Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilita l del ricorso uditi i difensori:
L’avvocato COGNOME NOME espone i motivi di gravame ed insiste COGNOME‘accoglimento del ricorso
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME chiede raccoglimento del ricorso ed insiste, in particolare, sulla fondatezza del primo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’istanza proposta avverso l’ordinanza genetica del 14.6.2023, emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della custodi cautelare in carcere, perché indiziato del reato di partecipazione all’associazione mafios “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME‘articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino d Pagliarelli, famiglia del Villaggio Santa Rosalia, guidata da NOME COGNOME L’indagato, insieme ad altro soggetto coinvolto COGNOME‘ampia indagine, che vede puntare un faro sul clan del Villaggio Santa Rosalia e sui suoi numerosi affiliati, è accusato di gestito la cassa comune di risorse finanziarie COGNOMEa disponibilità del sopracitato sodali (unitamente a NOME COGNOME), attraverso le quali sostenere attività economiche ed investimenti, tramite imprenditori compiacenti, governando anche i conflitti tra diver interessati e seguendo le direttive di NOME COGNOME, leader del gruppo, p preservarne l’egemonia territoriale e consentire la continua circolarità della liqui finanziaria della famiglia mafiosa ed il reinvestimento delle risorse illecite COGNOME‘econ legale. Tra l’altro, NOME era il titolare di un’impresa funebre i cui locali erano di la base operativa del sodalizio e si è prestato a fungere da raccordo tra i vari component del sodalizio in varie occasioni, come emerso da intercettazioni e indagini tecniche d appostamenti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, deducendo due distinti motivi.
2.1. Il primo argomento agitato dal ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disp COGNOME‘ambito del decreto autorizzativo n. 1660/2020 (durata 40 giorni) avente ad oggetto
attività di videosorveglianza all’esterno dell’impresa funebre a lui riferibile. La difesa, reiterando un argomento già esposto nel riesame e rigettato dall’ordinanza impugnata, ha rappresentato che erano state utilizzate conversazioni intercettate nel contesto di detto decreto, nonostante il GICO, incaricato delle operazioni di esecuzione, ne avesse comunicato l’impossibilità e la mancata attività tecnica, in quanto l apparecchiature, collocate in una fioriera esterna all’esercizio commerciale, quotidianamente innaffiata, non avrebbero dato esiti positivi; per tale ragione, la poli giudiziaria aveva chiesto all’autorità giudiziaria di considerare il decreto n. 1660/2 “non eseguito” . A dispetto di tale dichiarata impossibilità di esecuzione, u conversazione COGNOME‘ambito di tale decreto autorizzativo era stata comunque captata ed è stata utilizzata per la valutazione di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, il GIP non ha mai dato seguito con un provvedimento di cessazione delle attività alla comunicazione della polizia giudiziaria. La difesa contesta che la motivazione addotta dal
provvedimento avverso cui è ricorso per superare l’eccezione di illegittimit dell’utilizzazione di detta conversazione.comunque registrata sarebbe solo apparente.
Si lamenta, altresì, la mancata risposta al motivo di riesame relativo alla asser incompatibilità di uno dei giudici del riesame – la dott.ssa COGNOME – sollevata l’istanza di impugnazione cautelare e collegata alle pregresse funzioni di GIP che la stessa aveva esercitato in passato, avendo emesso provvedimenti autorizzativi di intercettazioni nel medesimo procedimento a carico del ricorrente.
2.2. Un secondo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, per il delitto di partecipazione ad associazione mafi La tesi principale sostenuta dalla difesa, e che percorre l’intero motivo di impugnazion può essere sintetizzata come segue: mancherebbe la riferibilità al ricorrente dell partecipazione mafiosa non potendo essere utilizzati al fine di trarre elementi di det partecipazione concetti di “contiguità compiacente”, “vicinanza”, “disponibilità”, che n vogliono automaticamente sottendere “partecipazione”; soprattutto in mancanza di gravi elementi indiziaria sui reati fine contestatigli, già esclusi nei suoi riguardi dal GIP.
In particolare, si contesta la laconica motivazione con cui si è fatto riferimento, solo richiamo, alle intercettazioni ed ai servizi di osservazione, senza sviluppa approfondimenti motivazionali e anzi con argomenti del tutto carenti. Si contesta, altres l’interpretazione ed il senso conferito alle conversazioni registrate grazie intercettazioni e la mancata considerazione delle spiegazioni fornite in proposit dall’indagato, in sede di spontanee dichiarazioni, nonché della documentazione difensiva (depositata anche in allegato al ricorso). Inoltre, si evidenzia come un collaboratore giustizia, NOME COGNOME, a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio, non abbia mai fatto il nome del ricorrente.
Infine, la difesa rappresenta che l’indagato conosceva molti dei coindagati sin da bambino e solo per questo ha avuto contatti con loro (offrendo una lettura in chiave difensiva dg indizi relativi a singoli episodi, ritenuti significativi).
