Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47631 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47631 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori AVV_NOTAIO per COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso sui quali insiste; AVV_NOTAIOto COGNOME AVV_NOTAIO NOME per COGNOME e COGNOME che insiste nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 22 novembre 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. dello stesso tribunale del 23-3-2020 che aveva condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuti colpevo dei delitti di COGNOMEazione ad associazione mafiosa, con ruolo direttivo per il prim tentata estorsione aggravata, loro rispettivamente ascritti.
2.1 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO per COGNOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 dis cod. proc.pen. :
inosservanza della legge penale quanto al ritenuto ruolo di capo o promoto dell’associazione ex art. 416 bis secondo comma cod.pen., manifesta illogicità del motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sul punto; si lamentava in particol travisamento della prova quanto al ritenuto ruolo direttivo dell’organizzazione mafi operante nel territorio di Paternò (CT) che non poteva essere riconosciuto in ragio dell’attività di intermediazione compiuta nell’interesse di COGNOME NOMENOME invero, il portavoce era stato svolto sempre in esecuzione di ordini impartiti dalle figure direttive alcuna autonomia decisionale; in particolare da alcuni messaggi di cui si riportava il t risultava il ruolo subordinato rispetto a COGNOME COGNOME COGNOME che impartivano direttive ricorrente né poteva assumere valenza decisiva la COGNOMEazione ad incontri con altri associa le investigazioni compiute in altri procedimenti avevano portato all’archiviazione della posi del COGNOME ed a suo carico risultava soltanto un precedente per rissa del 2004 così che tali erano stati travisati; mancava quindi il percorso mirato al riconoscimento del ruolo api all’interno dell’organizzazione con assoggettamento interno dei coassociati ed il concr esercizio dello stesso;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche.
2.2 L’AVV_NOTAIO per NOME NOME deduceva con i motivi qui riassunti:
contraddittorietà della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente nel c.d. sog 41, interlocutore delle conversazioni valorizzate ed utilizzatore dell’utenza tele 3511563035; si lamentava l’erroneità del procedimento logico seguito dalla corte di appello fronte della cessazione dell’utenza da dicembre 2016, circostanza che rendeva possibile l’avvenuta cessione a terzi della stessa; rimaneva quindi indeterminata l’attribuzione al Mon della suddetta utenza e tale conclusione doveva portare all’esclusione di ogni responsabilità COGNOME per il contestato delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.;
illogicità della motivazione quanto al ritenuto riconoscimento dell’aggravante di cui al q comma dell’art. 416 bis cod.pen. ricavato da una intercettazione che dimostrava soltant l’intenzione di procurarsi un’arma per il futuro senza che alcun dato oggettivo di riscontro stato acquisito.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, deduceva con distinti motivi ch riassumono ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazi responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.; in particolare si lamenta mera adesione formale o puramente morale non poteva ritenersi punibile COGNOME COGNOMEazione mafiosa, essendo necessario dimostrare sia il fattivo e stabile inserimento che l’affectio societatis; nel caso di specie, pur essendo stata fornita la prova della COGNOMEazione d ricorrente ad una riunione tra più soggetti, mancava la ricerca del contributo concreto for all’organizzazione non essendo sufficiente un mero atto di adesione; la sola COGNOMEazione a una riunione non poteva dimostrare la stabile ed organica compenetrazione nell’organizzazione criminale né tantomeno un qualsiasi apporto alla vita della stessa; generiche erano poi
indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, limitate alla indicazione di appar senza l’esplicitazione di una concreta attività, tale da ritenere presente anche l’ele soggettivo;
violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva reiterata nonostante l’impu non fosse mai stato dichiarato recidivo in precedenza e comunque difetto di motivazione su punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Manifestamente infondato è anche il motivo in punto omessa concessione delle attenuanti generiche posto che la corte di appello ha ricollegato tale giudizio negativo a pre circostanze di fatto esposte a p. 25 della sentenza in assenza di qualsiasi illogicità.
