Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 27/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. comma 8. D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il riget del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 41390/23 la Sesta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, annullava l’ordinanza del Tribunale del Riesame della stessa città che aveva caducato per difetto di gravità indiziaria il provvedimento del Gip di Reggio Calabria il quale, in 6/3/2023, aveva applicato a COGNOME NOME la misura della custodia in carcere per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. con ruolo apicale.
Giudicando in sede di rinvio il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 27/10/2023, riqualificata la condotta contestata quale mera partecipazione, confermava il provvedimento genetico e ripristinava la misura della custodia in carcere nei confronti COGNOME.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, iI quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera semplicistic indicazioni della pronunzia rescindente, valorizzando la pregressa condanna per l’addebito associativo riportata dal prevenuto nell’ambito del processo c.d. Atlantide per fatti accer fino all’anno 2018 e interpretando gli elementi sopravvenuti in maniera antitetica rispet all’ordinanza annullata. Le conversazioni intercettate tra il NOME e il nipote del ricor sono state ritenute indizianti dell’attuale partecipazione al sodalizio mafioso in difformità precedente valutazione senza che il collegio abbia effettuato un autonomo e logico apprezzamento RAGIONE_SOCIALE stesse. Aggiunge che, alla luce del tenore della pronunzia rescindente, il Tribunale manteneva inalterati i propri poteri, non essendo stati enunziati principi di cui attenersi ma di detta facoltà non ha fatto corretto governo. Il ricorrente procede, qui ad un’ampia rassegna dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materi partecipazione mafiosa, richiamando stralci di numerose pronunzie sul tema;
2.2 l’erronea applicazione dell’art. 274 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicit della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo l’ordinanza impugnata valorizzato le precedenti condanne del COGNOME facendo ricorso ad un illegittimo automatismo senza dare conto RAGIONE_SOCIALE circostanze che sostanziano il rischio di inquinamento probatorio e il perico di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE doglianz formulate. L’ordinanza impugnata si è mossa nel solco tracciato dalla pronunzia rescindente, rivisitando il compendio acquisito alla luce RAGIONE_SOCIALE coordinate ermeneutiche richiamate in sed
di legittimità. In particolare, i giudici cautelari hanno ricostruito in termini di con criminosa la partecipazione del prevenuto alla cosca RAGIONE_SOCIALE, evidenziando l’attitudine RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate tra figure apicali quali COGNOME e COGNOME con il nipote del prevenut a dimostrare la perdurante messa a disposizione del sodalizio ndranghetista, nonostante lo stato di detenzione in regime di arresti domiciliari disposto nell’ambito del proc.c.d. Atlanti che lo vede imputato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. In dettaglio l’ordinanza impugnata ha rimarcato la capacità dimostrativa della partecipazione che si ricollega alla vicenda estorsiva in danno degli imprenditori COGNOME, sottolineando come dalla conversazione intercettata il 9/2/21 emerga con chiarezza che l’indagato era, anche se detenuto, autorizzato ad incamerare le somme richieste a titolo di “messa a posto”, avendo i conversanti convenuto sulla necessità di accertare un eventuale pagamento a mani del COGNOME prima di assumere determinazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE vittime, recedendo dall’intento solo dopo che il NOME aveva assicurato di aver interloquito al riguardo con il ricorrente, ricevendo risposta negativa 1.1 L’ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente scrutinato la vicenda relativa alla “protezione” richiesta alla cosca COGNOME da COGNOME NOME, vittima di un attentato incendiario ricondotto al mancato conferimento del pescato alla famiglia COGNOME di Gioia Tauro, in relazione alla quale i sodali intendevano acquisire il parere dell’indagato prima di assumere determinazioni suscettibili di ingenerare frizioni con la cosca RAGIONE_SOCIALE, episodio anch’esso ritenuto dimostrativo dell’autorevolezza del prevenuto che, per i suoi trascorsi ndranghetistici, era
chiamato a concorrere a livello verticistico alle scelte associative.
Il ricorrente non si confronta in termini puntuali con l’ampia motivazione rassegnata dai giudici cautelari, insistendo su una lettura alternativa e liberatoria del materiale indiziario, smentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo in punto di esigenze cautelari è caratterizzato da radicale genericità dal momento che il difensore omette di considerare che le due precedenti condanne per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. che militano a carico del prevenuto e la protrazione dell condotta associativa mentre il medesimo era sottoposto a custodia domiciliare nell’ambito del processo Atlantide integrano un elevatissimo e non altrimenti contenibile rischio di ulteriore recidivanza e danno conto dell’adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, come correttamente ritenuto dall’ordinanza censurata.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024
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