elementi del tutto residuali e privi di decisività perché inidonei a disarticolare gli univo menzionati argomenti.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1·ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 dicembre 2023
La Consigliera estensora
Presidente