Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46442 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile per rinuncia il ricorso di COGNOME NOME ed il rigetto del ricorso di COGNOME NOME;
sentiti i difensori AVV_NOTAIO e COGNOME i quali rinunciano al ricorso nell’interesse di COGNOME e depositano dispositivo di assoluzione per il capo b); insistono nell’accoglimento del ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria, con ordinanza in data 12 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, respingeva l’istanza di riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria del 25-3-2022 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ad COGNOME NOME in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. e ad COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 41 cod.pen. di cui al capo b).
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli indagati; gli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, deducevano con distinti motivi qui riassunti e art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli.artt. 416 bis cod. 273 cod.proc.pen. posto che il tribunale in sede di rinvio aveva reiterato la valutazione degl stessi elementi già ritenuti non idonei dalla pronuncia di annullamento a sostenere un giudizio di gravità indiziaria; si precisava che il semplice conferimento della c.d. dote non poteva ritene elemento sufficiente e che era incerta la partecipazione a riunioni effettuate per formalizzar altre affiliazioni; inoltre, la presunta progressione in carriera era affidata ad una forz interpretativa e le altre condotte ritenute significative erano prive di rilievo concreto; pertan motivazione doveva ritenersi mancante rispetto alla esigenza imposta dalla pronuncia di annullamento;
violazione dell’art. 274 lett. b) cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari in relazion contestato delitto; in particolare i fatti commessi risalivano al 2018 e doveva tenersi conto d tempo silente anche in relazione alle accuse di partecipazione alle c.d. mafie storiche; pertanto assumeva rilievo l’assenza di condotte sintomatiche attribuibili all’indagato in un significat arco temporale.
2.1 Venivano poi depositati motivi aggiunti a firma dell’AVV_NOTAIO con i quali s esponeva la violazione degli obblighi del giudizio di rinvio e l’insussistenza di elementi p affermare la partecipazione punibile di COGNOME NOMENOME si lamentava la natura eterogenea delle intercettazioni valorizzate e la assenza di condotte significative nell’interesse dell’associazio in ogni caso le sole frequentazioni non potevano ritenersi rilevanti ai fini della gravità indiz e si sottolineava come analoghe posizioni erano state definitivamente annullate.
Con ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME si deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) e 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 ter cod.pen. p che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto del principio stabilito dalla sentenza annullamento nella quale si era sottolineato come non fossero stati individuati tempo, luogo e modalità dell’accordo illecito tra l’associato mafioso COGNOME ed il politico COGNOME; l’ordin impugnata aveva utilizzato gli stessi argomenti del provvedimento oggetto di annullamento senza nulla specificare in ordine ai termini dell’accordo; peraltro, non sussistevano elementi per affermare che nella conclusione di tale accordo COGNOME NOME avesse svolto un ruolo di intermediazione, né si era tenuto conto della circostanza che pur a seguito della rielezione del COGNOME non erano seguite le assunzioni oggetto di promessa; in ogni caso non sussisteva alcun elemento per affermare che il procacciamento dei voti promessi sarebbe avvenuto con metodo intimidatorio e mancava qualsiasi dimostrazione dell’accordo di scambio politico mafioso come risultante anche dal secondo annullamento disposto con la pronuncia 11-7-2023 ricorrente COGNOME.
Con un secondo ricorso dell’AVV_NOTAIO si deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sotto il profilo della permanenza degli stessi viz avevano portato all’annullamento del precedente provvedimento.
3.1 All’udienza fissata per la discussione i difensori di COGNOME NOME depositavano i dispositivo di assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo b) della rubrica e rinunciavano
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avanzato nell’interesse di COGNOME NOME NOME deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero a seguito dell’intervenuta assoluzione nella fase di merito di primo grado alcun interesse sussiste a coltivare l’impugnazione avente ad oggetto la gravità indiziaria. Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso non va disposta né la condanna alle spese né il pagamento alla cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166 – 01).
Infondati sono i motivi avanzati nell’interesse di COGNOME NOMENOME l’impugnata ordinanza appare avere colmato i dubbi espressi dalla pronuncia di annullamento che aveva sottolineato come la sola dimostrazione dell’inserimento organico all’interno della cosca tramite il conferimento della c.d. dote, potesse rimanere elemento non idoneo a supportare la necessaria gravità indiziaria ex art. 416 bis cod.pen.; in particolare, con le osservazioni svolte a pagin della sentenza di annullamento, si era segnalato come “…è pure vero che all’iniziale giuramento può non seguire l’effettiva assunzione di quel ruolo assegnato o promesso dall’affiliante e, quindi, mancare non solo una concreta attivazione del soggetto a favore del gruppo, ma anche la messa a disposizione a favore del sodalizio; l’incriminazione del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici rivelatori della stabile adesione, significa inevitabilmente punire una mera potenzia operativa del soggetto…”.
A fronte di tali censure il tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, ha prop sottolineato ed evidenziato quelle condotte plurime e reiterate dalle quali desumere che COGNOME NOME avesse non soltanto acquisito la “dote” ma, pure, operato in concreto e nel tempo all’interno del gruppo criminale dimostrando così la propria messa a disposizione a favore dello stesso. Invero con le osservazioni svolte alle pagine 2-3 dell’ordinanza si è sottolineato come detto ricorrente avesse partecipato alla affiliazione di altri soggetti, avesse ricevuto incar relativi all’accertamento di comportamenti di altri affiliati ed, ancora, avesse egli st sollecitato altri membri di vertice a fargli assumere una posizione di maggior rilievo all’inte dell’organizzazione criminale. Al proposito va pertanto richiamato il principio dettato recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 02) e secondo cui:” sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle qual potere desumere che l’affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo carattere di stabilità”. Condotte tra le quali devono essere ricomprese le iniziative e le attività svolte da COGNOME NOME in precedenza già riassunte ed analiticamente descritte nel provvedimento impugnato trattandosi di attività significative dello stabile inserimento nel gruppo criminale e dimostrative dell’apporto concreto fornito alla funzionalità ed operatività del grup medesimo.
. NOME In conclusione, l’impugnazione di COGNOME NOME deve ritenersi (nfondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma, 8 novembre 2023
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