2.1 Quanto al primo motivo del ricorso COGNOME va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità s caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probato
,
asseritamente travisato è-stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione-n motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). Confermata la sussistenza di una doppia pronuncia conforme quanto all’identificazione dell’imputato, va poi sottolineato co dall’ampia motivazione della sentenza impugnata emergano le ragioni per le quali l’utilizzat n.41 era proprio il soggetto autore della conversazione captata il 5.4.2017, identif nell’imputato; inoltre veniva altresì sottolineato che la COGNOMEazione e il ruolo dell’ all’interno della consorteria mafiosa si fondava anche su altri e plurimi elementi prob (servizi di OCP; dichiarazioni del collaboratore COGNOME; intercettazioni tra altri sodali) individuavano sempre a fianco del capo COGNOMECOGNOME COGNOME ad incontri ed operazioni co numerosi altri sodali e ad importanti scelte operative, come quelle per l’acquisto di a droga. Con le osservazioni svolte alle pagine 25 e seguenti il giudice di appello ha segnalat sussistenza a carico del COGNOME proprio dei suddetti diversi elementi sulla base dei qu inferire la stretta collaborazione del COGNOME con il capo COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME ad una serie di incontri con altri associati mafiosi diretti a programmare l’attività delit a dirimere i contrasti insorti che la sentenza di secondo grado dettagliatamente descrive. C che la doglianza tutta fondata su una diversa lettura di elementi di prova appare inammissibi
2.2 Anche la doglianza in punto riconoscimento dell’associazione armata appare manifestamente infondata posto che la corte di appello, con le osservazioni svolte a p.40, proprio sottolineato la natura oggettiva della suddetta aggravante che si comunica a tut concorrenti e, poi, evidenziato come la disponibilità in capo al ricorrente fosse a dimostrata dallo specifico incarico ricevuto dal capo COGNOME COGNOME procurare un’arma particol (la Glock).
3.1 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al ricorso avanzato nell’interesse del COGNOME; ed invero deve essere segnalato come l’impugnata sentenza abbia sostanzialmente ricavato la colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen. dell’imputato da una serie di eleme costituiti dalla COGNOMEazione dello stesso al vertice del 20 ottobre 2016 in cui questi perfettamente inserito nel contesto della prima parte della discussione inerente le infiltr di catanesi nella zona di Lentini, intervenendo anche su questioni riguardanti il territ COGNOMECOGNOME dimostrando in tal modo di avere piena contezza degli argomenti strettamente illeci di cui si stava discutendo; in tale contesto si evidenziava la COGNOMEazione alla ri organizzata dal COGNOME per incontrare il gruppo Nardo che subiva infiltrazioni sul p territorio da parte di esponenti del gruppo COGNOME COGNOME la sua dichiarata disponibilità al g riguardo la fornitura di stupefacenti; tali elementi si ritenevano genericamente risco anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Orbene in tema di COGNOMEazione punibile va rammentato come le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01; vedi anche: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01) hanno testualmente affermato che la condotta di
4 GLYPH t COGNOMEazione ad associazione di tipo mafioso si- caratterizza per lo- stabile inserim dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le speci caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; in motivazione la suddetta pronun specifica e sottolinea come sono indice di COGNOMEazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. t le condotte dalle quali potere desumere che l’affiliato abbia preso parte attiva al fenom associativo ovvero “che abbia fornito un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto dell’inserimento attivo con carattere di stabilità”. Tale essendo l’espresso riferimento contenuto nella suddetta pronuncia, costituisce certamente condotta punibile la COGNOMEazione a riuni tra più affiliati nel contesto delle quali vengano trattati temi relativi all’organizz operatività dell’associazione criminale, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti affiliati e assunte decisioni relative agli stessi oggetti. Invero tale attività man contributo concreto alla vita associativa, un apporto alle attività della stessa ed alla s organizzativa, prestata con attività sintomatiche di volontaria e consapevole adesione nonch di stabile inserimento nella stessa, e da ciò ne deriva inferirsi la COGNOMEazione punibile alla luce dell’applicazione dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite imp.Mod precedentemente citata. Deve pertanto affermarsi che l’attività di COGNOMEazione alle riu finalizzate alla assunzione di deliberazioni aventi ad oggetto gli ambiti territoriali di op dei gruppi criminali, il mantenimento delle relazioni con i gruppi operanti in territori li programmazione di attività delittuose nel settore degli stupefacenti, manifest concretamente una COGNOMEazione attiva alla vita associativa ed un rafforzamento dell capacità operative del gruppo significative certamente di consapevole e volontario inseriment attivo con carattere di stabilità. Del resto la Corte di cassazione con distinte pronunce (Se n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659 – 01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294 01) aveva già evidenziato, nelle parti motive delle suddette pronunce, come un conto sono l semplici frequentazioni tra soggetti affiliati ed altri legati da rapporti di parentela, ch non possono essere punite ex art. 416 bis cod.pen., altro è il coinvolgimento in un “summi mafioso avente ad oggetto la risoluzione di contrasti e rapporti tra le diverse famiglie, sv tra soggetti tutti affiliati e provenienti da diverse aree del territorio rappresentato. In invero, il coinvolgimento nell’evento manifesta un chiaro atto di COGNOMEazione attiva all associativa, dimostrativo secondo le Sezioni Unite Modaffari di COGNOMEazione punibile, stan che il coinvolgimento di diversi soggetti tutti ritualmente affiliati ed interessati alle d di spartizione del territorio per l’esercizio del concreto potere intimidatorio sullo stesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2 Quanto al secondo motivo, l’unico profilo già avanzato al giudice di appello manifestamente infondato posto che secondo il più recente orientamento in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è suf che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenz definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità
sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una prev dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 – 01).
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 6 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.