D’altra parte, il ruolo di garante della pax sociale sul territorio di “controllo” del sodalizio, attribuitogli dall’ordinanza impugnata, è desunto con un salto logico ed in v congetturale, mentre invece risulta che tra il ricorrente e NOME COGNOME, vale dire il soggetto indicato come colui il quale si è posto sotto la sua egida protett “mafiosa”, non ci fosse altro che un rapporto amicale e non un collegamento di interesse dovuto alla pressione mafiosa volta a favorire COGNOME COGNOME‘acquisto di un immobile.
Anche l’episodio, ritenuto sintomatico della sua intraneità al sodalizio (la vicen dell’imprenditore funebre COGNOME), non ha una lettura univoca della gravità indiziaria svantaggio del ricorrente (si ripercorrono i contenuti di alcune intercettazioni in atti
Si contesta la riferibilità al ricorrente del ruolo di gestore della cassa comune del gru mafioso, dando una chiave di lettura diversa delle conversazioni intercettate e dell
dichiarazioni del fratello del ricorrente, utili ad affermare che la disponibilità di era riferita ai proventi dell’impresa funebre gestita da entrambi e non proveniva d provviste illecite del sodalizio.
Inoltre, la difesa eccepisce che l’episodio del 2.2.2021, in cui – secondo l’accusa ricorrente avrebbe consegnato a NOME COGNOME, figlio del leader mafioso NOME COGNOME, una busta contenente denaro destinato al sostentamento del genitore in carcere, non sarebbe stato adeguatamente valutato, ma anzi equivocato.
Analoga insufficienza indiziaria si riscontra per l’episodio della presunta intestazi fittizia della “RAGIONE_SOCIALE” smentito dallo stesso GIP, il quale ha esclus la busta “incriminata” come contenente i soldi per l’intestazione fittizia pote ragionevolmente dirsi contenente, appunto, danaro.
2.3. La terza ragione di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quant alle esigenze cautelari di pericolo di reiterazione del reato e alla misura disposta e tut in atto: non si è tenuto conto, in sede di riesame, delle dichiarazioni spontanee res dall’indagato né del suo stato di incensuratezza e delle sua età (63 anni), che avrebbero consentito – quali dati favorevoli di contesto – di escludere l’operare della dop presunzione: di sussistenza delle esigenze cautelari e di contenimento delle stesse unicamente attraverso la custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo proposto, per le ragioni che s indicheranno di seguito.
Il primo argomento di censura formulato dalla difesa del ricorrente è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
2.1. Il profilo di preliminare illegittimità, denunciato con riguardo all’incompatibi uno dei magistrati chiamati a svolgere le funzioni di giudice componente del collegio del Tribunale per il riesame del provvedimento cautelare emesso nei confronti del ricorrente, sul presupposto che avesse già autorizzato decreti di intercettazione COGNOME‘ambito del procedimento, è inammissibile.
La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito che l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità d decisione in sede di gravame, ma può costituire soltanto motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sempre che la rel istanza sia stata tempestivamente proposta (tra le molte, cfr. Sez. 3, n. 285 d 26/11/1999, COGNOME, Rv. 215352; Sez. 1, n. 35216 del 19/4/20:COGNOME, NOME, Rv. 273852: in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questio
legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. p)en. proposta dall’imputato, il qual giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione).
Si aggiunga, a tale ragione di inammissibilità, la non riconducibilità delle disposiz contenute COGNOME‘art. 34 cod. proc. pen. a quelle attinenti le «condizioni di capacità giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall’art. lett. a), cod. proc. pen. (cfr., oltre alle sentenze già richiamate, Sez. 1, n. 1 14/1/1993, Primerano, Rv. 193364).
Nel caso di specie, alcuna istanza di ricusazione è stata avanzata dalla difesa del ricorrente dinanzi al Tribunale del Riesame.
2.2. Egualmente inammissibili perché manifestamente infondate sono le censure relative alla evocata inutilizzabilità della conversazione registrata mediante un decreto intercettazione ambientale, in relazione al quale la polizia giudiziaria aveva segnala l’impossibilità di utile ascolto e l’inutilità di una prosecuzione tecnica, in ragion circostanze sfavorevoli di posizionamento del dispositivo di captazione (all’interno di u fioriera quotidianamente innaffiata).
Invero, non dispiega alcun effetto sulla legittimità del decreto autorizzativo segnalazione di polizia giudiziaria che attenga alle difficoltà relative all’esecuzione d operazioni di intercettazioni, quand’anche evidenzi l’inutilità della prosecuzione de operazioni stesse, se a tale comunicazione non sia seguita alcuna revoca del decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari oppure un decreto cessazione delle operazioni di esecuzione ad opera del pubblico ministero, cui spetta la sorveglianza sulla fase post-autorizzativa.
