Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Vallefiorita il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14/03/2024
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, quest’ultimo in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 10 aprile) ha annullato l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME in ordine al capo 48 (estorsione aggravata), confermandola in relazione all’addebito provvisorio di cui al capo 16 (partecipazione, aggravata, con ruolo apicale, nonostante la sua detenzione in carcere, ad associazione di stampo ‘ndranghetista “RAGIONE_SOCIALE“).
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto, a mezzo dei propri difensori, ricorso nel quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, in primo luogo in ordine all’affermata esistenza della fattispecie associativa (fondata sostanzialmente solo su una pronuncia del Gip di Catanzaro – peraltro non definitiva nei confronti del ricorrente in virtù di annullamento con rinvio disposto da questa Corte),
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione con il ruolo di capo. In particolare si rileva la assoluta “genericità” della contestazione a carico dell’indagato (che avrebbe “trasmesso i propri ordini attraverso il nipote NOME“), evidenziando che per il periodo di tempo non coperto dalla citata sentenza del Gup (per la posizione del NOME ancora sub iudice) vi è soltanto un colloquio in carcere del NOME con l’indagato in data 5 settembre 2019, dal quale però non si traggono concreti elementi in ordine alla contestazione cautelare e segnalando altresì l’illogicità della ipotesi accusatoria che vorrebbe NOME, detenuto a Voghera, dirigere la RAGIONE_SOCIALE tramite gli sporadici incontri con NOME; e ciò tenuto anche conto che in relazione ai reati fine è stata esclusa la gravità indiziaria (dapprima per una ipotesi – capo 60 – dal Gip e quindi, in riferimento al capo 48, dall’ordinanza impugnata).
2.3. Con il terzo motivo, infine, si censura l’ordinanza impugnata in merito alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, in concreto non presenti o comunque tutelabili con misura meno afflittiva.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, in relazione al profilo pregiudiziale relativo alla sussistenza della gravità indiziaria, fondato.
Invero, come dedotto dal ricorrente, la sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 24950 del 22/02/2023) relativa alla precedente associazione di stampo ‘ndranghetista operativa nel territorio di Borgia, ha disposto, per la posizione di NOME COGNOME, l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna in appello.
In particolare, la Cassazione (§ 13 del Considerato in diritto) si è così espressa: «13. Il ricorso di NOME COGNOME va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Il ruolo partecipativo di NOME COGNOME all’interno dell’associazione, omonima, di cui al capo 3), è stato affermato sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenute convergenti. La Corte di appello non ha avuto cura però di esaminarne il contenuto con la sufficiente specificità, per cogliere in esse i dati di prova sul piano della concreta intraneità al sodalizio. Non ha illustrato in cosa e in che modo si sia manifestata l’asserita partecipazione qualificata, assegnando piuttosto sostanziale centralità all’essere il ricorrente il fratello di capi storici d sodalizio, fisicamente eliminati anni addietro nel corso di attentati e fatti di sangue che costellarono l’ascesa criminale del sodalizio e ne configurarono la fisionomia criminale. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altre sezione della Corte di appello di Catanzaro».
Il Tribunale del riesame ha valorizzato ampiamente (pag. 3 ss.) la sentenza del Gup che, però, per la partecipazione del NOME alla associazione ‘ndranghetista non solo non è definitiva – di tal che non è logico sostenere che, comunque, valga come indizio circa l’esistenza dell’associazione quale elemento a carico del ricorrente – ma, per di più, è stata oggetto di annullamento con rinvio con motivazione nella quale si citano anche gli stessi collaboratori di giustizia cui fa riferimento il Tribunale del riesame (pag. 6).
3.1. Da ciò deriva un chiaro vulnus alla impostazione accusatoria che vede nei fatti oggetto del procedimento in esame la prosecuzione di quelli
precedentemente giudicati (e dunque la perdurante partecipazione del NOME al clan ‘ndranghetista).
Ciò premesso, rileva il Collegio che gli ulteriori elementi indiziari, evidenziati dal Tribunale del riesame, non risultano idonei a dimostrare la necessaria gravità indiziaria. Sul punto, il ricorrente censura le argomentazioni dell’ordinanza impugnata evidenziando la distanza tra il luogo di detenzione dell’indagato (Voghera) e quello di radicamento della RAGIONE_SOCIALE (comuni calabresi di Vallefiorita, Amaroni e Squillace) e l’illogicità della motivazione del riesame circa il ruolo di trasmettitore delle direttive alla RAGIONE_SOCIALE, per il tramite COGNOME, in merito al quale si deduce che il provvedimento del riesame cautelare indica un unico colloquio in data 5 settembre 2019.
Si tratta di rilievi critici che non sono stati adeguatamente superati dall’ordinanza impugnata, considerato che – per il periodo successivo a quello “coperto” dalla sentenza del Gup – viene dato conto di un unico incontro del predetto NOME con NOME (detenuto a Voghera, appunto), elemento dubbiamente compatibile con la ricostruzione della posizione che questi avrebbe assunto nell’ambito della consorteria criminale.
Gli ulteriori elementi indiziari indicati dal Tribunale cautelare di Catanzaro riguardano conversazioni tra altri soggetti che evocano il “ruolo importante” del NOME e prendono in considerazione le conseguenze derivanti da un’eventuale liberazione dello stesso, nonché la circostanza che il ricorrente viene “mantenuto in carcere con i proventi delle estorsioni”. Si tratta di elementi che, pur evidenziando la particolare considerazione in cui è tenuto l’indagato (d’altronde appartenente a famiglia che ha un ruolo di spicco nella geografia tndranghetista), non dimostrano una effettiva condotta di partecipazione, per di più con ruolo apicale.
3.2. Alla luce di tali considerazioni, va precisato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente
la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento» (ex multis, Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121 – 01).
Nel caso in esame, però, da un lato, difetta, allo stato, il presupposto rappresentato dalla precedente partecipazione dell’indagato all’associazione criminale mentre, dall’altro lato, gli ulteriori elementi posti a fondamento dell’affermazione della gravità indiziaria risultano in sé inidonei a dar conto della fondatezza dell’addebito provvisorio a carico dell’indagato.
Per le suesposte ragioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
La Cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 luglio 2024
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Il Presidente