Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria lo 08/12/2000
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 dal Tribunale di Brescia letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia – adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 13 aprile 2024, con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME gravemente indiziato del reato di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella provincia di Brescia, nei comuni di Flero e Castel Mella, costituente articolazione territoriale della ‘ndrina Alvaro di Sinopoli e dedita alla commissione di estorsioni, usura, riciclaggio di
autoveicoli, corruzione, reati finanziari e tributari, detenzione e porto di armi, nonché dei reati – fine di detenzione e porto di armi e munizioni e di riciclaggio di una Fiat 500.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
I Giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato che: il COGNOME, all’epoca giovanissimo, versava in una situazione di timore reverenziale nei confronti dei COGNOME; NOME COGNOME era amico del padre NOME COGNOME di guisa che le azioni ascritte al giovane andavano lette nell’ottica di disponibilità del giovane NOME nei confronti di una persona legata da datati rapporti di amicizia con la famiglia; il COGNOME aveva risolto il rapporto lavorativo alle dipendenze della ‘ NOME COGNOME ‘ srl già nel corso del 2021, in tal modo manifestando la volontà di recidere ogni tipo di legame con i fratelli COGNOME; l’affermazione di NOME COGNOME di avere intenzione di «formare il giovane» COGNOME era un elemento sintomatico della mancanza di intraneità del predetto al sodalizio criminoso;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al sodalizio in luogo del concorso esterno. Le azioni ascritte al COGNOME sarebbero al più evocative di un contributo estemporaneo piuttosto che di una immedesimazione organica e di una stabile disponibilità ad agire in esecuzione del programma criminoso facente capo al sodalizio;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa , dal momento che i reati di detenzione di armi e di riciclaggio sarebbero stati commessi rispettivamente nell’esclusivo interesse del COGNOME e del di lui genitore;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente soppesato la giovane età, il periodo di tempo trascorso dalla commissione dei fatti, l’assenza di precedenti penali e le dimissioni dal rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE
In data 17 aprile 2025 il difensore ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha contestato il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell’ affectio societatis .
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sollevate dal difensore – sotto il profilo della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio mafioso capeggiato dai NOME COGNOME -sono fondate.
I Giudici del riesamenell’esaminare la specifica posizione del ricorrente (cfr pagg. 30 e ss del provvedimento sub § 9)- hanno desunto -seppure a livello indiziario- la partecipazione del Costante al sodalizio mafioso in contestazione sulla base dei seguenti elementi: a) la conversazione telefonica- captata tra NOME COGNOME e la suora NOME COGNOMEcoindagata)- nel corso della quale il primo elogiava le capacità criminali del giovane e manifestava l’intenzione di ‘addestra r lo’ nell’uso delle armi anche per fargli commettere rapine; b) l ‘ intenzione del Costante di prendere parte ad una spedizione punitiva su ordine del Tripodi; c) la custodia di armi per conto del Tripodi stesso; d) la conoscenza del ‘sistema delle false fatturazioni’ attuata dai Tripodi ; e) la partecipazione ai reati – fine, tra cui il riciclaggio dell’auto Fiat 500 .
La partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, seppure non richieda il ricorso a rituali formali, presuppone, per un verso, che il contributo offerto non sia occasionale ma sia rilevante per l’esistenza e/o il rafforzamento dell’associazione stessa, di guisa che non è sufficiente l’acquisizione di un mero status quanto piuttosto l’assunzione di un ruolo dinamico e funzionale alla vita dell’organizzazione stessa, e, per altro verso, che il soggetto agisca con la consapevolezza di far parte dell’associazione e con la volontà di contribuire a mantenerla in vita per il raggiungimento dei suoi scopi , con la stabile ‘me ssa a disposizione’ in favore del gruppo ( ex multis , Sez. Un., n 36958 del 25/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
3.1. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, nella parte in cui non ha convincentemente spiegato se le condotte ascritte al COGNOME siano o meno indicative della consapevolezza dell’esistenza di un sodalizio mafioso e del ruolo di capo promotore del Tripodi, ma soprattutto della volontà di fornire un contributo stabile agli scopi comuni o piuttosto di agire nell’esclusivo interesse del Tripodi, con cui effettivamente i rapporti con la famiglia di origine erano risalenti e con cui lo stesso COGNOME risulta si fosse sempre relazionato.
3.2. Gli elementi valorizzati dai Giudici di merito -i.e . il rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, le conversazioni in cui COGNOME si compiaceva delle “abilità” del giovane, la disponibilità a prendere parte ad una spedizione
punitiva nonché l’occultamento di armi – non sono sufficienti per inferire -anche solo a livello di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. -la consapevolezza in capo al Costante di fornire un contributo stabile e causalmente volto alla conservazione del sodalizio e all’attuazione del prog ramma criminoso.
Ed invero, la ‘ prova ‘ della partecipazione -seppure nel senso dell’elevata probabilità ex art. 273 cod. proc. pen. e non dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. – non può essere, infatti, desunta da comportamenti di non univoca lettura che – come nel caso in esame in assenza di convincente motivazione – possono essere ragionevolmente interpretati nel senso di mera disponibilità a svolgere determinate incombenze in favore della persona del COGNOME per ragioni di natura meramente personale e di datata amicizia e non piuttosto come impegno consapevole a realizzare il programma criminoso mediante la stabile e duratura “messa a disposizione”.
Il Giudice del riesame avrebbe dovuto meglio evidenziare il motivo per il quale le condotte ascritte al COGNOME dovessero proiettarsi oltre il rapporto bilaterale con NOME COGNOME per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento del sodalizio mafioso.
L’ordinanza va , dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Sono assorbite le ulteriori questioni relative alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e all’attualità delle esigenze cautelari.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuov o giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/04/2025