Nel caso di specie, alla comunicazione della polizia giudiziaria di inutilità a proseguir intercettazioni già autorizzate, a causa dell’inidoneità della microspia captativa, non e seguito alcun provvedimento di tal fatta e, per intanto, le intercettazioni in corso, dur il periodo legittimamente coperto dal provvedimento autorizzativo, avevano prodotto comunque il risultato “utile” della registrazione di una conversazione, del tu “utilizzabile” poiché compiutasi COGNOME‘alveo di un decreto autorizzativo ancora pienamente valido.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Al netto delle richieste difensive volte a rivalutare il significato degli elementi posti alla base dell’ordinanza impugnata e di quella genetica – c:he, sotto tale specific profilo, sono senz’altro inammissibili – deve effettivamente riscontrarsi un diffuso dif motivazionale del provvedimento del Tribunale del Riesame, che ha un andamento quasi “sincopato”, in cui i collegamenti logici e consequenziali faticano a rapportarsi al racco dei fattori indiziari concreti passati in rassegna.
Le ragioni in base alle quali si è concluso per la sussistenza degli indicatori del reat partecipazione mafiosa a carico del ricorrente rimangono prive di un solido nesso di
collegamento logico-fattuale e si risolvono in un elenco, anche parziale, di fattori conc desunti dalle attività di indagini (intercettazioni e non solo), privo di una completa an relativa al significato che tali fattori hanno rispetto alla configurabilità del indiziario a carico di COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
In altre parole, seppur è innegabile la valenza indiziaria in astratto degli elementi di enunciati nei provvedimenti cautelari, ed in particolare anche di quelli sintetizza quello impugnato dinanzi al Collegio, altrettanto ineludibile rimane la necessità che t elementi vengano combinati tra loro in un percorso argomentatili° utile a trarre da ess gli snodi logici ed il risultato finale dell’approdo dimostrativo della condo partecipazione mafiosa, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi s tema.
Ciò anche in considerazione delle puntualizzazioni difensive, non adeguatamente considerate dal Riesame, là dove chiedono di confrontare la sussistenza degli elementi dai quali si è desunta la gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. l’esclusione della medesima valenza indiziaria per i singoli reati fine operata dal G COGNOME‘ordinanza genetica (nei capi 6,7,15,16,21 dell’imputazione provvisoria): nel motiv di ricorso sono stati specificamente richiamati alcuni passaggi motivazionali di ta ordinanza che avrebbero meritato uno sforzo di approfondimento motivazionale maggiore da parte del Riesame.
E’ pur vero che, in materia di reati associativi, la prova della commissione di “reati-fi di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabili dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazio (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, COGNOME, Rv. 280703; Sez. 2, n. 241 del 16/3/2010, COGNOME, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/7/2003, COGNOME, Rv. 225977).
Tuttavia, la motivazione del provvedimento che ritenga sussistente la gravità del quadro indiziario limitatamente alla partecipazione nel reato di cui all’art. 416-bis cod. qualora tale gravità sia stata esclusa per i reati-fine, non può evitare un’adeguata oper di verifica comparata delle circostanze di fatto poste alla base delle diverse imputazion soprattutto se vertono su episodi e dati concreti in parte comuni (come, ad esempio, si rileva quanto alla detenzione e gestione della “cassa” del sodalizio mafioso ed alla sua implementazione: capi 6,7,15).
Naturalmente, varrà comunque, per le conclusioni finali, la regola valutativa consolidata in ambito cautelare – analoga a quella declinata per il giudizio di merito – secondo cui, fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazio misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica d singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effe portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (in relazio
a casi di contestazione di associazione mafiosa, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 30415 25/9/2020, COGNOME, Rv. 279789; Sez. F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515; Sez. 1, n. 16548 del 14/3/2010, COGNOME, Rv. 246935).
Nel caso di specie, i numerosi spunti indiziari sono stati valorzzati solo in parte Riesame, che si è richiamato alla precedente ordinanza genetica scegliendo di trattare solo alcuni indicatori di partecipazione mafiosa del ricorrente, in un’analisi che, alla è risultata poco limpida.
Inoltre, gli elementi indiziari prescelti non sono stati puntualizzati COGNOMEa loro spe dimensione e, conseguentemente, connessi secondo uno schema valutativo e logico chiaramente dimostrativo della partecipazione mafiosa del ricorrente al sodalizio i contestazione; senza contare alcuni accenti motivazionali che risultano anche assertivi, per eccesso di sintesi di vicende senza dubbio complicate COGNOMEa ricostruzione storica.
3.1. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che si atterrà alle indicazioni ermeneutiche del Collegio, secondo il disposto di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso il terzo argomento difensivo, dedicato alle esigenze cautelari.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 febbraio 2024.